U2511
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L'acqua ad uso dei singoli appartamenti non è spesa condominiale ...Le spese condominiali si dividono per millesimi.
Qualsiasi altro metodo di ripartizione deve essere approvato all'unanimità (1.000/1.000).
Questo dice il Codice Civile.
L'acqua ad uso dei singoli appartamenti non è spesa condominiale ...Le spese condominiali si dividono per millesimi.
Qualsiasi altro metodo di ripartizione deve essere approvato all'unanimità (1.000/1.000).
Questo dice il Codice Civile.
Però se la bolletta dell'acqua la paga il condominio, la contabilizzazione dei consumi privati in qualche modo va fatta, propendo per i contatori individuali.L'acqua ad uso dei singoli appartamenti non è spesa condominiale ...
Vero, anche la Lomellina ne soffre, vedo difficoltà ad allagare le risaie.Più si va verso il Piemonte dei ns amici attivi sul Forum meno piove, pare una congiura
In mancanza di contatori individuali, quindi fattura intestata al condominio, la spesa è condominiale e l'unica suddivisione prevista dal Codice Civile è quella per millesimi di proprietà.L'acqua ad uso dei singoli appartamenti non è spesa condominiale ...
Certo che sono libero … è una parte del mio lavoroIn mancanza di contatori individuali, quindi fattura intestata al condominio, la spesa è condominiale e l'unica suddivisione prevista dal Codice Civile è quella per millesimi di proprietà.
Evitabile unicamente con una convenzione, quindi un accordo sottoscritto all'unanimità.
Poi, libero di non crederci.
Il fatto che una spesa sia intestata al condominio non la fa diventare “condominiale” cioè ad utilità comune. L’acqua del locale servizi in uso a giardinieri e pulizie è incontestabilmente condominiale, l’acqua potabile e l’ACS sono spese personali.Però se la bolletta dell'acqua la paga il condominio, la contabilizzazione dei consumi privati in qualche modo va fatta, propendo per i contatori individuali.
Appunto, un "ripiego" che non è quello legale e deve essere accettato e sottoscritto da tutti i condòmini per essere utilizzato.la ripartizione esclusivamente per teste è il “ripiego alla meno peggio”.
Maggioranza degli intervenuti e contemporaneamente almeno metà del valore dell'edificio (combinato disposto art. 1123 2° comma, 1138 e 1136 2° comma)Appunto, un "ripiego" che non è quello legale e deve essere accettato e sottoscritto da tutti i condòmini per essere utilizzato.
Caso interessante anche perché estremamente raro dalle mie parti (le fosse ci sono solo in alcune zone non servite dalla rete fognaria comunale, su cui insistono per lo più abitazioni singole). In questi casi molto dipende dalla fermezza dell'amministratore, ad ogni modo per la fossa direi che l'eventuale manutenzione (esempio rifacimento parziale o sostituzione) vada senz'altro per millesimi, mentre lo svuotamento, che è sostanzialmente "consumo", può ben essere riparftito per teste (con le maggioranze di cui sopra)Dove vive mia madre, in sei condòmini, si è sempre suddivisa la spesa dello svuotamento della fossa biologica per teste.. poi, è subentrato un nuovo condòmino che non ha accettato la cosa e si è passati alla suddivisione per millesimi.
Proseguo nell'OT solo per gli altri che dovessero leggere, sentenza della Cassazione 17557 del 1 agosto 2014:Maggioranza degli intervenuti e contemporaneamente almeno metà del valore dell'edificio (combinato disposto art. 1123 2° comma, 1138 e 1136 2° comma)
Nel caso specifico, si tratta dell'unica spesa (generalmente ogni due anni) da condividere; sono sei villette a schiera, abitate dai rispettivi proprietari, in numero di una/due persone per unità.. quando è arrivato un nuovo proprietario, con nucleo di tre persone, ha pensato bene di non accettare quell'accordo ventennale, per risparmiare una manciata di euro ogni biennio.Caso interessante anche perché estremamente raro dalle mie parti (le fosse ci sono solo in alcune zone non servite dalla rete fognaria comunale, su cui insistono per lo più abitazioni singole). In questi casi molto dipende dalla fermezza dell'amministratore, ad ogni modo per la fossa direi che l'eventuale manutenzione (esempio rifacimento parziale o sostituzione) vada senz'altro per millesimi, mentre lo svuotamento, che è sostanzialmente "consumo", può ben essere riparftito per teste (con le maggioranze di cui sopra)
No, per l'acqua (calda, edit) è solo a consumo. Poi ci sono i casi misti con alcuni enti dotati di contatore ed altri a testeMa quando ci sono i contatori, la suddivisione è solo in base al consumo?
Essendoci una buona parte (mi pare) di costi fissi indipendenti dal consumo, non ci dovrebbe essere una quota fissa e una quota variabile, tipo per il riscaldamento quando si hanno le valvole termostatiche?
Vero che è OT ma il tema è coerente con il concetto di risparmio delle risorse idriche, dunque chiedo venia.Proseguo nell'OT solo per gli altri che dovessero leggere, sentenza della Cassazione 17557 del 1 agosto 2014:
In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare..
no, mi riferivo alla fredda, da noi calda ognuno se la scalda col proprio scaldabagnoNo, per l'acqua (calda, edit) è solo a consumo. Poi ci sono i casi misti con alcuni enti dotati di contatore ed altri a teste
Boh quella costa talmente poco che penso non sorgano questionino, mi riferivo alla fredda, da noi calda ognuno se la scalda col proprio scaldabagno
CitWeb - 4 giorni fa
agricolo - 6 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 7 mesi fa