AppelloLuigi_82 ha scritto:belpietro ha scritto:Luigi_82 ha scritto:Inoltre, se non ricordo male, ci vorrebbe un civilista qui, nel nostro ordinamento esiste un principio secondo il quale l'ammontare deciso a titolo di risarcimento dal giudice non deve mai essere tale da pregiudicare l'esistenza stessa del soggetto condannato.
Sottolineo, mi pare.
non mi risulta.
tra l'altro, nel nostro ordinamento non esiste il "risarcimento punitivo" che conoscono gli americani, quindi la misura del risarcimento deve SEMPRE corrispondere al danno realmente causato.
di conseguenza può dipendere non dalle "qualità" del danneggiante ma da quelle del danneggiato.
Devo aver fatto confusione..è prevista per caso la sospensione del provvedimento quando questo può danneggiare il debitore?
Art. 283 c.p.c. Il Giudice d'Appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata con o senza cauzione.
Cassazione
Art. 373 c.p.c. Il ricorso non sospende l'esecuzione. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentena impugnata può su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione.
In appello la sospensione può essere pronunciata solo se sussiste un concreto pericolo di insolvenza.
Col ricorso in Cassazione il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata sembra avere poteri più ristretti.
Da qui è nata l'esigenza della modifica paventata...