Io, cercando in giro, ho trovato questo, ma non ho capito se è valido anche per il 2010.
In tema di rottamazione, il decreto legislativo 209/2003 di attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso, modificato dal Dlgs 149/2006, parla chiaro. «Il veicolo destinato alla demolizione, nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario, qualora detto concessionario intenda accettarne la consegna». E ancora: «La consegna di un veicolo fuori uso avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo alla concessionaria».
Insomma, è vero che il concessionario, a rigor di legge, non è obbligato a ritirare la macchina da rottamare, ma se l'accetta, come normalmente accade, il proprietario della vettura deve pagare solo le spese di trasporto dell'auto in concessionaria, praticamente nulle se la macchina è marciante, e le spese di radiazione dal Pra, variabili a seconda del tipo di documento rilasciato dal Pubblico registro: 36,68 euro se si tratta del certificato di proprietà oppure 51,30 euro nel (raro) caso in cui, invece, si tratti del vecchio foglio complementare, utilizzato fino al 1992. Null'altro è dovuto e il concessionario, se intende ritirare la macchina da rottamare, cioè se intende vendere una macchina nuova, non può far pagare altre spese al cliente.