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Vita breve in un periodo turbolento.

COSTITUZIONE DELL?IMPERO OTTOMANO
(QAVANIN ECACIE)
PROMULGATA IL 7 ZILHIGIÈ 1293 (11-23 DICEMBRE 1876)
L?IMPERO OTTOMANO.

Art. 1. L?Impero ottomano comprende le regioni ed i possedimenti attuali e le provincie privilegiate.
Esso forma un tutto indivisibile, nessuna parte del quale può essere mai separata per qualsiasi motivo.

Art. 2. Costantinopoli è la capitale dell?Impero ottomano. Questa città non possiede, al pari delle altre città dell?Impero, nessuna immunità e nessun privilegio speciale1.

Art. 3. La sovranità ottomana, che riunisce nella persona del Sovrano il Califfato supremo dell?Islam2, appartiene al primogenito dei principi della dinastia di Osmano, conforme alle antiche regole3.
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1 Per Costantinopoli s?intende, oltre alla città propriamente detta, coi tre sobborghi di Eyub, Galata e Pera, tutta la parte compresa nel distretto di Stambul, cioè tutti i borghi e i villaggi lunghesso le rive del
Propontide e del Bosforo, da Silistria e dal golfo di Nicomedia, sino al Mar Nero, comprese le isole dei Principi.
Fino ai giorni nostri Costantinopoli e il suo distretto avevano una amministrazione speciale, e godevano di speciali immunità, come l?esenzione dal servizio militare e dall?imposta del verghi (income
tax).
2 Il Califfato, che non implica affatto l?esistenza di un potere spirituale, nel vero senso della parola, è l?autorità riconosciuta ai sultani in qualità di Califfi (successori del Profeta). Dopo i quattro compagni di Maometto, Ebou-Bekir, Omero, Osmano e Alì, il cui regno fu, dagli storici arabi, onorato del titolo di
«Califfato perfetto», la sovranità politica e religiosa nell?Islam passò sucessivamente agli Ommiadi, poi agli Abbassidi (discendenti di Abbas, zio di Maometto), che regnarono sino verso la metà del VII secolo
dell?egira (1258). Benché il Califfato si trovasse in quell?epoca distrutto dalla conquista tartara, il suo nome durò per altri tre secoli, nei diciotto discendenti di Mostanser-Billah, figlio o preteso figlio di Baber, il penultimo dei principi abbassidi, i quali ritiratisi in Egitto, ebbero la dignità di Califfi, ma senza alcuna
vestigia di sovranità temporale, sino al principio del XVI secolo. Nel 1517, il Sultano Selim, impadronitosi dell?Egitto, e fatto prigioniero l?ultimo rampollo della famiglia di Abbas, Maometto XII, ottenne da questo una formale rinuncia, in proprio favore, ai diritti e alle insegne del califfato, cioè lo stendardo, la
lancia e il mantello del profeta, cessione confermata l?anno seguente dal sceriffo Mohammed-Abul-Berechiat, che cedette al Sultano le chiavi del Tempio della Mecca.
(UBICINI, Lettere sulla Turchia, I, 123).
3 Vedi MURADGEA D?OHSON, Tav. Gen. Dell?Impero Ottomano, 1788, I, 1, pag. 284. la stessa legge
di successione resse tutti gli Stati Musulmani, eccettuato l?Egitto, ove fu modificata, nel 1873, dal Sultano allora regnante, Abd-ul-Aziz, in favore del primogenito del Khedivé, e dei suoi discendenti in linea diretta, in ordine di primogenitura. Abd-ul-Aziz consentì volentieri a questo cambiamento, avendo inoltre l?intenzione di estenderlo allo stesso califfato, dichiarando suo figlio primogenito, Izzadin, erede presuntivo, invece dei suoi cugini, maggiori di lui, Mourad e Abd-ul-Hamid. Ma la rivoluzione del 30 maggio 1876, che detronizzò Abd-ul-Aziz, distrusse anche i suoi progetti.

