<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Incidente tra parenti non conviventi | Page 3 | Il Forum di Quattroruote

Incidente tra parenti non conviventi

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Bene, ci farai sapere se la polizza della cognata di tuo padre (affine di secondo grado) "copre" il danno a cose cagionato da un guidatore che è figlio del danneggiato (parente di primo grado)

In base all'art. 129 D.lgs 209/2005 la risposta è negativa
 
Ultima modifica:
Questo vuol dire che un banale tamponamento tra figlio e padre non potrà portare al risarcimento danni materiali da parte delle compagnie assicuratrici. In ogni caso, tale regola opera però solo se i parenti sono conviventi o “a carico”. Se invece i parenti non sono conviventi, l'assicurazione è tenuta a risarcire.
 
La mia lo prevede da decine d'anni - da sempre, potrei dire - e non mi risulta che sia un'opzione a pagamento, altrimenti avrebbero dovuto chiedermi se la volevo, come devono fare, e fanno, per qualsivoglia garanzia opzionale.
Del resto, l'ultima volta che ebbi colpa in un sinistro fu nel 2000 o 2001 (ero ancora sposato, e sono separato da 21 anni) e sono quindi almeno 23 anni senza sinistri..... è un giusto riconoscimento a chi di incidenti ne fa pochi.
In realtà dovrebbe essere a pagamento, credo si chiami "polizza protetta" o qualcosa del genere.
Costa pochissimo, potrebbero avertela inserita a costo zero.
Evita l'aumento di premio per il primo sinistro. Ovviamente se ne fai altri non vale più.
Ad ogni modo sono d'accordo con te. Per quale motivo pagare d'istinto se puoi evitare?
 
Sono qui per avere delle conferme e per confrontarmi con altri.Non mi interessa aver ragione ma capire qual e' la regola.
Sono abituato ad andare a fondo nelle cose, e se mi citano una legge, vado a vederla.
 
E la risposta mi pare te l'abbino già data in tanti: arrangiatevi tra parenti e chiusa lì.
Inoltre mi domando: se l'assicurazione non rimborsa per ragioni di parentela, rivalsa, cavilli vari, il sinistro è comunque tracciato a livello di profilio di rischio?
 
Rovigolaw mi sembra si contraddica.
Prima scrive che la regola vale solo per i conviventi, poi dice che nel mio caso l'assicurazione non risponde.
 
questo l'art. 129 d.lgs 209 del 2005 (NB grassetto mio)

"1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)."


Posto che in questo caso

il conducente è Strabardo,

il danneggiato è il padre di Strabardo,

il veicolo investitore appartiene ad una affine di secondo grado non convivente, responsabile in solido con il conducente ex art. 2054 cod.civ.,

in punto "copertura assicurativa" ognuno può interpretare come crede
 
@Strabardo tu ti focalizzi su questo:

quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

Ma il punto è che questo
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a)

tuo padre è ascendente legittimo del conducente, che sei tu. Indipendentemente dalla convivenza, questo passaggio indica che non hanno diritto al risarcimento i parenti del conducente. Lascia perdere il passaggio quando convivano ecc., perchè il tuo caso è già incluso qui

ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a)
 
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