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Q3 immatricolata autocarro...SENZA GRIGLIA ?!?!?

Q3 immatricolata autocarro...SENZA GRIGLIA ?!?!? | Pagina 2 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. Maxago2

    Maxago2

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    ESATTO, si possono portare solo persone inerenti la propria azienda, se ti fermano di domenica con moglie e figli o con l'amante :emoji_blush:, ci sono problemi, è previsto oltre alla multa, anche una segnalazione all'intendenza di finanza.
     
  2. mauriziograffietti@gmail.com

    mauriziograffietti@gmail.com

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    X VISIONEX. cerco di aiutarti a fare chiarezza: allora per quanto riguarda la griglia c'è stata una direttiva della comunità europea che ha tolto l'obbligo alle case costruttrici di installarla e precisamente trattasi della Direttiva europea 2007/46/CE e il D.M. 28-4-2008 (Allegato XIX), per quanto riguarda invece l'uso di autocarro N1 per un uso privato ti posso dire questo:
    Gli autocarri indicati dall’art.54 lettera D del C.d.S. sono suddivise in diverse categorie una parte delle quali può essere utilizzata solo da attività commerciali o industriali per farne un uso esclusivamente lavorativo e una parte può essere utilizzata da privati per farne un uso personale e privato. Per questo motivo che nell’Art.54 del CdS si parla di “cose” e non di merci (termine che fa riferimento a specifica attività commerciale) e tantomeno non fa riferimento al fatto che le "cose" debbano essere gestite (caricate e scaricate) da specifici incaricati o dipendenti del proprietario del veicolo. Quando una persona privata ha bisogno di trasportare materiale troppo ingombrante, come ad esempio la legna, un mobile di casa, attrezzi per la campagna o per il giardino e qualsiasi altra cosa necessaria per se e per la propria famiglia o per un proprio hobby, allora dovrà provvedere all’utilizzo di un autocarro che nella maggior parte dei casi viene identificato come N1 (con massa fino a 35 q.li a pieno carico). Quindi stiamo parlando della necessità di trasportare “cose” proprie di cui ne possono fare uso famigliari e amici che si trovano a bordo senza dimenticare che non esiste una normativa che vieta all’autocarro di viaggiare scarico e con le sole persone a bordo. E’ per questo motivo che il Codice della Strada distingue l’USO PROPRIO per il trasporto di cose proprie ( regolamentato dall’ Art.83 ) e l’USO DA TERZI (regolamentato dall’art.82) ovvero per il trasporto per conto di altri disposti a pagare il servizio, come avviene per esempio nel caso dei corrieri (a scopo di lucro). Il dubbio sul trasporto di persone oltre all’autista su un autocarro viene posto sempre dall'art 82 del CdS, al comma 6 e 9, che recita: “previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C. gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone; l'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto" ma pochi riescono a capire, tra i quali anche addetti ai controlli, che tale autorizzazione è richiesta solo se si intende trasportare dei passeggeri sul cassone (piano di carico) del veicolo e non può fare riferimento alle persone presenti in cabina altrimenti, quale altro articolo del CdS all’infuori di questo, vieterebbe il trasporto di persone su un cassone di un camion? Va aggiunto che questo articolo rappresenta anche un refuso del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) Lo stesso art. 82 del CdS al successivo comma 8 dice che "chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa", quindi, poiché sulla carta di circolazione è chiaramente indicato il numero dei passeggeri ospitabili in cabina, evidentemente non può esserci violazione se tali passeggeri sono nel numero indicato dalla carta di circolazione e occupano i sedili a tale scopo previsti. Va sempre ricordato, inoltre, che non esiste un articolo del CdS che impedisce all’autocarro di viaggiare scarico e con solo persone a bordo. La distinzione fatta dall’art.54 per tutti gli autoveicoli è una definizione sommaria che poi va analizzata nel dettaglio e caso per caso con i successivi articoli e commi. A conferma di ciò basta prendere come esempio la definizione di autovettura che, se dovesse essere interpretata alla lettera come quella dell’autocarro, dovremmo dedurre che, essendo l’autovettura, secondo l’art.54 del C.d.S, un veicolo destinato al trasporto di persone, sarebbe quindi vietato il trasporto di “cose” come le valigie per un viaggio, la spesa, un paio di sci, la bici , il passeggino del bambino, il cane, etc. Il più grosso errore commesso dagli organi di controllo della circolazione stradale è quello di mescolare il CdS con le leggi fiscali. L’esempio più palese è quello dell’autocarro N1 – USO PROPRIO intestato ad una ditta che trasporta persone private e cose ad uso privato non inerenti all’attività svolta dal proprietario dell’autocarro. Innanzitutto l’Agente su strada non ha a disposizione la documentazione (certificato CCIAA , statuto, l’elenco soci e i nominativi di tutti i dipendenti dell’impresa, etc.) per capire se le persone e le cose trasportate sono inerenti all’azienda proprietaria dell’autocarro, non ha neanche i registri contabili e/o i registri IVA per sapere come viene trattato fiscalmente quell’autocarro (l’azienda potrebbe aver applicato una minor detrazione all’autocarro proprio in proporzione al tempo di utilizzo privato secondo il principio del Pro Rata Temporis) e non ha soprattutto la conoscenza delle leggi in materia fiscale per poter applicare sanzioni riferite alle stesse leggi.

    L’agente su strada ha a disposizione il libretto di circolazione sul quale sarà indicato che trattasi di un autocarro Uso Proprio per trasporto di cose nel piano di carico e questo sta avvenendo e sarà indicato anche il numero di persone che l’autocarro può trasportare nei rispettivi posti a sedere e anche questo sta avvenendo, null’altro lo riguarda, (cosa ben diversa se trattasi di Uso da Terzi) solo se ha dei dubbi su una violazione delle leggi di natura fiscale potrà al massimo fare una segnalazione agli organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, etc su quanto rinvenuto al momento del controllo su strada e poi sarà iniziativa degli organi preposti di fare i dovuti accertamenti presso la sede della ditta ed eventualmente applicare delle sanzioni esclusivamente di natura fiscale ma che non c’entrano nulla con l’art.82/83/54 del C.d.S.
    Saluti
     
  3. mauriziograffietti@gmail.com

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    Resto a disposizione per chiunque abbia bisogno di chiarimenti riguardo l'utilizzo privato di un autocarro N1. Saluti
     
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  4. maxmonter

    maxmonter

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    @ Maurizio Graffietti: grazie per la chiara ed esaustiva risposta, che avevo cercato di dare io ma in modo confuso.
     
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