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Art. 4. Sua Maestà il Sultano, ha titolo di Califfo supremo, è il protettore della religione musulmana. Egli è il Sovrano e il Padiscià4 di tutti gli Ottomani.

Art. 5. Sua Maestà il Sultano è irresponsabile; la sua persona è sacra.

Art. 6. La libertà dei membri della dinastia imperiale ottomana5, i loro beni personali immobili e mobili, la loro lista civile sono garantiti per tutta la vita.

Art. 7. Fra i diritti sovrani, Sua Maestà il Sultano ha i diritti seguenti: nomina e revoca i Ministri; conferisce i gradi, le funzioni e gli ordini cavallereschi6; dà l?investitura ai capi delle provincie privilegiate, nelle forme determinate dai privilegi loro concessi; fa coniare le monete; il suo nome è pronunciato nelle moschee durante la pubblica preghiera; conclude i trattati con le potenze estere, dichiara la guerra, conclude la pace, è il comandante supremo delle forze di terra e di mare, ordina i movimenti militari; fa eseguire le disposizioni dello Scerì e delle leggi; fa i regolamenti di pubblica amministrazione; condona o commuta le pene pronunciate dai tribunali penali; convoca
e proroga l?Assemblea Generale, scioglie, ove lo creda necessario, la Camera elettiva salvo a far procedere alla rielezione dei deputati.

DIRITTO PUBBLICO DEGLI OTTOMANI.

Art. 8. Tutti i sudditi dell?Impero sono chiamati indistintamente Ottomani, qualunque sia la religione che essi professano.
La qualità di ottomano si acquista e si perde secondo i casi specificati dalla legge.

Art. 9. Tutti i Musulmani godono la libertà individuale, a condizione di non ledere le libertà altrui.

Art. 10. La libertà individuale è assolutamente inviolabile.
Nessuno, per nessun pretesto, può subire una pena qualsiasi, fuori dei casi determinati dalla legge, ed in forme diverse da quelle che essa prescrive.

Art. 11. L?Islamismo è la religione dello Stato.
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4 Dal persiano pâd, grande, e châd, re. Questo titolo serve a qualificare, esclusivamente nell?Oriente, i sovrani ottomani. Francesco I fu il primo, e per molto tempo l?unico monarca europeo, insignito del titolo di pascià dalla Cancelleria ottomana. Si dà ora a tutti i sovrani che hanno diritto al titolo di Maestà.
5 Questo articolo tende ad abolire l?usanza antica, la quale, ponendo i principi del sangue ottomano sotto la dipendenza assoluta del principe regnante, li condannava a una specie di reclusione perpetua nel Serraglio.

Vedi i curiosi particolari, dati a questo soggetto, da OHSON, VII, 101. Sebbene un po? mitigato nella sua severità, tale regola sussisteva fino a questi ultimi tempi e il Sultano attuale e il suo fratello Murad ne fecero la dura esperienza.
6 I due ordini esistenti in Turchia sono: il Megidiè, istituito nel 1851 dal sultano Abd-ul-Megid, in sostituzione dell?antico Niscian-i-Jftikar (decorazione della gloria) di Mahmoud, e l?Osmania, fondata nel 1863 da Abd-ul-Aziz.
Pur guarantendo questo principio, lo Stato protegge il libero esercizio di tutti i culti riconosciuti nell?Impero7 e mantiene i privilegi religiosi accordati alle varie comunità, a condizione che essi non sieno contrari all?ordine pubblico o ai buoni costumi.
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Art. 12. La stampa è libera nei limiti segnati dalla legge.

Art. 13. Gli Ottomani hanno facoltà di costituire associazioni commerciali, industriali o agricole nei limiti determinati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14. Uno o più cittadini ottomani hanno il diritto di presentare all?autorità
competente petizioni riguardo alle infrazioni di leggi o di regolamenti, perpetrate a loro danno personale o contro l?interesse pubblico, e possono del pari indirizzare, sotto forma di reclami, petizioni firmate all?Assemblea generale ottomana per lamentarsi della condotta di funzionari o d?impiegati dello Stato.

