per quello che ne so io, le imprese edili, le chiudono 5 minuti dopo che han preso i soldi.
e chi s'e' visto... s'e' visto.
figurati dopo 10 anni, avra' cambiato 5 partite iva
Credevo fosse una caratteristica tipicamente belga.
per quello che ne so io, le imprese edili, le chiudono 5 minuti dopo che han preso i soldi.
e chi s'e' visto... s'e' visto.
figurati dopo 10 anni, avra' cambiato 5 partite iva
in quell'ambito mi sa che tutto il mondo è paese.Credevo fosse una caratteristica tipicamente belga.![]()
il belgio e' pieno di italiani, qualcosa gli avran insegnatoCredevo fosse una caratteristica tipicamente belga.![]()
il belgio e' pieno di italiani, qualcosa gli avran insegnato![]()
per quello che ne so io, le imprese edili, le chiudono 5 minuti dopo che han preso i soldi.
e chi s'e' visto... s'e' visto.
figurati dopo 10 anni, avra' cambiato 5 partite iva
Sarò un po’ tecnico, portate pazienza, non per fare il professorino, ma l’ argomento è complesso e governato dal solito complesso di leggi e norme.
Gli edifici destinati ad uso civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24m costituiscono in generale attività soggetta a “prevenzione incendi” secondo il DPR 151/2011. Le norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione fanno capo al DM 16 maggio 1987 n. 246, modificato ed integrato dal DM 25 gennaio 2019. Inoltre come riferimento tecnico molto importante viene richiamata la Lettera Circolare del Ministero dell’ interno del 15/04/2013 n. 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
Mentre in tema di resistenza al fuoco R (diciamo il tempo pe cui sotto l’azione del fuoco le strutture portanti resistono senza compromissione statica) le richieste normative sono chiare in funzione dell’altezza antincendio dell’ edificio, sul tema reazione al fuoco dei materiali vi è un richiamo diretto al DM 26.06.1984 sulla classificazione della reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi, testo normativo generale.
A colmare la lacuna ci pensa il DM 25 gennaio 2019 all’ art.2 che riporta i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione atti a limitare le propagazione di un incendio originato all’ interno dell’edificio e richiama direttamente al comma 2 la linea guida tecnica della Circolare 15/04/2013 n. 5043, la quale si concentra proprio sui requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione degli elementi costituenti la facciata, la scelta dei materiali, oltre a misure di gestione in sicurezza ed esodo.
La guida tecnica 5043 impone in ogni caso al punto 3.1 una regola generale “Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio specifico, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq. Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica.” Di solito in letteratura un carico di incendio (somma del potenziale termico di tutti i materiali infiammabili presenti) in un appartamento è maggiore di 200 MJ/mq, quindi è possibile installare una facciata esterna con zero resistenza al fuoco semplicemente installando ad esempio un impianto automatico sprinkler (quei spruzzatori a soffitto che entrano in azione sempre nei film americani).
Esiste sempre la possibilità (che poi va asseverata) che il tecnico progettista esegua un calcolo esatto (se furbetto “tirato”) in modo di dimostrare che il carico di incendio è modesto (<200 MJ/mq) e quindi non serve l’impianto antincendio attivo (con somma gioia del committente) che non è che venga proprio a buon mercato.
Poi la guida tecnica distingue tra facciate semplici, facciate a doppia parete ventilate ispezionabili e non ispezionabili, dove in generale al fine di garantire una adeguata compartimentazione dell’ edificio, viene introdotta la cosiddetta “regola della fascia” che in sostanza comporta in corrispondenza delle zone di intersezione tra gli elementi di compartimentazione (muro o solaio) dell’edificio e la facciata esterna, venga inserita una fascia resistente al fuoco capace di impedire o ritardare la propagazione del fuoco (sia in senso verticale che orizzontale) tra i compartimenti della costruzione.
Quanto successo a Milano quindi potrebbe essere dipeso sia da sottovalutazione del carico di incendio, sia da errata scelta dei materiali, da non presenza o entrata in funzione di impianti attivi antincendio, oppure da una messa in opera non conforme alla guida tecnica, senza trascurare la combinazione delle stesse.
L’ aspetto “direzione lavori” in materia di opere antincendio non è ancora ben assestato e riconosciuto nella prassi realizzativa delle opere edili, purtroppo, lo dico per esperienza.
Inoltre come riferimento tecnico molto importante viene richiamata la Lettera Circolare del Ministero dell’ interno del 15/04/2013 n. 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
Il problema qui è che il palazzo è precedente al 2013. Di poco ma precedente.
Vero, ma il DM 25.01.2019 richiama espressamente la guida tecnica, quindi quando un decreto ti dice che "può costituire un utile riferimento progettuale" un progettista attento la segue, salvo non abbia la capacità tecnica di dimostrare che le sue soluzioni sono pari o migliorative (il rischio è confrontarsi con dei CTU di tribunale, e ti posso garantire che ne ho viste delle belle, nel bene e nel male).Ed è anche un altro problema perché VV.FF. emettono circolari che per definizione non sono Legge.
Anche se la normativa antincendio [e non solo] in Italia è per lo più legata a Circolari ministeriali..
Gli obblighi del DM soprarichiamato si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla sua data di entrata in vigore, in base all' altezza antincendio degli edifici stessi (allegato I al DM), con tempistiche diverse ma in ogni caso diventa necessario l' adeguamento al rinnovo periodico di conformità antincendio (almeno a quanto previsto nell' allegato I al DM). Però è vero, sulle caratteristiche delle facciate il combinato disposto di decreti e di linee guida tecniche non crea un situazione chiara (pane per gli avvocati), ma credo sia in elaborazione finale un regola tecnica verticale RTV specifica per gli edifici ad uso abitativo che verrà allegata al Nuovo codice di prevenzione Incendi (DM 3.06.2015 e s.m.i.): da poco tempo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco ha approvato la RTV relativa alla chiusure di ambito degli edifici civile ( facciate e coperture). Vedremo se e quanto sarà retroattiva.Il problema qui è che il palazzo è precedente al 2013. Di poco ma precedente
Ne conosco bene qualcuno, anche in ambito antincendio ... sono tosti, in qualunque forma (CTU/CTP) te li trovi contro.(il rischio è confrontarsi con dei CTU di tribunale, e ti posso garantire che ne ho viste delle belle, nel bene e nel male).
da poco tempo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco ha approvato la RTV relativa alla chiusure di ambito degli edifici civile ( facciate e coperture). Vedremo se e quanto sarà retroattiva
a quanto pare più d'uno la pensa come me ...Vero, ma il DM 25.01.2019 richiama espressamente la guida tecnica, quindi quando un decreto ti dice che "può costituire un utile riferimento progettuale" un progettista attento la segue, salvo non abbia la capacità tecnica di dimostrare che le sue soluzioni sono pari o migliorative
cuorern - 3 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa