<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> contrassegno rca scaduto da meno 15 giorni: multabile? | Il Forum di Quattroruote

contrassegno rca scaduto da meno 15 giorni: multabile?

a quanto pare no. riporto un articolo che ho appena letto su una rivista di autotrasporto

riporto per intero la pagina di giornale

scade la rca. fino a ieri c'erano 15 giorni di tempo per rinnovarla. poi, sembrava che questa possibilità fosse eliminata. alla fine è stata ripristinata. domanda: se la polizia mi ferma con il contrassegno scaduto da meno di 15 giorni può farmi la contravvenzione?

con l'art. 22 del d.lgs 179/2012 il governo ha definitivamente abolito il tacito rinnovo delle polizze rca (e solo i queste), aggiungeno all'art 170 bis al T.U. delle assicurazioni recita:
"1. il contratto di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile
2. le disposizioni di cui al comma 1 si appliacnao anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'art 170, comma 3.
3. le clausole in contrasto con le prevsioni di cui al presente articolo sono nulle. la nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato".
il chiaro scopo della norma è quello di liberare gli assicurati dell'nere di dover disdettare i contratti, liberando gli utenti da vincoli di natura contrattuale e lasciandoli liberi di trasferire lepolizze dove e uando vogliono (rispettando ovviamente le scadenze contrattuali).
sennonchè, la formulazione della legge, comportando una cessazione della garanzia allla scadenza annuale, determina l'inapplicabilità della proroga, riconosciuta dalla legge, del pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza. facoltà che - è bene ricordare - concessa dalla legge solo per le rate i premio successive alla prima
da ciò il generalizzato allarme dovuto soprattutto alla italica abitudine di preoccuparsi delle scadenze solo all'ultimo giorno utile, così da ritrovarsisprovvisti all'ulimo minuto di una valida copertura assicurativa.
accogliendo le rimostranze dei consumatori e delle compagnie assicuratrici, in sede di conversione in legge del decreto ( con la legge 221/12 del 17 dicembre 2012 - G.U. del 18/12/2012) il nuovo testo ha imposto l'obbligo a mantenere operante la garanzianon oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino all'effetto della nuova polizza. quindi i famosi 15 giorni di proroga esistono a condizione che entro lo stesso periodo si provveda alla stipula di un nuvo contratto. tutto ciò nell'ipotesi che la polizza non preveda in maniera diversa. numerose erano infatti le copagnie assicuratrici che, tra le norme contrattuali che regolano i rapporti assicurativim prevedevano e prevedono l'estensione della cpertura per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in presenza di disdetta.
rimane a nostro avviso un aspetto da analizzare: le sanzioni previste dal codice della strada.
nel sistema previgente (quindi fino al 17 ottobre 2012), le autorità multavano i conducenti dei veicoli in circolazione con un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni, sulla base dell'art. 181 del cds. immediatamente dopo tale data e per effetto del d.lgs 179, la circolazione con contrassegno scaduto faceva scattare la ben più grave sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione (art. 193 cds), in quanto le autorità non si ponevano il dubbio se la copertura assicurativa fosse operante o meno (in ogni caso, anche qui, per scadenze intermedie di pagamentodiverse dalla scadenza del contratto, i 15 giorni di proproga sono sempre rimasti in vigore).
ora con la nuova dizione di legge le autorità non potranno più contravvenzionare i conducenti per l'esposizione di un contrassegno scaduto da meno di 15 giorni, perchè la copertura assicurativa deve, per legge, essere mantenuta in vigore e, pertanto, il contrassegno sarà valido a tutti gli effetti

l'articolo è tratto dalla rivista "uomini e trasporti" di febbraio 2013
 
ucre ha scritto:
a quanto pare no. riporto un articolo che ho appena letto su una rivista di autotrasporto

[...]nel sistema previgente (quindi fino ottobre 2012), le autorità multavano i conducenti dei veicoli in circolazione con un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni, sulla base dell'art. 181 del cds.

questo a me non risulta.

e non capisco come avrebbero potuto farlo.
 
a no aspetta, invece si che si era multabili se si circolava dopo la scadenza. si era coperti assicurativamente, ma per le autorità no. lo chiesi alla sede centrale della sara assicurazioni e mi fu confermata da un poliziotto che mi disse pure l'importo della sanzione che ora non ricordo
 
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

azzzzz...................per una volta che la sapevo anch' io ;)
 
