<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spostare la targa | Il Forum di Quattroruote

Spostare la targa

La mia Astra twintop ha un muso a freccia, e la targa anteriore in posizione molto antiestetica, al centro dello stesso, come in questa foto:

Opel_Vauxhall_Astra_TwinTop.jpg


Vorrei sapere se è possibile spostare il portatarga, con targa annessa, su un lato, come nell'Alfa 156 o la Lancer Evo, in modo che segua il naturale profilo del muso, così

dc9f12.jpg


E' possibile farlo, senza incorrere in sanzioni o problemi legali?
 
EdoMC ha scritto:
La mia Astra twintop ha un muso a freccia, e la targa anteriore in posizione molto antiestetica, al centro dello stesso, come in questa foto:

Opel_Vauxhall_Astra_TwinTop.jpg


Vorrei sapere se è possibile spostare il portatarga, con targa annessa, su un lato, come nell'Alfa 156 o la Lancer Evo, in modo che segua il naturale profilo del muso, così

dc9f12.jpg


E' possibile farlo, senza incorrere in sanzioni o problemi legali?

esteticamente fa più schifo la seconda soluzione
 
suppasandro ha scritto:
si lo puoi fare e nessuno può dirti nulla, devi forse chiedere il permesso se la volessi invece rimpicciolire....

a proposito, mi è capitato di vedere qualche auto molto sportiva con targa adesiva molto rimpicciolita posizionata sul poco spazio che c'era disponibile su qualche parte del musetto, sapete se è previsto regolarmente questo tipo di applicazione ovviamente sulle auto che non dispongono dello spazio targa regolamentare?
 
suppasandro ha scritto:
si lo puoi fare e nessuno può dirti nulla, devi forse chiedere il permesso se la volessi invece rimpicciolire....

gentilmente mi dici dove hai letto che si può spostare la targa?
secondo me ed il CDS la targa quando viene spostata è una modifica e quindi si passa in Motorizzazione.
Saluti
 
B-O-DISEL ha scritto:
suppasandro ha scritto:
si lo puoi fare e nessuno può dirti nulla, devi forse chiedere il permesso se la volessi invece rimpicciolire....

gentilmente mi dici dove hai letto che si può spostare la targa?
secondo me ed il CDS la targa quando viene spostata è una modifica e quindi si passa in Motorizzazione.
Saluti

intendevo dire che nn è vietato, conosco qualcuno che ha apportato questa modifica e pensa: nn è ancora stato deportato in siberia!!!!
 
B-O-DISEL ha scritto:
suppasandro ha scritto:
si lo puoi fare e nessuno può dirti nulla, devi forse chiedere il permesso se la volessi invece rimpicciolire....

gentilmente mi dici dove hai letto che si può spostare la targa?
secondo me ed il CDS la targa quando viene spostata è una modifica e quindi si passa in Motorizzazione.
Saluti
Dimmi dove c'è scritto che non puoi farlo. :)
 
Art. 259. Regolamento di Attuazione

Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
 
stone1958 ha scritto:
Art. 259. Regolamento di Attuazione

Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.

CVD: Non dice nulla sulla targa anteriore
 
appunto....è come dicevo io....nn capisco perchè c sono persone che dicono che è sempre tutto vietato e paiono quasi aver paura della propria ombra....cmq ho rispetto x le opinioni di tutti e ciascuno può far cosa vuole.... ;)
 
suppasandro ha scritto:
appunto....è come dicevo io....nn capisco perchè c sono persone che dicono che è sempre tutto vietato e paiono quasi aver paura della propria ombra....cmq ho rispetto x le opinioni di tutti e ciascuno può far cosa vuole.... ;)

Semplicemente perchè se trovi lo stronz.o, prima ti ritira il libretto, e poi discuti.
I motociclisti lo sanno bene ;)
 
piccolit ha scritto:
suppasandro ha scritto:
appunto....è come dicevo io....nn capisco perchè c sono persone che dicono che è sempre tutto vietato e paiono quasi aver paura della propria ombra....cmq ho rispetto x le opinioni di tutti e ciascuno può far cosa vuole.... ;)

Semplicemente perchè se trovi lo stronz.o, prima ti ritira il libretto, e poi discuti.
I motociclisti lo sanno bene ;)

pure ad un amico mio con una monster è capitato, ma il tonno (è proprio il caso di dirlo) aveva praticamente messo la targa in orizzontale...la leggevi solo dall'alto.....li è logico che se t beccano t rovinano...però fare come la evo x nella foto nn comporta nessuna sanzione grave
 
dunque, se ho capito bene, per quanto riguarda la targa anteriore nessuna specifica di posizionamento? mi pare un poco strano, maahhh!
 
The.Tramp ha scritto:
stone1958 ha scritto:
Art. 259. Regolamento di Attuazione

Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.

CVD: Non dice nulla sulla targa anteriore

...quindi potresti anche toglierla? :shock:
 
pll66 ha scritto:
CVD: Non dice nulla sulla targa anteriore

...quindi potresti anche toglierla? :shock:[/quote]

Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. - Abrogato (vedi DPR 24.11.2001 n. 474)

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a ) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b ) la collocazione e le modalità di installazione;
c ) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 

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