<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Parti comuni condominiali, Avvocati sapete rispondermi, prego? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Parti comuni condominiali, Avvocati sapete rispondermi, prego?

ZioLord ha scritto:
No no calma calma.

chi ha mai parlato di terrazza????

Ho scritto tetto.
il tetto di qualsiasi casa o palazzo.
Le cose stan così, io abito all'ultimo piano, sopra di me c'e' il classico locale solaio, accessibile solo tramite una scala ripiegata in una botola.
Ogni volta che piove o nevica, in un paio di punti del soffitto di casa mia, si formano delle macchie di umidità.
Io almeno così ho pensato le prime volte, e spruzzavo l'antimuffa e ripitturavo...
ma poi vedendo che ogni ca.zz di volta capitava ho chiamato l'amministratore e gli ho sollecitato una verifica sul tetto o solaio.
Lui con uno del mestiere e' andato su e ha effettivamente constatato che c'e' una tegola del tetto che scivola dalla sua posizione a causa della soletta fatta male, in poche parole mi han detto che alla tegola gli manca il fermo per tenerla in posizione per cui per un pò magari rimane ferma, ma poi e' facile che vuoi per il peso della neve, per la pioggia o per qualsiasia altra cosa, scivola giù lasciando aperto un buco da cui entra l'acqua e va e depositarsi sul pavimento del solaio poi si forma la pozza di acqua che alla fine cola dal mio soffitto.

Ora io dico, se non e' una parte comune questa, quale diavolo e'??
capita a me come poteva capitare a qualsiasi altro dell'ultimo piano, quindi.

Eppoi dico, con l'ascensore non e' lo stesso?
chi abita al piano terra, mica lo usa, eppure se si rompe paga anche lui.
Perchè per il tetto e' diverso??

Suvvia dai!!!!

sarà sicuramente colpa tua.
sono le punte delle corona che gratta gratta fanno spostare i coppi.

(al volo: va a millesimi)
 
Naaaaa
la corona in casa la levo sempre...

:lol: :lol: :lol: :D :D :D

a millesimi certo, mica dico il contrario.
però suddivisi per tutti i condomini a seconda dei millesimi.
così mi sta pure bene.
pago tutte le spese condominiali in base ai miei millesimi. :rolleyes:
 
ZioLord ha scritto:
Naaaaa
la corona in casa la levo sempre...

:lol: :lol: :lol: :D :D :D

a millesimi certo, mica dico il contrario.
però suddivisi per tutti i condomini a seconda dei millesimi.
così mi sta pure bene.
pago tutte le spese condominiali in base ai miei millesimi. :rolleyes:

sì, a millesimi vuol dire quello
(fra "tutti" i condomini è ancora una parola grossa, perché dipende se il tetto è uno solo o ci sono più coperture per diverse porzioni, eccetera)
comunque, di massima è così.
 
ZioLord ha scritto:
cosa intendi per un solo tetto???

la palazzina e' fatta ad L e il tetto e' unico.
non importa come è fatta la palazzina, importa se c'è un tetto unico (come nel tuo caso) o se ci sono tetti diversi per struttura.
 
ZioLord ha scritto:
Eppoi dico, con l'ascensore non e' lo stesso?
chi abita al piano terra, mica lo usa, eppure se si rompe paga anche lui.
Vieni da me nell'Est!!!!
"Qua" il ascensore si paga "a piani". Se non paghi non lo usi!!! E ovviamente se si rompe non te ne frega!!!

Altro che il bengodi del comunismo/socialismo, dove "tutto e' di tutti" :D
 
belpietro ha scritto:
ZioLord ha scritto:
cosa intendi per un solo tetto???

la palazzina e' fatta ad L e il tetto e' unico.
non importa come è fatta la palazzina, importa se c'è un tetto unico (come nel tuo caso) o se ci sono tetti diversi per struttura.

quindi, mi confermi che nel mio caso l'intervento si deve suddividere fra tutti secondo i millesimi? :lol:
 
ZioLord ha scritto:
belpietro ha scritto:
ZioLord ha scritto:
cosa intendi per un solo tetto???

la palazzina e' fatta ad L e il tetto e' unico.
non importa come è fatta la palazzina, importa se c'è un tetto unico (come nel tuo caso) o se ci sono tetti diversi per struttura.