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

se ho capito bene quanto detto da un mio conoscente che sta a piani alti delle assicurazioni, questa cosa è stata abrogata proprio perchè, diciamo che è stato un piccolo errore del legislatore che si è accorto della grandissima cassata. mi pare d'aver capito che la copertura assicurativa dopo i 15 giorni c'è a meno che poi si rinnovi la polizza. quindi se mi scade oggi e tra 3 giorni compio un sinistro sono coperto solo se entro i 15 giorni rinnovo la polizza. non credo che le forze dell'ordine poi vengono a chiedere se ho rinnovato la polizza. credo almeno di aver capito così sia dal mio conoscente sia dall'articolo che ho letto oggi che magari domani ricopio per intero con tutti i passaggi normativi, perchè credo sia una cosa abbastanza recente come modifica, fine gennaio credo
 
ucre ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

se ho capito bene quanto detto da un mio conoscente che sta a piani alti delle assicurazioni, questa cosa è stata abrogata proprio perchè, diciamo che è stato un piccolo errore del legislatore che si è accorto della grandissima cassata. mi pare d'aver capito che la copertura assicurativa dopo i 15 giorni c'è a meno che poi si rinnovi la polizza. quindi se mi scade oggi e tra 3 giorni compio un sinistro sono coperto solo se entro i 15 giorni rinnovo la polizza. non credo che le forze dell'ordine poi vengono a chiedere se ho rinnovato la polizza. credo almeno di aver capito così sia dal mio conoscente sia dall'articolo che ho letto oggi che magari domani ricopio per intero con tutti i passaggi normativi, perchè credo sia una cosa abbastanza recente come modifica, fine gennaio credo

Non mi risulta assolutamente anzi, a metà gennaio ho ricevuto dalla mia Compagnia l'avviso della scadenza della polizza dell'auto di mia moglie (scadrà il 28 febbraio) con l'avviso che non ci sarà il tacito rinnovo e nemmeno i 15 giorni di copertura extra. Ovviamente ho già provveduto al rinnovo.

Se hai un riferimento affidabile di quanto scrivi (legge o simili, non voci di corridoio ancorchè di piani alti, please) postalo che non si finisce mai di imparare.

saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

Accaduto a mio mamma in questi giorni: assicurazione pagata, e in attesa del tagliando via raccomandata A/R (o assicurata, non ricordo). Fatlità, l'hanno fermata i vigili, e le hanno messo la multa. Siamo andati in sede con la copia del bonifico, ma ugualmente vige la multa di 38? e spiccioli per mancata esposizioe del tagliandino. La nostra è una compagnia tradizionale.
 
EdoMC ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

Accaduto a mio mamma in questi giorni: assicurazione pagata, e in attesa del tagliando via raccomandata A/R (o assicurata, non ricordo). Fatlità, l'hanno fermata i vigili, e le hanno messo la multa. Siamo andati in sede con la copia del bonifico, ma ugualmente vige la multa di 38? e spiccioli per mancata esposizioe del tagliandino. La nostra è una compagnia tradizionale.

La multa per mancata esposizione del contrassegno è ben diversa da quella per mancanza di assicurazione e comunque c'era anche prima nonostante la franchigia dei 15 giorni. La possono comminare anche se hai la fotocopia od il fax inviato dalle assicurazioni on-line.
Di solito con le compagnie tradizionali (come la mia) all'atto del pagamento, che si fa in Agenzia, il contrassegno viene stampato consegnato contestualmente.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
ucre ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

se ho capito bene quanto detto da un mio conoscente che sta a piani alti delle assicurazioni, questa cosa è stata abrogata proprio perchè, diciamo che è stato un piccolo errore del legislatore che si è accorto della grandissima cassata. mi pare d'aver capito che la copertura assicurativa dopo i 15 giorni c'è a meno che poi si rinnovi la polizza. quindi se mi scade oggi e tra 3 giorni compio un sinistro sono coperto solo se entro i 15 giorni rinnovo la polizza. non credo che le forze dell'ordine poi vengono a chiedere se ho rinnovato la polizza. credo almeno di aver capito così sia dal mio conoscente sia dall'articolo che ho letto oggi che magari domani ricopio per intero con tutti i passaggi normativi, perchè credo sia una cosa abbastanza recente come modifica, fine gennaio credo

Non mi risulta assolutamente anzi, a metà gennaio ho ricevuto dalla mia Compagnia l'avviso della scadenza della polizza dell'auto di mia moglie (scadrà il 28 febbraio) con l'avviso che non ci sarà il tacito rinnovo e nemmeno i 15 giorni di copertura extra. Ovviamente ho già provveduto al rinnovo.

Se hai un riferimento affidabile di quanto scrivi (legge o simili, non voci di corridoio ancorchè di piani alti, please) postalo che non si finisce mai di imparare.

saluti

domani in pausa pranzo ricopio i vari riferimenti normativi. quello che ho copiato prima era nemmeno una colonna delle 3 dell'intero articolo, volevo scansarmela :D
 
ucre ha scritto:
a no aspetta, invece si che si era multabili se si circolava dopo la scadenza. si era coperti assicurativamente, ma per le autorità no.

si era coperti per legge, quindi sia per la Compagnia che per le autorità.

nel vecchio regime (quello dei rinnovi automatici, per cui si applica l'art. 1901 c.c.) nessuno può avere fatto una multa nei 15 giorni successivi alla scadenza, perché in quei 15 giorni di tolleranza la copertura era operativa e garantita a prescindere dal rinnovo effettivo e veniva sospesa dopo il 15° giorno.

dopo quel 15° giorno, il pagamento tardivo produceva il ripristino delle garanzie (solo se fatto); in quel caso la sanzione restava, ma era ridotta se il pagamento avveniva nei 15 giorni dopo la tolleranza (cioè dal 16° al 30°giorno dopo la scadenza).

col nuovo regime, siccome la tolleranza dei 15 giorni è legata al mancato pagamento dei "ratei successivi", mancando il rinnovo automatico sarebbe caduta la tolleranza.
per rimediare, la legge di conversione del decreto (quello che ha eliminato il rinnovo automatico) ha appiccicato la tolleranza anche ai contratti non rinnovati.