Art. 15. L?insegnamento è libero. Ogni ottomano può fare corsi pubblici o privati, a condizione di conformarsi alle leggi vigenti.

Art. 16. Tutte le scuole sono soggette alla sorveglianza dello Stato.
Si provvederà ai mezzi per unificare e regolare l?insegnamento dato a tutti gli
Ottomani8; ma non potrà essere in qualsiasi maniera offeso l?insegnamento religioso delle varie confessioni.

Art. 17. Tutti gli Ottomani sono eguali davanti alla legge. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso il paese, senza pregiudizio di ciò che concerne la religione.

Art. 18. L?ammissione alle funzioni pubbliche richiede la conoscenza della lingua turca, che è la lingua ufficiale dello Stato.

Art. 19. Tutti gli Ottomani sono ammessi agli uffici pubblici, secondo la loro attitudine, il loro merito e la loro capacità9.

Art. 20. Le imposte saranno ripartite conforme alle leggi e ai regolamenti speciali, proporzionalmente alla fortuna di ciascun contribuente.
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7 Tutti i culti, senza nessuna eccezione, sono, per quanto non riconosciuti, per lo meno praticati liberamente in Turchia. Inoltre alle nove comunità di cui già ebbimo a parlare e che costituiscono ciò che si potrebbe chiamare le Chiese ufficiali della Turchia, esistono infinite sêtte, che godono della stessa
libertà, di quella delle sêtte dissidenti in Inghilterra.
8 L?articolo 9 del Catt-j-Jumajun, del 1856, dice che tutti i sudditi dell?Impero saranno indistintamente ricevuti nelle scuole governative. Tuttavia si dovette fare qualche riserva, per alcune scuole, come, per esempio, la scuola militare, in seguito alla esclusione dei cristiani dall?esercito. Ora, in
cui la legge non riconosce più cristiani o musulmani, ma soltanto ottomani, le scuole sono indistintamente aperte a tutti. I non-musulmani hanno sui musulmani il vantaggio di poter frequentare contemporaneamente le scuole pubbliche dello Stato e fondare scuole per conto proprio, senza alcuna
ingerenza da parte del Governo.
9 Il Sceicco dell?Islam, il Gran Visir e il Capo degli Eunuchi, portano il titolo di Altezza. Il titolo di Pascià spetta ai funzionari supremi con rango di Visir, nella carriera civile, e di Muscir (maresciallo), Ferik (generale di divisione) e Liva (generale di brigata), nella carriera militare. Mufti è il titolo dei membri e giureconsulti in tutti i Consigli delle Amministrazioni locali e centrali; gli impiegati della magistratura e delle cancellerie hanno il titolo di Effendi: gli ufficiali superiori e i figli dei pascià quello di Bey: infine gli ufficiali subalterni e quelli di grado inferiore delle pubbliche Amministrazioni si chiamano
Aga.
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Art. 21. La proprietà immobile e mobile regolarmente stabilita è garantita.

Art. 22. Nessuna espropriazione può aver luogo se non per causa di pubblica utilità regolarmente constatata e contro previo pagamento del valore dell?immobile da espropriare conforme alla legge.

Art. 23. Nessuno può essere costretto a comparire davanti ad un tribunale diverso dal competente, secondo le vigenti leggi di procedura.

Art. 24. La confisca dei beni, le prestazioni personali e il gierimè (penalità pecuniarie) sono vietate.
Tutte le contribuzioni legalmente prelevate in tempo di guerra e le misure richieste dallo stato di guerra, sono esenti da questa disposizione.

Art. 25. Nessuna somma di danaro può essere percepita a titolo di tassa o imposta, o sotto qualsiasi altra denominazione se non in virtù di una legge.

Art. 26. La tortura sotto qualsiasi forma è assolutamente vietate.

... continua ...

