Il tema è un po' complicato, le norme sono tante e non sempre è facile comprenderne la portata. Partiamo da un presupposto: la quarantena è una cosa, l'isolamento fiduciario un altro.
I positivi sono collocati in isolamento fiduciario e, se lavoratori, sono a tutti gli effetti in malattia, quindi retribuiti dall'Inps per mezzo del datore di lavoro (si chiama, appunto, indennità di malattia e lo si può notare dalla busta paga).
Chi ha avuto un contatto a rischio è collocato invece in quarantena, per un certo numero di giorni che varia a seconda dei casi. La quarantena, per definizione, è una misura rivolta a chi NON è positivo ma potrebbe esserlo. Dalla quarantena si esce o perché sono decorsi i giorni oppure perché il soggetto diventa positivo ed a quel punto passa in isolamento.
Questo aspetto va precisato perché molti, anche i principali quotidiani, fanno confusione tra le due cose.
Ora, fino al 31 dicembre la quarantena per i lavoratori dipendenti del settore privato era equiparata alla malattia ai fini del percepimento della relativa indennità, nonché ai fini del periodo di comporto (quel periodo nel quale un lavoratore dipendente, assente in quanto malato, non può essere licenziato).
La misura non è stata prorogata, quanto meno sinora, quindi dal 1° gennaio i lavoratori privati collocati in quarantena non sono in malattia e non percepiscono la relativa indennità. Possono lavorare da remoto, ove possibile, oppure devono mettersi in ferie. Consideriamo il fatto che la quarantena oggi è molto ridotta rispetto al passato: per guariti e vaccinati da meno di 120 giorni, nonché per coloro che hanno effettuato il richiamo, non è più necessaria in quanto basta l'auto-sorveglianza (in sostanza, senza sintomi si può uscire da casa indossando una FFP2), per chi è guarito o vaccinato da oltre 120 giorni la durata è stata ridotta a 5 giorni in assenza di sintomi.
Diverso ancora è il caso dei cosiddetti lavoratori fragili, cioè immunodepressi o con disabilità grave, per i quali fino al 31 dicembre l'assenza dal lavoro era equiparata al ricovero ospedaliero e quindi alla malattia. Norma anch'essa non prorogata. Per loro, ad ogni modo, fino al 28 febbraio vige la possibilità di lavorare da remoto, anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse da quelle ordinarie.