<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> pellicole oscuranti vetri | Page 3 | Il Forum di Quattroruote

pellicole oscuranti vetri

io le avevo fatte installare su un'auto precedente (piccolo fuoristrada) al costo di 220 ? da doctor glass, mi sembra un buon prezzo quello proposto a te.
i vantaggi di metterle sono una maggior privacy all'interno (dal fianco e da dietro, io non avevo cappelliera in bagagliaio quindi capisci il perchè ) una maggior schermatura solare (sensibile, aprendo le porte davanti e dietro percepisci un calore meno afoso e un sedile non "cucinato" :D ) e una maggior sicurezza in caso di sasso o incidente (la pellicola rende il finestrino e lunotto simile a un vetro stratificato, quindi si crepa ma resta tutto assieme anzichè esplodere :shock: )

i contro sono la minor visibilità in retromarcia (specie di sera) e un aspetto più tamarro, ma dipende da auto a auto.
ricordati che ci sono varie gradazioni (a me avevan proposto soft, media e impenetrabile) che smorzano il difetto

SAluti!
 
B-O-DISEL ha scritto:
@krukko la circolare ministeriale che riporto sotto non lascia spazio al fai da te, le pellicole oscuranti devono essere montate da un ?installatore come al punto 2 della Circolare Ministeriale,poi ognuno fa come gli pare fino quando un tutore delle FdO glielo contesta ed inizia il Calvario.
Perchè pochi sanno che devi conservare anche la fattura per certificare chi ha svolto il lavoro.Quindi non a fini fiscali.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

PROT. N. 1680M360

Roma, 8.5.2002

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all?applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l?omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell?ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l?approvazione di dette pellicole nonche? la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c?è dubbio, d?altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall?art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l?applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all?estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L?installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e? consentita l?applicazione delle pellicole in argomento ne? sul parabrezza ne? sui vetri laterali anteriori; inoltre, l?applicazione sul lunotto posteriore, e? ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni suambo il lati.
E? appena il caso di precisare che l?applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l?aggiornamento della carta di circolazione a norma dell?art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giorgio Berruti)

saluti B-O-DISEL
Triste... altro paletto. :cry:
 
@krukko è un paletto che trovando uno con i controca@@i potrebbe venir scavalcato.
Non trovo alcun art del CdS che obblighi il conducente di una caravan o di un rimorchio a far agganciare tali mezzi da un installatore perchè altrimenti rischia di diventare un fuotilegge.
Altrettanto dicasi per chi prendendo un cartone o un pezzo di stoffa lo metta sui vetri posteriori laterali e lunotto posteriore,non mi sembra vietato dal Cds.
Se non hai la visuale posteriore libera sono obbligatori per legge gli specchietti laterali da ambo i lati.
Forse Giorgio nel rispondere con la circolare ha dimenticato che una caravan è priva dell'istallatore al momento di metterla al gancio per trainarla.
Le pellicole so na cosa seria mica bau bau micio micio.
 
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