News ricevuta oggi. Spero di farvi cosa gradita.
Non possono più utilizzare il telefonino alla guida i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi (modifica art 173 cds).
È stato approvato definitivamente dal Parlamento il disegno di legge C 3901, finalizzata a ridurre l?ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida, che sopprime l?esenzione prevista dal codice della strada per i conducenti di taxi, noleggio con conducente e autobus di linea e dei veicoli adibiti ai servizi di strade e autostrade.
Il comma 2 dell?articolo 173 del codice della strada, prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; erano sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
L?articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.
L?intervento normativo non è un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone.
Esso è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese ed ad eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida statisticamente dimostrata come casistica importante di incidentalità.
La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari con i viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso art. 173 del codice della strada.
Se quindi vi è capitato di utilizzare il telefono alla guida, non solo per telefonare ma anche per messaggiare o guardare la rubrica, sappiate che avete rischiato una multa, la decurtazione dei punti della patente ma soprattutto avete messo gravemente a rischio la vostra e l'altrui sicurezza.
Una distrazione di anche pochi secondi potrebbe essere la causa di un drammatico incidente stradale.
Le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida.
L?Articolo 173 del Codice della Strada è chiaro: l?utilizzo del cellulare alla guida senza auricolare o dispositivo vivavoce comporta una multa da 74 a 299 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
In caso di recidiva, infrazione nel corso di un biennio, l?automobilista sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 148 a 594 euro. Inoltre verrà anche applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
CODICE DELLA STRADA
TITOLO V - NORME Dl COMPORTAMENTO
Articolo 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Non possono più utilizzare il telefonino alla guida i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi (modifica art 173 cds).
È stato approvato definitivamente dal Parlamento il disegno di legge C 3901, finalizzata a ridurre l?ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida, che sopprime l?esenzione prevista dal codice della strada per i conducenti di taxi, noleggio con conducente e autobus di linea e dei veicoli adibiti ai servizi di strade e autostrade.
Il comma 2 dell?articolo 173 del codice della strada, prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; erano sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
L?articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.
L?intervento normativo non è un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone.
Esso è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese ed ad eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida statisticamente dimostrata come casistica importante di incidentalità.
La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari con i viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso art. 173 del codice della strada.
Se quindi vi è capitato di utilizzare il telefono alla guida, non solo per telefonare ma anche per messaggiare o guardare la rubrica, sappiate che avete rischiato una multa, la decurtazione dei punti della patente ma soprattutto avete messo gravemente a rischio la vostra e l'altrui sicurezza.
Una distrazione di anche pochi secondi potrebbe essere la causa di un drammatico incidente stradale.
Le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida.
L?Articolo 173 del Codice della Strada è chiaro: l?utilizzo del cellulare alla guida senza auricolare o dispositivo vivavoce comporta una multa da 74 a 299 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
In caso di recidiva, infrazione nel corso di un biennio, l?automobilista sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 148 a 594 euro. Inoltre verrà anche applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
CODICE DELLA STRADA
TITOLO V - NORME Dl COMPORTAMENTO
Articolo 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.