quindi, mi confermi che nel mio caso l'intervento si deve suddividere fra tutti secondo i millesimi? :lol:
Ordunque Voi possedete la Vostra Reggia di guisa di plebea "comunione"?
Sire......................poffarbacco :shock: :D :shock:
 
Kren ha scritto:
ZioLord ha scritto:
belpietro ha scritto:
ZioLord ha scritto:
cosa intendi per un solo tetto???

la palazzina e' fatta ad L e il tetto e' unico.
non importa come è fatta la palazzina, importa se c'è un tetto unico (come nel tuo caso) o se ci sono tetti diversi per struttura.

quindi, mi confermi che nel mio caso l'intervento si deve suddividere fra tutti secondo i millesimi? :lol:
Ordunque Voi possedete la Vostra Reggia di guisa di plebea "comunione"?
Sire......................poffarbacco :shock: :D :shock:

GIAMMAI PLEBEA!!!!

trattasi sempre e comunque di stirpe Nobile Aristocratica simildivina nonchè reale e superiore.
ossia, parentado.
Palazzo di Famiglia.
piuttosto e anzichènò
:hunf:
 
cito dal sito CONDOMINIOWEB.COM

Parti comuni

(26/09/2004)

A cura dell'Associazione A.R.A.I.

Il condominio é l'insieme delle parti di un edificio che sono di proprietà comune a più condòmini.

Una esatta identificazione delle parti comuni è contenuta nell?articolo 1117 del codice civile.

Le parti comuni si possono classificare in tre distinte categorie, suddivise in necessarie, perché costituiscono la struttura stessa dell?edificio, di pertinenza, perché comprende tutti i locali destinati ai servizi comuni, ed infine accessorie in quanto comprende le opere, le installazioni ed i manufatti che servono all?uso ed al godimento comune.

1117. Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Scendendo nei dettagli si nota infatti che alla prima categoria appartengono quei beni ed in genere tutte le parti dell?edificio necessarie all?uso comune e che per la loro natura vengono normalmente utilizzati da tutti; il loro uso esclusivo o la loro modifica necessita dell?assenso di tutti gli interessati:

* il suolo:

è il terreno su cui sorge l?edificio;

* le fondazioni:

sono le opere che servono a garantire la stabilità dell?edificio;

* i muri maestri:

costituiscono la struttura stessa dell?edificio, formano parte integrante dei pilastri e comprendono tutto quanto contribuisce al decoro architettonico dell?edificio; costituendo una comunione pro indiviso nulla impedirebbe ai condomini di utilizzarli per le proprie esigenze nella parte corrispondente al piano di sua proprietà, sempre che non sussistano convenzioni speciali e che l'utilizzo non urti con i divieti posti dagli articoli 1102, 1120 e 1122 e cioè:

* che non sia alterata la cosa comune;
* che non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
* che non sia pregiudicato il decoro, l'estetica e la stabilità dell'edificio.

Vengono considerati come muri maestri comuni a tutti i condomini anche i pilastri, le colonne e le arcate che formano i portici.

Sono invece di proprietà esclusiva i muri di tramezzo, per cui il singolo condomino potrebbe rimuoverli, spostarli o modificarli senza il consenso degli altri condomini

* il tetto:

opera destinate a proteggere l?edificio dagli agenti atmosferici, costituita da struttura inclinata di travi, ricoperte da tegole;

* i lastrici solari:

sono coperture calpestabili piane e secondo il titolo possono essere di proprietà esclusiva o di proprietà comune; se invece costituiscono il prolungamento ideale di unità immobiliari di proprietà esclusiva, si chiamano terrazze a livello;

* le scale:

sono comuni a quei condomini che possono potenzialmente utilizzarle;

* i portoni d?ingresso, i vestiboli, gli anditi:

servono di norma per accedere alle proprietà esclusive, ma possono creare difficoltà interpretative a seconda del tipo di edificio;

* i portici:

sono dei marciapiedi coperti, delimitati da un lato da pilastri e dall?altro muri dell?edificio;

* i cortili:

area comune scoperta che, posta tra i corpi fabbrica dell?edificio, ha la funzione di dare aria e luce all'intero fabbricato. E' tuttavia possibile che, ove deliberato dall'assemblea, possa essere destinato a parcheggio delle macchine sempre nel rispetto dell'art.1102, e che l'assemblea stessa possa disciplinare l'uso turnario in caso di incapienza del bene comune

Alla seconda categoria appartengono i locali destinati a servizi comune: i locali per la portineria e l?alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi ecc.

