<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Portabagagli per gancio traino | Il Forum di Quattroruote

Portabagagli per gancio traino

Lo usa qualcuno?
Sembrerebbe una figata
portabici da 4 e porta bagagli su gancio di traino
Con 1000? ci dovrebbe stare tutto gancio portabagagli
e portabici..
Ma sti articoli della Thule valgono tutti i soldi che costano?
Tra un po' dovro' cambiare auto e mi sono invaghito della
C4 Cactus ma una cosa che dovrei risolvere e' lo spazio
del baule con un baule da tetto o da gancio traino
tx
 
Ciao, io ho il porta bici da gancio traino. Propio della Thule. Mi trovo semplicemente da DIO. Penso possa essere lo stesso con il porta bagagli.

1000 euro per gancio, porta bici e porta bagagli la vedo dura! I ganci li vendono dai 500 ai 750 euro, il porta bici da 3 posti l'ho pagato 250 euro... facendo due calcoli...
 
Ragazzi, mi dispiace ma devo un attimino raffreddare gli entusiasmi.
Da camperista e roulottista conosco bene anche i portabici/portabagagli da gancio che sono in effetti una gran bella trovata tant'è che vengono usati da moltissimi automobilisti e camperisti stranieri al posto degli equivalenti da installare fissi bucando la parete posteriore.
Ho scritto stranieri perchè in Italia c'è un buco normativo che è bene conoscere prima di acquistare quegli oggetti.
Il CdS definisce il gancio traino come quel sistema fissato su un veicolo che consente allo stesso il traino di rimorchi. Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
Il fatto che questi portaoggetti abbiano le luci ripetute e il posto per la targa ripetitrice purtroppo non basta a qualificarli come rimorchi, come non è sufficiente il fatto che tali aggeggi siano regolarmente in vendita ed omologati (ed utilizzabili) nel resto d'Europa, cosa che succede, ad esempio, anche per le calze antineve.
So che qualcuno ha provato a farlo collaudare al DTT per annetterlo alla carta di circolazione dell'auto come si fa con i carrelli appendice non immatricolati ma non c'è riuscito.

Morale della favola: moltissimi camperisti ed automobilisti stranieri lo usano ma agli stranieri i poliziotti non diranno mai nulla, alcuni italiani che conosco personalmente (camperisti o automobilisti) lo hanno ed hanno subito più volte controlli senza alcuna contestazione, ci sono però due camperisti amici che, durante un viaggio in Trentino con il portabici a gancio montato, si sono visti contestare l'uso improprio del gancio con richiesta di smontare immediatamente l'aggeggio (portando tutto dentro al camper) pena il ritiro della carta di circolazione ed una multa di non ricordo quanti euro.

Purtroppo le leggi italiane su certe cose sono molto arretrate e quando c'è un buco legislativo, cento volte andrà bene ma la centounesima si troverà il rompiscatole che rovina tutto e non se ne esce più.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
in questi casi per me il problema più grande non è quello, ma le possibili rogne con le assicurazioni in caso di incidente
 
momonedusa ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
in questi casi per me il problema più grande non è quello, ma le possibili rogne con le assicurazioni in caso di incidente

puoi spiegare che rogne dovresti avere in caso d' incidente, con le assicurazioni?

Saluti
 
Vorrei spezzare, al contrario degli ultimi post, una lancia a favore di questi "aggeggi".
http://www.patente.it/normativa/circolare-27-11-1998-prot-n-2522-4332-strutture-portabiciclette-e-portasci?idc=1605

La circolare è del 98, quindi è da un po' che si può usarli...
Spero non siano uscite norme successive che mi smentiscano, ma, fino a prova contraria, direi che sono perfettamente legali.
Infatti chi li produce pone nel proprio sito proprio la circolare che ho citato (http://www.peruzzosrl.it/download.php).

Piuttosto va ricordato che devono avere una targa ripetitrice che non può essere quella che comprate da Bep's (che non ha alcun valore), ma deve essere quella in alluminio gialla catadiottrica rilasciata dalla motorizzazione (potete farne richiesta pagando le opportune tasse, sul sito della motorizzazione trovate la procedura)
 
B-O-DISEL ha scritto:
momonedusa ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
in questi casi per me il problema più grande non è quello, ma le possibili rogne con le assicurazioni in caso di incidente

puoi spiegare che rogne dovresti avere in caso d' incidente, con le assicurazioni?

Saluti
SE non sono omologati tu stai circolando con un mezzo non omologato, ergo se hai torto la tua assicurazione paga, ma potrebbe rivalersi su di te. E anche se hai ragione potrebbero con questa scusa cercare di rifilarti la colpa, almeno in parte. Poi se si va in giudizio si può dimostrare che non era rilavante, ma non è così automatico ed è a prescindere una rogna.
 
