Salve, gente.
Che voi sappiate, l'articolo 164 del Cod.stradale é stato modificato od abrogato, specialmente nel comma 6 ?
Per vostra comodità riporto l'articolo così come reperito su "altalex"
Poiché vedo molto spesso autoveicoli di ogni genere (ivi inclusi i Camper) che nella parte posteriore inalberano favolosi portabiciclette sui quali fanno bella mostra di sé due, tre, anche quattro biciclette, sistematicamente molto fuori dalla sagoma del veicolo e senza lo straccio di un pannello di segnalazione... ecco, mi chiedevo se il Cds fosse stato modificato ad uso consumo e beneficio dei possessori di portabiciclette.
Che detti portabiciclette siano usati o meno, perché alle volte, lo avrete constatato anche voi, si vedono circolare autoveicoli sui quali sono installati detti portabiciclette, ma temporaneamente privi di bicicilette; e quegli spuntoni sporgono dalla parte posteriore in modo inquietante.
Sempre senza la benché minima segnalazione.
Sapete darmi notizie al riguardo ?
Grazie
P.S. Più avanti darò la definizione che trovo più appropriata per la categoria di gentaglia appena descritta.
Che voi sappiate, l'articolo 164 del Cod.stradale é stato modificato od abrogato, specialmente nel comma 6 ?
Per vostra comodità riporto l'articolo così come reperito su "altalex"
Art. 164. - Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. (2)
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
(1) Vedi art. 361 e art. 362 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l'importo è stato aggiornato dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Poiché vedo molto spesso autoveicoli di ogni genere (ivi inclusi i Camper) che nella parte posteriore inalberano favolosi portabiciclette sui quali fanno bella mostra di sé due, tre, anche quattro biciclette, sistematicamente molto fuori dalla sagoma del veicolo e senza lo straccio di un pannello di segnalazione... ecco, mi chiedevo se il Cds fosse stato modificato ad uso consumo e beneficio dei possessori di portabiciclette.
Che detti portabiciclette siano usati o meno, perché alle volte, lo avrete constatato anche voi, si vedono circolare autoveicoli sui quali sono installati detti portabiciclette, ma temporaneamente privi di bicicilette; e quegli spuntoni sporgono dalla parte posteriore in modo inquietante.
Sempre senza la benché minima segnalazione.
Sapete darmi notizie al riguardo ?
Grazie
P.S. Più avanti darò la definizione che trovo più appropriata per la categoria di gentaglia appena descritta.