Alla terza appartengono i beni o gli impianti che sono accessori di tutte le proprietà singole o una parte di esse: le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all?uso e al godimento comune:

* gli ascensori
* i pozzi
* le cisterne,
* gli acquedotti
* le fognature ed i canali di scarico, gli impianti per l?acqua, per il gas, per l?energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, fino cioè all?ingresso dei singoli appartamenti.

Quanto disposto dall?articolo 1117 non ha certo carattere esaustivo ne inderogabile. ciò significa che possono pur esistere dei beni comuni non previsti o vi possono essere dei beni non comuni, ma assegnati in forza di un titolo ad un singolo condomino.

Non costituiscono parti comuni le soffitte, i solai, il sottotetto considerati elementi integranti o pertinenza dell?ultimo piano, i vespai (riempimenti calcarei a nido d?ape) sottostanti il pavimento del piano terra.

Si presumono parti comuni il sottosuolo ed il terrapieno, di concezione diversa rispetto ad i seminterrati o cantinati che possono essere di proprietà esclusiva.

E? altrettanto possibile che se dei beni comuni servano solo una parte della collettività (ascensore, scala), si avrà in questo caso un condominio parziale. L?amministratore ne dovrà tenere conto per una giusta ripartizione delle spese, escludendo quei condomini che non traggono alcuna utilità da certi beni.

Il pianerottolo non è una pertinenza delle abitazioni, bensì delle scale e deve considerarsi di proprietà comune, a meno che un titolo non dica diversamente .

Condominio orizzontale

Esaminiamo ora i condomini orizzontali, formati da ville di proprietà esclusiva costruite su lotti di terreno che, facendo parte di un unico grande lotto, sono collegati con cose comuni.

Le parti comuni a tutti i lotti di terreno di esclusiva proprietà ove sia costruita o meno una villa, si possono identificare in : - recinzioni - cancelli . videocitofoni - viali - acquedotti - piscine - campi da tennis - impianto di illuminazione. Trattandosi di un condominio atipico, la tabella millesimale sarà del tutto particolare e dovrà tenere conto della superficie dei lotti, della superficie di costruzione, sul volume costruito su di essa e valutare poi la distanza che intercorre tra l'entrata comune e l'entrata in ogni lotto.

Pertinenze ed accessori della proprietà' individuale.

Giardini. I giardini, considerati entità naturali, non sono menzionati dall'art.1117 c. c. tra le parti comuni, in quanto a volte sono una pertinenza comune a tutti i condomini altre volte sono pertinenza ("una cosa senza essere parte di un'altra è ad essa accessoria") delle unità immobiliari dei piani terreni; sia nel primo che nel secondo caso sono sempre una parte del lotto del terreno originario comune. E' necessario perciò che nel titolo o nell'atto di acquisto venga specificata l'appartenenza di questo giardino, ai fini soprattutto delle spese di manutenzione.

Balconi.. Nelle disposizioni dedicate alla disciplina del condominio, invece, non viene detto nulla a proposito dei balconi, per cui è necessario valutare la situazione caso per caso, considerare la posizione, la struttura e le caratteristiche costruttive di ciascun balcone. Non esiste, quindi, una sola regola valida per tutte le ipotesi; bisogna, invece, individuare i principi che consentono di inquadrare le varie fattispecie. Naturalmente la maggior parte dei problemi è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza. In molti casi si è pronunciata su di essi anche la Corte di Cassazione. In linea di massima si possono individuare le seguenti situazioni: a) Balconi in aggetto; b) Balconi a castello

Balconi in aggetto: sono i tipici balconi sporgenti sui muri perimetrali e le cui strutture sono di proprietà individuale, esclusi i frontalini che, se rivestiti o contenenti elementi architettonici, costituiscono parte comune.

