silverrain ha scritto:
belpietro ha scritto:
nel senso che quello di cui si sta discutendo adesso non è l'esistenza di un sistema di misurazione della capacità contributiva (discutibilissimo, peraltro) che è quello votato a suo tempo, ma la modalità di definizione dei parametri, che sono stati adottati in questi giorni, ed il criterio di prevalenza del dato medio statistico su quello risultante, se superiore.
anche quello, di adozione recentissima.
hai un qualche riferimento?
Stando all'articolo quando sento "disciplinato" (per me) significa che sono stati stabiliti i criteri su cosa controllare.
Al massimo potrei credere che le soglie siano state definite adesso
puoi credere quello che ti pare.
la realtà è che il redditometro
concreto è disciplinato dal D.M. 24.12.2012 del Ministro delle Finanze
il quale, tra il resto, testualmente disciplina:
" -
Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacita' contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) della quota parte, attribuibile al contribuente,
dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito
complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le
spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A,
nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalita' indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
il vecchio D.L. 31.5.2010 n. 78 invece, tra altre cose (di cui molte decisamente mal fatte e sbagliate, come la teorie sulle imprese in perdita sistemica o i limiti di uso del contante) aveva riformato il sistema di accertamento sintetico (che esisteva già) rimandando a futuro decreto la definizione del meccanismo ma fissando per l'operatività del "nuovo" sistema il periodo di imposta iniziale.
torno all'esempio dell'IVA, creata nel 72 ma via via regolamentata in modo diverso.