Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida. Lo rileva la Cassazione sottolineando come oggi ''la moderna organizzazione sociale viene incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi'' in una situazione di emergenza tale da indurli ad usare il cellulare contro le regole al volante.
In questo modo la seconda sezione civile ha convalidato una multa nei confronti di un'automobilista genovese Massimiliano F. sorpreso dalla polizia municipale di Genova a parlare al telefonino mentre era alla guida. L'automobilista si era giustificato adducendo a sua discolpa ''lo stato di necessita' derivante dall'esigenza di informare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovava a casa, di prepararsi per essere accompagnato dal figlio presso una struttura sanitaria per esami diagnostici urgenti''.
Gia' il giudice di pace di Genova, nel novembre 2005, pur riconoscendo la necessita' da parte di Massimiliano F., aveva convalidato la sanzione inflittagli per non avere utilizzato l'auricolare o il vivavoce. Inutile il ricorso dell'automobilista in Cassazione volto a dimostrare che l'infrazione era stata dettata unicamente dal ''grave pericolo per la salute del padre''.
La seconda sezione civile (sentenza 11266) ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che ''la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all'alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilita' e cogenza tali da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona''.
Di conseguenza, scrive ancora la Suprema Corte, ''non puo' essere ritenuto sussistente lo stato di necessita', come scriminante dell'illecito, quando sussista la possibilita' di ovviare altrimenti al pericolo, per cui, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura, deve ritenersi che il conducente non possa invocare l'esimente ove non sia dimostrata l'impossibilita', e non la semplice difficolta' o scomodita', di ricorrere a mezzi leciti alternativi, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione''.
Una soluzione che, conclude la Cassazione, ''non poteva comportare obiettivamente alcun considerevole ritardo con effetti per la vita del malato''.
In questo modo la seconda sezione civile ha convalidato una multa nei confronti di un'automobilista genovese Massimiliano F. sorpreso dalla polizia municipale di Genova a parlare al telefonino mentre era alla guida. L'automobilista si era giustificato adducendo a sua discolpa ''lo stato di necessita' derivante dall'esigenza di informare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovava a casa, di prepararsi per essere accompagnato dal figlio presso una struttura sanitaria per esami diagnostici urgenti''.
Gia' il giudice di pace di Genova, nel novembre 2005, pur riconoscendo la necessita' da parte di Massimiliano F., aveva convalidato la sanzione inflittagli per non avere utilizzato l'auricolare o il vivavoce. Inutile il ricorso dell'automobilista in Cassazione volto a dimostrare che l'infrazione era stata dettata unicamente dal ''grave pericolo per la salute del padre''.
La seconda sezione civile (sentenza 11266) ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che ''la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all'alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilita' e cogenza tali da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piu' disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona''.
Di conseguenza, scrive ancora la Suprema Corte, ''non puo' essere ritenuto sussistente lo stato di necessita', come scriminante dell'illecito, quando sussista la possibilita' di ovviare altrimenti al pericolo, per cui, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura, deve ritenersi che il conducente non possa invocare l'esimente ove non sia dimostrata l'impossibilita', e non la semplice difficolta' o scomodita', di ricorrere a mezzi leciti alternativi, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione''.
Una soluzione che, conclude la Cassazione, ''non poteva comportare obiettivamente alcun considerevole ritardo con effetti per la vita del malato''.