Balconi a castello: anche se accessori degli appartamenti dai quali si accede rientrano nella proprietà comune a due piani: quello sovrastante e quello sottostante
 
Ziobrontolo, ma quanto ci dai da fare....... :D :D :D

Dunque.......Per la ripartizione delle spese l?articolo 1123, comma primo, del Codice Civile, prevede che: ?le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell?edificio, per la prestazione dei servizi nell?interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione?.

Dunque, se il tetto funge da copertura all?intero edificio, le spese occorrenti per la sua manutenzione, devono essere sostenute da tutti i condomini (compreso anche da colui che abbia ricevuto un danno: per esempio, da infiltrazioni idriche).

Se, invece, il tetto copre solo una parte dell?edificio,allora le spese saranno ripartire in base al secondo comma dell?articolo 1123, ossia : in proporzione all?uso che ciascuno può farne od in base all?utilità.

Qualora il tetto sia di proprietà esclusiva (ad esempio perché l?originario costruttore si è riservato formalmente il tetto magari per una futura sopraelevazione) si applicherà il generale principio di cui all?articolo 1126 del Codice Civile: ovvero, coloro che ne hanno l?uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un 1/3 della spesa delle riparazioni/ricostruzioni, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell?edificio.

Vabbuò? :D :D
 
di regola la copertura è condominiale, salvo che il contrario risulti dal titolo (leggi atti di acquisto).
nel caso di tetto vero e proprio mi pare difficile che il titolo possa derogre al codice e prevedere la proprietà esclusiva del tetto.
la deroga è più frequente nel caso di lastrico solare.
quindi, se il tetto è condominiale, la manutenzione segue la regola della ripartizione tra i condomini nella misura che, solitamente, è indicata nelle tabelle approvate dall'assemblea.
 
LUISELLA1972 ha scritto:
Ziobrontolo, ma quanto ci dai da fare....... :D :D :D

Dunque.......Per la ripartizione delle spese l?articolo 1123, comma primo, del Codice Civile, prevede che: ?le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell?edificio, per la prestazione dei servizi nell?interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione?.

Dunque, se il tetto funge da copertura all?intero edificio, le spese occorrenti per la sua manutenzione, devono essere sostenute da tutti i condomini (compreso anche da colui che abbia ricevuto un danno: per esempio, da infiltrazioni idriche).

Se, invece, il tetto copre solo una parte dell?edificio,allora le spese saranno ripartire in base al secondo comma dell?articolo 1123, ossia : in proporzione all?uso che ciascuno può farne od in base all?utilità.

Qualora il tetto sia di proprietà esclusiva (ad esempio perché l?originario costruttore si è riservato formalmente il tetto magari per una futura sopraelevazione) si applicherà il generale principio di cui all?articolo 1126 del Codice Civile: ovvero, coloro che ne hanno l?uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un 1/3 della spesa delle riparazioni/ricostruzioni, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell?edificio.

Vabbuò? :D :D

si potrebbe anche dire allabuon'ora eh??!!
e' da stamattina che ti aspettiamo.

senti, quindi in caso di controversia legale, mi rappresenterai in tribunale?

ti pago sai?

in NATURA!!!

:D :D :D :D :D

P.S. però aspetta, in caso di vittoria le spese legale mica vengono pagate dallo sconfitto?
:? :? :shock: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 
ZioLord ha scritto:
ti pago sai?

in NATURA!!!

:D :D :D :D :D

P.S. però aspetta, in caso di vittoria le spese legale mica vengono pagate dallo sconfitto?
:? :? :shock: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
più precisamente, vengono pagate dalla parte al legale, e rimborsate dal soccombente.

quindi, quello che tu corrisponderai alla Luisì IN NATURA ti verrà parimenti corrisposto IN NATURA da parte dei condomini.
tutti.
in coda.
 
belpietro ha scritto:
ZioLord ha scritto:
ti pago sai?

in NATURA!!!

:D :D :D :D :D

P.S. però aspetta, in caso di vittoria le spese legale mica vengono pagate dallo sconfitto?
:? :? :shock: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
più precisamente, vengono pagate dalla parte al legale, e rimborsate dal soccombente.

quindi, quello che tu corrisponderai alla Luisì IN NATURA ti verrà parimenti corrisposto IN NATURA da parte dei condomini.
tutti.
in coda.

Contento, Ziobrontolo? :D :D :D
 
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