Qui c'è il tuo caso
Molto spesso accade che in presenza di un sinistro dove non ci sia collisione tra i due veicoli, l'assicurazione liquidi frettolosamente la pratica di risarcimento assegnando un "concorso di colpa".
E' il caso, ad esempio, di un automobilista che sta percorrendo regolarmente una strada principale e all'improvviso un'altra autovettura esce da una laterale, omettendo di dare precedenza. L'automobilista si rende conto di non riuscire a frenare in tempo e cerca di evitare l'impatto sterzando e andando così a sbattere contro un ostacolo a bordo strada (guardrail, albero, altra autovettura).
Questa sbrigativa interpretazione della norma del Codice Civile non è sempre applicabile automaticamente, come viene puntualmente chiarito dal Giudice di Pace di Torino nella sentenza del 24 ottobre 2013 che afferma invece che "l'assenza di collisione materiale tra veicoli importa l'applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054 secondo comma C.C., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall'altro (vedi anche Cass. Civ. 1/4/1976 n. 1150).L'importante
Oppure casi frequenti di motociclisti che si vedono improvvisamente tagliare la strada da un'altra autovettura e frenano bruscamente per evitare l'incidente cadendo a terra. In molti di questi casi le Compagnie di assicurazione quasi "automaticamente" provvedono al risarcimento applicando il "concorso di colpa" e applicando l'art. 2054 del Codice Civile che dice " Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Quindi in caso di mancata collisione è innanzitutto compito del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala e il danno che ne è derivato,
.