Visto che il Codice della Strada definisce “non veicoli” le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili, ne consegue che è consentito loro circolare nelle zone riservate ai pedoni, come specificato dal comma 7, dell’articolo 190 del CdS (Comportamento dei pedoni):
“Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”.
Per le norme sul comportamento, va fatto riferimento a quanto prescritto dai restanti commi dell’articolo stesso.
Per il Codice della Strada, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicoli. Lo stabilisce l’articolo 46, modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, secondo il quale: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
- le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.
Ti ringrazio, ma (per fortuna) io ero solo un passeggero.Buona fortuna per la riparazione....
Rimborsa chi ha procurato il danno...E chi rimborsa, visto che non sono assicurati...
arizona77 - 13 giorni fa
maxressora - 9 ore fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 10 mesi fa