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Finanziaria pro-fininvest

Luigi_82 ha scritto:
belpietro ha scritto:
Luigi_82 ha scritto:
Inoltre, se non ricordo male, ci vorrebbe un civilista qui, nel nostro ordinamento esiste un principio secondo il quale l'ammontare deciso a titolo di risarcimento dal giudice non deve mai essere tale da pregiudicare l'esistenza stessa del soggetto condannato.
Sottolineo, mi pare.

non mi risulta.
tra l'altro, nel nostro ordinamento non esiste il "risarcimento punitivo" che conoscono gli americani, quindi la misura del risarcimento deve SEMPRE corrispondere al danno realmente causato.
di conseguenza può dipendere non dalle "qualità" del danneggiante ma da quelle del danneggiato.

Devo aver fatto confusione..è prevista per caso la sospensione del provvedimento quando questo può danneggiare il debitore?
Appello
Art. 283 c.p.c. Il Giudice d'Appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata con o senza cauzione.
Cassazione
Art. 373 c.p.c. Il ricorso non sospende l'esecuzione. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentena impugnata può su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione.

In appello la sospensione può essere pronunciata solo se sussiste un concreto pericolo di insolvenza.
Col ricorso in Cassazione il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata sembra avere poteri più ristretti.
Da qui è nata l'esigenza della modifica paventata...
 
99octane ha scritto:
matteomatte1 ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
scusate ma mi dite perchè Fininvest dovrebbe pagare una simile cifra? non mi ricordo il motivo.
Detto questo, non è che la cifra sia troppo alta?
e alla Fininvest dicessero, che, non disponendo di tutti questi soldi, "tutti a casa" perchè " si chiude baracca. burattini"?

Alla Cir di De Benedetti vengono riconosciuti ?tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, sotto una molteplicità di profili relativi non solo ai costi effettivi di cessione della Mondadori, ma anche ai riflessi della vicenda sul mercato azionario?. Danni da quantificare in separata sede civile che vengono poi stabiliti dal Tribunale civile di Milano in 750 milioni.(particolare curioso uno degli avvocati di CDB era Pisapia)
Se la Giustizia dovesse interessarsi a De Benedetti in senso... giusto e seriamente, gli converrebbe scappare sull'altra faccia della Luna... :rolleyes:
ma sappiamo perchè nessuno si interessa a lui......cmq, non deve andare sulla luna, basta Sankt Moritz dove ha già una "casetta" :evil:
 
Kren ha scritto:
Luigi_82 ha scritto:
belpietro ha scritto:
Luigi_82 ha scritto:
Inoltre, se non ricordo male, ci vorrebbe un civilista qui, nel nostro ordinamento esiste un principio secondo il quale l'ammontare deciso a titolo di risarcimento dal giudice non deve mai essere tale da pregiudicare l'esistenza stessa del soggetto condannato.
Sottolineo, mi pare.

non mi risulta.
tra l'altro, nel nostro ordinamento non esiste il "risarcimento punitivo" che conoscono gli americani, quindi la misura del risarcimento deve SEMPRE corrispondere al danno realmente causato.
di conseguenza può dipendere non dalle "qualità" del danneggiante ma da quelle del danneggiato.

Devo aver fatto confusione..è prevista per caso la sospensione del provvedimento quando questo può danneggiare il debitore?
Appello
Art. 283 c.p.c. Il Giudice d'Appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata con o senza cauzione.
Cassazione
Art. 373 c.p.c. Il ricorso non sospende l'esecuzione. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentena impugnata può su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione.

In appello la sospensione può essere pronunciata solo se sussiste un concreto pericolo di insolvenza.
Col ricorso in Cassazione il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata sembra avere poteri più ristretti.
Da qui è nata l'esigenza della modifica paventata...

Grazie kren ;) il ricordo era abbastanza sbiadito..
 
bumper morgan ha scritto:
scusate ma mi dite perchè Fininvest dovrebbe pagare una simile cifra? non mi ricordo il motivo.
Detto questo, non è che la cifra sia troppo alta?
e alla Fininvest dicessero, che, non disponendo di tutti questi soldi, "tutti a casa" perchè " si chiude baracca. burattini"?
la cifra è circa un decimo del fatturato annuo di fininvest
 
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