ucre
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a quanto pare no. riporto un articolo che ho appena letto su una rivista di autotrasporto
riporto per intero la pagina di giornale
scade la rca. fino a ieri c'erano 15 giorni di tempo per rinnovarla. poi, sembrava che questa possibilità fosse eliminata. alla fine è stata ripristinata. domanda: se la polizia mi ferma con il contrassegno scaduto da meno di 15 giorni può farmi la contravvenzione?
con l'art. 22 del d.lgs 179/2012 il governo ha definitivamente abolito il tacito rinnovo delle polizze rca (e solo i queste), aggiungeno all'art 170 bis al T.U. delle assicurazioni recita:
"1. il contratto di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile
2. le disposizioni di cui al comma 1 si appliacnao anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'art 170, comma 3.
3. le clausole in contrasto con le prevsioni di cui al presente articolo sono nulle. la nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato".
il chiaro scopo della norma è quello di liberare gli assicurati dell'nere di dover disdettare i contratti, liberando gli utenti da vincoli di natura contrattuale e lasciandoli liberi di trasferire lepolizze dove e uando vogliono (rispettando ovviamente le scadenze contrattuali).
sennonchè, la formulazione della legge, comportando una cessazione della garanzia allla scadenza annuale, determina l'inapplicabilità della proroga, riconosciuta dalla legge, del pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza. facoltà che - è bene ricordare - concessa dalla legge solo per le rate i premio successive alla prima
da ciò il generalizzato allarme dovuto soprattutto alla italica abitudine di preoccuparsi delle scadenze solo all'ultimo giorno utile, così da ritrovarsisprovvisti all'ulimo minuto di una valida copertura assicurativa.
accogliendo le rimostranze dei consumatori e delle compagnie assicuratrici, in sede di conversione in legge del decreto ( con la legge 221/12 del 17 dicembre 2012 - G.U. del 18/12/2012) il nuovo testo ha imposto l'obbligo a mantenere operante la garanzianon oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino all'effetto della nuova polizza. quindi i famosi 15 giorni di proroga esistono a condizione che entro lo stesso periodo si provveda alla stipula di un nuvo contratto. tutto ciò nell'ipotesi che la polizza non preveda in maniera diversa. numerose erano infatti le copagnie assicuratrici che, tra le norme contrattuali che regolano i rapporti assicurativim prevedevano e prevedono l'estensione della cpertura per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in presenza di disdetta.
rimane a nostro avviso un aspetto da analizzare: le sanzioni previste dal codice della strada.
nel sistema previgente (quindi fino al 17 ottobre 2012), le autorità multavano i conducenti dei veicoli in circolazione con un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni, sulla base dell'art. 181 del cds. immediatamente dopo tale data e per effetto del d.lgs 179, la circolazione con contrassegno scaduto faceva scattare la ben più grave sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione (art. 193 cds), in quanto le autorità non si ponevano il dubbio se la copertura assicurativa fosse operante o meno (in ogni caso, anche qui, per scadenze intermedie di pagamentodiverse dalla scadenza del contratto, i 15 giorni di proproga sono sempre rimasti in vigore).
ora con la nuova dizione di legge le autorità non potranno più contravvenzionare i conducenti per l'esposizione di un contrassegno scaduto da meno di 15 giorni, perchè la copertura assicurativa deve, per legge, essere mantenuta in vigore e, pertanto, il contrassegno sarà valido a tutti gli effetti
l'articolo è tratto dalla rivista "uomini e trasporti" di febbraio 2013
riporto per intero la pagina di giornale
scade la rca. fino a ieri c'erano 15 giorni di tempo per rinnovarla. poi, sembrava che questa possibilità fosse eliminata. alla fine è stata ripristinata. domanda: se la polizia mi ferma con il contrassegno scaduto da meno di 15 giorni può farmi la contravvenzione?
con l'art. 22 del d.lgs 179/2012 il governo ha definitivamente abolito il tacito rinnovo delle polizze rca (e solo i queste), aggiungeno all'art 170 bis al T.U. delle assicurazioni recita:
"1. il contratto di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile
2. le disposizioni di cui al comma 1 si appliacnao anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'art 170, comma 3.
3. le clausole in contrasto con le prevsioni di cui al presente articolo sono nulle. la nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato".
il chiaro scopo della norma è quello di liberare gli assicurati dell'nere di dover disdettare i contratti, liberando gli utenti da vincoli di natura contrattuale e lasciandoli liberi di trasferire lepolizze dove e uando vogliono (rispettando ovviamente le scadenze contrattuali).
sennonchè, la formulazione della legge, comportando una cessazione della garanzia allla scadenza annuale, determina l'inapplicabilità della proroga, riconosciuta dalla legge, del pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza. facoltà che - è bene ricordare - concessa dalla legge solo per le rate i premio successive alla prima
da ciò il generalizzato allarme dovuto soprattutto alla italica abitudine di preoccuparsi delle scadenze solo all'ultimo giorno utile, così da ritrovarsisprovvisti all'ulimo minuto di una valida copertura assicurativa.
accogliendo le rimostranze dei consumatori e delle compagnie assicuratrici, in sede di conversione in legge del decreto ( con la legge 221/12 del 17 dicembre 2012 - G.U. del 18/12/2012) il nuovo testo ha imposto l'obbligo a mantenere operante la garanzianon oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino all'effetto della nuova polizza. quindi i famosi 15 giorni di proroga esistono a condizione che entro lo stesso periodo si provveda alla stipula di un nuvo contratto. tutto ciò nell'ipotesi che la polizza non preveda in maniera diversa. numerose erano infatti le copagnie assicuratrici che, tra le norme contrattuali che regolano i rapporti assicurativim prevedevano e prevedono l'estensione della cpertura per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in presenza di disdetta.
rimane a nostro avviso un aspetto da analizzare: le sanzioni previste dal codice della strada.
nel sistema previgente (quindi fino al 17 ottobre 2012), le autorità multavano i conducenti dei veicoli in circolazione con un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni, sulla base dell'art. 181 del cds. immediatamente dopo tale data e per effetto del d.lgs 179, la circolazione con contrassegno scaduto faceva scattare la ben più grave sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione (art. 193 cds), in quanto le autorità non si ponevano il dubbio se la copertura assicurativa fosse operante o meno (in ogni caso, anche qui, per scadenze intermedie di pagamentodiverse dalla scadenza del contratto, i 15 giorni di proproga sono sempre rimasti in vigore).
ora con la nuova dizione di legge le autorità non potranno più contravvenzionare i conducenti per l'esposizione di un contrassegno scaduto da meno di 15 giorni, perchè la copertura assicurativa deve, per legge, essere mantenuta in vigore e, pertanto, il contrassegno sarà valido a tutti gli effetti
l'articolo è tratto dalla rivista "uomini e trasporti" di febbraio 2013