99octane ha scritto:
Uno dei problemi dell'Italia e' che organi che non hanno ALCUN titolo di legiferare, di fatto si INVENTANO leggi (come in questo caso e in molti altri ha fatto la Cassazione).
Nessuno si inventa nulla:
Anche se qualche giudice di pace ritiene che non sia applicabile il fermo amministrativo in questi casi occorre riferirsi all??art. 100 del codice della strada che, al comma 5, dice che le targhe devono avere caratteristiche rifrangenti che, se non presenti, sono sanzionate dal comma 13 con la sanzione da 22 euro a 88 euro.
Il comma 12 dice che chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 ad euro 7.018,00.
Per il comma 15, dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
Secondo la corte di Cassazione (sent. 2214/08) ai sensi dell?art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all?art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell?art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell?art. dell?art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate.
Dato che tu hai la pessima abitudine di portare le notizie storpiate a tuo piacimento e senza riferimenti, non sappiamo ESATTAMENTE che cosa sia successo nel caso specifico che ha iniziato questo thread.