Vado a riassumere la mia vicenda: Nel mese di Giugno ho percorso l?A26 per recarmi a Pietra Ligure (SV). Nella tratta in esame ho tenuto una velocità media intorno ai 130 Km/h un limite degno di rispetto se non fosse che in quella autostrada vi sono alcuni tronchi il cui limite scende a 110 Km/h. Nel mese di Agosto mi vengono recapitate 2 contravvenzioni una dalla Polizia Stradale di Genova e l?altra dalla Polizia stradale di La Spezia. In entrambe mi viene contestato di aver percorso un tratto con limite di 110 Km/h a 130 Km/h. Fino a qui non ho avuto nulla da obiettare ?mia culpa?, ma analizzando da vicino le due contravvenzioni mi accorgo che tra la fine dell?accertamento della Polizia di La Spezia e l?inizio dell?accertamento della Polizia di Genova c?era uno spazio di appena 1,350 Km e 37 secondi di differenza. Ho presentato ricorso al Giudice di Pace di Genova, con la speranza di riuscire a pagare un solo verbale. L? udienza si è tenuta in data 17/01/2012 nella quale a prescindere dalla mia linea di difesa nel dibattimento, la sentenza era già stata decisa e ha così ritenuto che i due verbali fossero due cose distinte e separate.
Ora premesso che i limiti vanno rispettati per la propria e altrui sicurezza, consapevole di questi principi chiedevo di essere sanzionato una volta sola anche perché il tronco con limite di velocità a 110 km/h era uno solo.
Purtroppo il codice della strada contiene una lacuna in materia di gestione del Tutor poiché la sua disciplina viene integrata nel comma 2 dell?articolo 345 del Regolamento di Esecuzione che parla di apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità. Il tutor però sebbene sia un dispositivo elettronico non può essere paragonato ad essi perché non rileva la velocità istantanea ma quella media e da questa ipotesi allora si entra nel comma 3 dell?articolo 345 del Regolamento di Esecuzione che disciplina le norme per la velocità media dedotta.
Quello che mi infastidisce è come molto spesso vengano utilizzati macchinari di nuova generazione normativamente gestiti da leggi la cui entrata in vigore non teneva ancora conto dell?uso di queste apparecchiature. Infatti il regolamento di esecuzione del Codice della strada rientra nel D.P.R. 16-12 1992 n. 495, mentre l?entra in vigore del Tutor in Autostrada è del 2004 e precisamente nel mese di dicembre in cui ottenne l?omologazione. Da allora nessuna norma è stata ideata per l?applicabilità in modo univoco nell?uso di tale apparecchiatura. Ne sono testimoni le discordanti sentenze dei ricorsi.
Oggi mi è arrivata la sentenza del giudice che nonostante ha confermato entrambi i verbali ha però sottolineato come le due sanzioni siano ravvicinate. Come si dice "oltre il danno la beffa".
E con questo concludo, in Italia mancano serie norme per l?applicazione in maniera univoca della legge, lasciando troppo spazio all?interpretazione che per certi versi può condannare un innocente e per altri può assolvere un colpevole. Gli unici vuoti normativi vengono compensati solo dalle sentenze della Corte di Cassazione. :evil:
Ora premesso che i limiti vanno rispettati per la propria e altrui sicurezza, consapevole di questi principi chiedevo di essere sanzionato una volta sola anche perché il tronco con limite di velocità a 110 km/h era uno solo.
Purtroppo il codice della strada contiene una lacuna in materia di gestione del Tutor poiché la sua disciplina viene integrata nel comma 2 dell?articolo 345 del Regolamento di Esecuzione che parla di apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità. Il tutor però sebbene sia un dispositivo elettronico non può essere paragonato ad essi perché non rileva la velocità istantanea ma quella media e da questa ipotesi allora si entra nel comma 3 dell?articolo 345 del Regolamento di Esecuzione che disciplina le norme per la velocità media dedotta.
Quello che mi infastidisce è come molto spesso vengano utilizzati macchinari di nuova generazione normativamente gestiti da leggi la cui entrata in vigore non teneva ancora conto dell?uso di queste apparecchiature. Infatti il regolamento di esecuzione del Codice della strada rientra nel D.P.R. 16-12 1992 n. 495, mentre l?entra in vigore del Tutor in Autostrada è del 2004 e precisamente nel mese di dicembre in cui ottenne l?omologazione. Da allora nessuna norma è stata ideata per l?applicabilità in modo univoco nell?uso di tale apparecchiatura. Ne sono testimoni le discordanti sentenze dei ricorsi.
Oggi mi è arrivata la sentenza del giudice che nonostante ha confermato entrambi i verbali ha però sottolineato come le due sanzioni siano ravvicinate. Come si dice "oltre il danno la beffa".
E con questo concludo, in Italia mancano serie norme per l?applicazione in maniera univoca della legge, lasciando troppo spazio all?interpretazione che per certi versi può condannare un innocente e per altri può assolvere un colpevole. Gli unici vuoti normativi vengono compensati solo dalle sentenze della Corte di Cassazione. :evil: