Egregio direttore!
Mi permetto di dissentire dalla risposta fornita al lettore Daniela Cavalli, a pag. 22 della rivista 643 - maggio 2009, circa la competenza territoriale della polizia municipale sulle strade (analogamente per la polizia provinciale e regionale). L'articolo 12 comma 1 del cds precisa che: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale ... spetta: (...) ... e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza. Non specifica: nel territorio "comunale". In seguito l'art. 12 comma 3 lettera b), precisa che l'accertamento delle violazioni può anche essere effettuato "dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui essi dipendono".
Dunque sorge una sostanziale limitazione alla legittimazione degli organi di polizia locale ad operare in modo indiscriminato sulle strade entro l'intero ambito del territorio amministrativo di riferimento.
Tanto è vero che la competenza territoriale delle polizie locali a disciplinare la circolazione sulle strade nell'ambito del proprio territorio, è limitata, tra l'altro, per quanto riguarda le strade e le aree militari (art. 6 comma 3 e comma 5 lett. e), le aree aeroportuali e portuali (art. 6 comma 6), le strade non comunali che attraversano i centri abitati (art. 7 comma 3), per strade e autostrade in concessione (art. 6 comma 6) ed è affidata al personale delle ferrovie dello stato nell'ambito dei passaggi a livello (art. 12 comma 3 lett. d), al personale delle circoscrizioni aeroportuali nell'ambito aeroportuale (art. 12 comma 3 lett. e), ai militari delle Capitanerie di porto nelle aree portuali (art. 12 comma 3 lett. f). Altrettanto si verifica nelle tenute o aree private, o nelle aree dei parchi o nelle aree demaniali e nelle basi o zone militari nazionali o della Nato.
Ad esempio, in aree demaniali portuali o aeroportuali la circolazione è regolata dall'art. 1174 comma 2 del codice della navigazione e non dal codice della strada.
Inoltre, se le polizia municipale fosse legittimata ad operare sulle strade ubicate nell'intero territorio comunale, non avrebbe senso la prescrizione dettata dall'art. 4 della legge 168/2002 in base alla quale l'attività degli organi di polizia locale è subordinata a precise condizioni per poter operare sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, unicamente in relazione alle violazioni degli articoli 142 e 148 del codice stradale. Dunque, prima della emanazione della legge 168/02, il codice non legittimava gli organi di polizia locale ad operare neppure su tale tipo di strade per quanto percorressero il territorio amministrativo dei rispettivi enti locali.
Infine non rientrano nella competenza comunale "i tratti interni di strade" di proprietà di ente diverso che, nel territorio comunale, "attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" (art. 3 comma 7 - cds).
Distinti saluti.
Abbonato Benedetto Bargagli Stoffi, Pisa
20 maggio 2009
Mi permetto di dissentire dalla risposta fornita al lettore Daniela Cavalli, a pag. 22 della rivista 643 - maggio 2009, circa la competenza territoriale della polizia municipale sulle strade (analogamente per la polizia provinciale e regionale). L'articolo 12 comma 1 del cds precisa che: "L'espletamento dei servizi di polizia stradale ... spetta: (...) ... e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza. Non specifica: nel territorio "comunale". In seguito l'art. 12 comma 3 lettera b), precisa che l'accertamento delle violazioni può anche essere effettuato "dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui essi dipendono".
Dunque sorge una sostanziale limitazione alla legittimazione degli organi di polizia locale ad operare in modo indiscriminato sulle strade entro l'intero ambito del territorio amministrativo di riferimento.
Tanto è vero che la competenza territoriale delle polizie locali a disciplinare la circolazione sulle strade nell'ambito del proprio territorio, è limitata, tra l'altro, per quanto riguarda le strade e le aree militari (art. 6 comma 3 e comma 5 lett. e), le aree aeroportuali e portuali (art. 6 comma 6), le strade non comunali che attraversano i centri abitati (art. 7 comma 3), per strade e autostrade in concessione (art. 6 comma 6) ed è affidata al personale delle ferrovie dello stato nell'ambito dei passaggi a livello (art. 12 comma 3 lett. d), al personale delle circoscrizioni aeroportuali nell'ambito aeroportuale (art. 12 comma 3 lett. e), ai militari delle Capitanerie di porto nelle aree portuali (art. 12 comma 3 lett. f). Altrettanto si verifica nelle tenute o aree private, o nelle aree dei parchi o nelle aree demaniali e nelle basi o zone militari nazionali o della Nato.
Ad esempio, in aree demaniali portuali o aeroportuali la circolazione è regolata dall'art. 1174 comma 2 del codice della navigazione e non dal codice della strada.
Inoltre, se le polizia municipale fosse legittimata ad operare sulle strade ubicate nell'intero territorio comunale, non avrebbe senso la prescrizione dettata dall'art. 4 della legge 168/2002 in base alla quale l'attività degli organi di polizia locale è subordinata a precise condizioni per poter operare sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, unicamente in relazione alle violazioni degli articoli 142 e 148 del codice stradale. Dunque, prima della emanazione della legge 168/02, il codice non legittimava gli organi di polizia locale ad operare neppure su tale tipo di strade per quanto percorressero il territorio amministrativo dei rispettivi enti locali.
Infine non rientrano nella competenza comunale "i tratti interni di strade" di proprietà di ente diverso che, nel territorio comunale, "attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" (art. 3 comma 7 - cds).
Distinti saluti.
Abbonato Benedetto Bargagli Stoffi, Pisa
20 maggio 2009