alexmed
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Cosa ne dite di questa proposta di legge presentata a giugno 2025 in discussione alla camera?
Iniziativa dei deputati
PELLA Roberto ; DEIDDA Salvatore ; MACCANTI Elena ; CAROPPO Andrea ; TIRELLI Franco ; RAIMONDO Carmine Fabio ; BARBAGALLO Anthony Emanuele ; IARIA Antonino ; PASTORELLA Giulia ; PASTORINO Luca ; GADDA Maria Chiara ; MANES Franco
https://www.camera.it/leg19/995?sez...=leg.19.pdl.camera.2489.19PDL0150680&back_to=
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, quando la larghezza della carreggiata è tale da consentire il sorpasso da parte dei veicoli a motore garantendo una distanza laterale minima non inferiore ad 1,5 metri, i ciclisti, anche fuori dai centri abitati, possono procedere affiancati in numero non superiore a due e in gruppi composti da non più di dieci persone»;
Atto Camera: 2489
Iniziativa dei deputati
PELLA Roberto ; DEIDDA Salvatore ; MACCANTI Elena ; CAROPPO Andrea ; TIRELLI Franco ; RAIMONDO Carmine Fabio ; BARBAGALLO Anthony Emanuele ; IARIA Antonino ; PASTORELLA Giulia ; PASTORINO Luca ; GADDA Maria Chiara ; MANES Franco
https://www.camera.it/leg19/995?sez...=leg.19.pdl.camera.2489.19PDL0150680&back_to=
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento dei ciclisti)
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, quando la larghezza della carreggiata è tale da consentire il sorpasso da parte dei veicoli a motore garantendo una distanza laterale minima non inferiore ad 1,5 metri, i ciclisti, anche fuori dai centri abitati, possono procedere affiancati in numero non superiore a due e in gruppi composti da non più di dieci persone»;