«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:

"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"

ergo, sei coperto per legge e non per accordi con la Compagnia; e nessuno può metterlo in discussione
 
EdoMC ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo delle polizze RCA e contestualmente la franchigia di 15 giorni dopo la scadenza della polizza.
Oggi già dal giorno dopo la scadenza riportata sul contrassegno si è considerati come privi di assicurazione con tutto quel che ciò comporta a livello sanzionatorio, a meno che non si riesca a dimostrare di aver già rinnovato la polizza ma di non aver ancora ricevuto il contrassegno, come succede con le compagnie telefoniche che anticipano tutto via mail o via fax e spediscono l'originale per posta (che spesso viene poi recapitata in ritardo).

Saluti

Accaduto a mio mamma in questi giorni: assicurazione pagata, e in attesa del tagliando via raccomandata A/R (o assicurata, non ricordo). Fatlità, l'hanno fermata i vigili, e le hanno messo la multa. Siamo andati in sede con la copia del bonifico, ma ugualmente vige la multa di 38? e spiccioli per mancata esposizioe del tagliandino. La nostra è una compagnia tradizionale.
In questo caso, basta chiedere il rimborso alla compagnia assicuratrice con minaccia di avvocato.
 
riporto per intero la pagina di giornale

scade la rca. fino a ieri c'erano 15 giorni di tempo per rinnovarla. poi, sembrava che questa possibilità fosse eliminata. alla fine è stata ripristinata. domanda: se la polizia mi ferma con il contrassegno scaduto da meno di 15 giorni può farmi la contravvenzione?

con l'art. 22 del d.lgs 179/2012 il governo ha definitivamente abolito il tacito rinnovo delle polizze rca (e solo i queste), aggiungeno all'art 170 bis al T.U. delle assicurazioni recita:
"1. il contratto di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile
2. le disposizioni di cui al comma 1 si appliacnao anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'art 170, comma 3.
3. le clausole in contrasto con le prevsioni di cui al presente articolo sono nulle. la nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato".
il chiaro scopo della norma è quello di liberare gli assicurati dell'nere di dover disdettare i contratti, liberando gli utenti da vincoli di natura contrattuale e lasciandoli liberi di trasferire lepolizze dove e uando vogliono (rispettando ovviamente le scadenze contrattuali).
sennonchè, la formulazione della legge, comportando una cessazione della garanzia allla scadenza annuale, determina l'inapplicabilità della proroga, riconosciuta dalla legge, del pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza. facoltà che - è bene ricordare - concessa dalla legge solo per le rate i premio successive alla prima
da ciò il generalizzato allarme dovuto soprattutto alla italica abitudine di preoccuparsi delle scadenze solo all'ultimo giorno utile, così da ritrovarsisprovvisti all'ulimo minuto di una valida copertura assicurativa.
accogliendo le rimostranze dei consumatori e delle compagnie assicuratrici, in sede di conversione in legge del decreto ( con la legge 221/12 del 17 dicembre 2012 - G.U. del 18/12/2012) il nuovo testo ha imposto l'obbligo a mantenere operante la garanzianon oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino all'effetto della nuova polizza. quindi i famosi 15 giorni di proroga esistono a condizione che entro lo stesso periodo si provveda alla stipula di un nuvo contratto. tutto ciò nell'ipotesi che la polizza non preveda in maniera diversa. numerose erano infatti le copagnie assicuratrici che, tra le norme contrattuali che regolano i rapporti assicurativim prevedevano e prevedono l'estensione della cpertura per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in presenza di disdetta.
rimane a nostro avviso un aspetto da analizzare: le sanzioni previste dal codice della strada.
nel sistema previgente (quindi fino al 17 ottobre 2012), le autorità multavano i conducenti dei veicoli in circolazione con un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni, sulla base dell'art. 181 del cds. immediatamente dopo tale data e per effetto del d.lgs 179, la circolazione con contrassegno scaduto faceva scattare la ben più grave sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione (art. 193 cds), in quanto le autorità non si ponevano il dubbio se la copertura assicurativa fosse operante o meno (in ogni caso, anche qui, per scadenze intermedie di pagamentodiverse dalla scadenza del contratto, i 15 giorni di proproga sono sempre rimasti in vigore).
ora con la nuova dizione di legge le autorità non potranno più contravvenzionare i conducenti per l'esposizione di un contrassegno scaduto da meno di 15 giorni, perchè la copertura assicurativa deve, per legge, essere mantenuta in vigore e, pertanto, il contrassegno sarà valido a tutti gli effetti
 
Back
Alto