Mi hanno notificato un verbale di violazione al codice della strada, per aver oltrepassato un divieto di transito, sopra un viadotto chiuso al traffico perchè pericolante.
1) L'Agente di Polizia Locale indicava sul verbale gli estremi dell'ordinanza emessa dalla Provincia di Isernia, ma in essa è scritto in calce: E' fatto obbligo a chiunque spetti di OSSERVARE e far osservare la presente ordinanza.
L'Agente era posizionato, stazionando, sopra al viadotto pericolante, all'interno dell'area vietata, comodamente dentro il mezzo, senza essere su strada per la contestazione immediata, prevista dal Codice della strada. Poteva l'Agente oltrepassare il divieto, considerato quanto scritto in ordinanza ? Una violazione penalmente rilevante per lui (abuso d'ufficio ?) Neppure si trattava di urgenza perchè non era acceso il lampeggiante, nè in uso il dispositivo supplementare di allarme, come previsto dall'art. 177 del Codice della strada
2) Sul verbale sono indicati gli estremi dell'Agente verbalizzante, come fosse in servizio presso il Comune indicato nel verbale, mentre egli svolge servizio di ruolo presso altro Comune. In assenza di motivazione (convenzione o altro), trattasi di carenza di potere legittimante a verbalizzare fuori del territorio di appartenenza ?
3) L'Agente non ha ritenuto di imporre l'Alt e contestare immediatamente la violazione, indicando la seguente motivazione: "L'infrazione non è stata contestata nell'immediatezza in quanto risultava DIFFICOLTOSO fermare il veicolo ed effettuare i relativi controlli in piena sicurezza. Rilevata da bordo veicolo di servizio". Ritengo non giustificabile la motivazione, considerato che il mio veicolo procedeva a velocità moderata e l'art. 201 del Codice della strada indica le motivazioni essenziali per la notifica differita, tra le quali non vi evince quella sul verbale. L'art. 24 della Costituzione tutela i cittadini : "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
Vorrei fare ricorso in autotutela, prima che al Prefetto e/o Autorità Giudiziaria.
Vi sono sentenze ? Cosa suggerite ?
GIORGIO
giofil318@gmail.com
1) L'Agente di Polizia Locale indicava sul verbale gli estremi dell'ordinanza emessa dalla Provincia di Isernia, ma in essa è scritto in calce: E' fatto obbligo a chiunque spetti di OSSERVARE e far osservare la presente ordinanza.
L'Agente era posizionato, stazionando, sopra al viadotto pericolante, all'interno dell'area vietata, comodamente dentro il mezzo, senza essere su strada per la contestazione immediata, prevista dal Codice della strada. Poteva l'Agente oltrepassare il divieto, considerato quanto scritto in ordinanza ? Una violazione penalmente rilevante per lui (abuso d'ufficio ?) Neppure si trattava di urgenza perchè non era acceso il lampeggiante, nè in uso il dispositivo supplementare di allarme, come previsto dall'art. 177 del Codice della strada
2) Sul verbale sono indicati gli estremi dell'Agente verbalizzante, come fosse in servizio presso il Comune indicato nel verbale, mentre egli svolge servizio di ruolo presso altro Comune. In assenza di motivazione (convenzione o altro), trattasi di carenza di potere legittimante a verbalizzare fuori del territorio di appartenenza ?
3) L'Agente non ha ritenuto di imporre l'Alt e contestare immediatamente la violazione, indicando la seguente motivazione: "L'infrazione non è stata contestata nell'immediatezza in quanto risultava DIFFICOLTOSO fermare il veicolo ed effettuare i relativi controlli in piena sicurezza. Rilevata da bordo veicolo di servizio". Ritengo non giustificabile la motivazione, considerato che il mio veicolo procedeva a velocità moderata e l'art. 201 del Codice della strada indica le motivazioni essenziali per la notifica differita, tra le quali non vi evince quella sul verbale. L'art. 24 della Costituzione tutela i cittadini : "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
Vorrei fare ricorso in autotutela, prima che al Prefetto e/o Autorità Giudiziaria.
Vi sono sentenze ? Cosa suggerite ?
GIORGIO
giofil318@gmail.com