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18761223_turchiaOttomano_ita.pdf
 
Forse nella Repubblica di Cospaia, Perpetua et firma libertas, hanno fatto come nella Serenissima Repubblica di San Marino, hanno cioè evitato di darsi una vera e propria Costituzione. :lol: :rolleyes:

Nella Serenissima Repubblica di San Marino, stanno discutendo se darsi una vera e propria Costituzione, per limitare lo strapotere dei partiti colà residenti. :D :lol: :rolleyes:
 
Un, due, tre, stella.

TITOLO II

DELLE CORTES

Art. 18 ? Il potere legislativo appartiene alle Cortes d?accordo col Re.

Art. 19 ? Le Cortes si compongono di due assemblee legislative, i cui poteri sono uguali: il Senato e la Camera (Congreso) dei deputati.

30 giugno 1876
 
Deutsche Democratische Republik

PREAMBOLO
Animato dal desiderio di garantire le libertà e i diritti dell?uomo, di imprimere all?attività della comunità e dell?economia uno spirito di giustizia sociale, di servire la causa del progresso della società, di sviluppare l?amicizia con tutti i popoli e di garantire la pace, il popolo tedesco si è dato la seguente Costituzione: etc. etc.

Deutsche Bundes Republik

PREAMBOLO
Conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la sua unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo, quale membro dotato di parità di diritti, in un?Europa unita.
Il popolo tedesco nei Länder di Baden, Bayern (Baviera), Bremen (Brema), Hamburg (Amburgo), Hessen (Assia), Niedersachsen (Sassonia inferiore), Nordrhein-Westfalen (Renania settentrionale Westfalia), Rheinland Pfalz (Renania Palatinato), Schleswig Holstein, Württemberg Baden e Württemberg Hohenzollern, nell?intento di dare alla vita statuale un nuovo ordinamento, per un periodo transitorio, in virtù del suo potere costituente, ha deliberato la presente Legge fondamentale della Repubblica Federale Germanica, agendo anche per quei tedeschi, cui non era dato partecipare.
A tutto il popolo tedesco è fatto invito di compiere, con libera autodecisione, l?unità e la libertà della Germania. etc. etc.

:D :lol:
 
LA COSTITUZIONE PERSIANA DEL 1906

LA LEGGE FONDAMENTALE DEL 30 DICEMBRE 1906

In nome di Dio Clemente e Misericordioso!

Poiché, in conformità con l?augusto firmano fondato sulla giustizia, datato 14 gium&#257;dà II 1324 [= 5 agosto 1906], abbiamo ordinato la istituzione di una Consultazione Nazionale allo scopo di favorire il progresso e la felicità del Regno e della Nazione, di rafforzare l?edifizio della Stato e di far eseguire le norme della Legge di Sua Signoria avente il posto conclusivo [nella successione dei Profeti] (su di Lui e sulla Sua Famiglia il saluto e la benedizione di Dio!); e [poiché], considerato il principio fondamentale che ogni singolo individuo della popolazione del Regno ha il diritto di esaminare e sorvegliare, secondo la misura del suo grado, gli affari pubblici Noi abbiamo affidato alla Nazione la designazione e la nomina dei membri dell?Assemblea mediante elezione; ora che, conformemente alle Nostre sante intenzioni, è stato inaugurata l?Assemblea Consultiva Nazionale, Noi, con gli articoli qui oppresso stabiliti, prescriviamo i principii e gli articoli dell?ordinamento fondamentale dell?Assemblea Consultiva Nazionale, comprendente le funzioni e i doveri dell?Assemblea suddetta, e i suoi limiti e rapporti con le amministrazioni dello Stato.
 
:D :lol:
Non eran solo gli americani a parlar di felicità.

FELICITA' PROGRESSO

Una Pubblicita Progressista o Conservatrice?

Chi può dirlo?

:lol: :D
 
La vita è un breve passaggio in un percorso che chiamiamo Storia.
Innumerevoli esseri che insieme costruiscono una favola, od un incubo.
Fatti che si susseguono a fatti e che rappresentano una drammatica continua tragedia, inframezzata da proposizioni poetiche che parlano di futuri migliori.
Le costituzioni sono, generalmente, speranze dei posteri deluse dalla tragica nullità del presente.
 

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