Quanto detto da momonedusa vale, naturalmente, per tutti i portabici, compresi quelli sul tetto o "attaccati" al portellone.
Ma in realtà non solo per i portabici, ma per qualunque cosa venga applicata al veicolo.
Se il prodotto non è omologato (e deve esserlo per l'uso specifico) ne risponde solo ed esclusivamente il conducente (o il proprietario del veicolo).
Non so come valga la questione delle omologazioni sul territorio UE: in teoria se un prodotto ottiene l'omologazione in uno degli stati dell'unione dovrebbe intendersi automaticamente omologato negli altri stati, ma è una questione su cui non sono preparato.
 
momonedusa ha scritto:
B-O-DISEL ha scritto:
momonedusa ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
in questi casi per me il problema più grande non è quello, ma le possibili rogne con le assicurazioni in caso di incidente

puoi spiegare che rogne dovresti avere in caso d' incidente, con le assicurazioni?

Saluti
SE non sono omologati tu stai circolando con un mezzo non omologato, ergo se hai torto la tua assicurazione paga, ma potrebbe rivalersi su di te. E anche se hai ragione potrebbero con questa scusa cercare di rifilarti la colpa, almeno in parte. Poi se si va in giudizio si può dimostrare che non era rilavante, ma non è così automatico ed è a prescindere una rogna.

Non mi sembra si stesse parlano di montare qualcosa di non omologato.

Saluti
 
La circolare parla di portabici e di portapacchi montati a sbalzo e non menzione minimamente il gancio traino. Questi sono legali e nessuno lo ha mai messo in dubbio.
Quel che è stato contestato ai due camperisti in Trentino NON è il portabici a sbalzo bensì l'uso del gancio traino in modo non conforme all'omologazione.
Se il portabici fosse stato fissato a sbalzo come nel 90% dei camper (ossia fissato alla parete) oppure con le cinghie al portellone come sulle SW, non avrebbero avuto da ridire.

Ripeto: il problema NON è il portabici o il portapacchi ma l'uso del gancio e su questo NON esiste alcuna norma che chiarisca le cose ma solo il CdS che definisce il gancio come "struttura per il traino di rimorchi".
Ovviamente in caso di buco legislativo l'Assicurazione avrebbe gioco facile a opporre le sue eccezioni in caso di sinistro.

Ad ogni modo, a tanti va bene ma sinché la legge non esiste......

Saluti
 
rotagian ha scritto:
Quanto detto da momonedusa vale, naturalmente, per tutti i portabici, compresi quelli sul tetto o "attaccati" al portellone.
Ma in realtà non solo per i portabici, ma per qualunque cosa venga applicata al veicolo.
Se il prodotto non è omologato (e deve esserlo per l'uso specifico) ne risponde solo ed esclusivamente il conducente (o il proprietario del veicolo).
Non so come valga la questione delle omologazioni sul territorio UE: in teoria se un prodotto ottiene l'omologazione in uno degli stati dell'unione dovrebbe intendersi automaticamente omologato negli altri stati, ma è una questione su cui non sono preparato.

Come già scritto il problema è sull'uso del gancio.
Il discorso delle omologazioni invece è al 50% nel senso che se è vero che tutto quel che è omologato a livello europeo lo è anche in Italia, è anche vero che non tutto quel che è omologato è direttamente utilizzabile ovunque. Esempio pratico: le calze da neve che sono usabili quasi ovunque come sostituto delle catene ma in Italia no.

Saluti
 
B-O-DISEL ha scritto:
momonedusa ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Orbene, l'aggeggio in questione NON è un rimorchio (non ha ruote) quindi è chiaro che un agente di Polizia stradale molto ortodosso può contestare l'uso improprio (difforme da quello per il quale è omologato) del gancio traino.
in questi casi per me il problema più grande non è quello, ma le possibili rogne con le assicurazioni in caso di incidente

puoi spiegare che rogne dovresti avere in caso d' incidente, con le assicurazioni?

Saluti

Uso del dispositivo di traino per uno scopo diverso da quello per il quale è omologato, montato e registrato sulla carta di circolazione.
Ricordo che in burocratese il gancio si chiama proprio "dispositivo di traino" e non "dispositivo di aggancio".
Oltretutto ricordo che sulla sfera di traino può gravare un peso massimo definito in sede di omologazione del gancio, normalmente è di 50 kg per le vetture piccole e medie, 75 Kg per le monovolume/SUV di grandi dimensioni e può arrivare al massimo a 100 Kg per i furgoni con ganci fissi. Contando il peso del portabici e quello di due bici normali da passeggio mi pare che sui 50 kg abbondanti ci siamo già, se non oltre, quindi occhio anche a quello.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
La circolare parla di portabici e di portapacchi montati a sbalzo e non menzione minimamente il gancio traino. Questi sono legali e nessuno lo ha mai messo in dubbio.
Quel che è stato contestato ai due camperisti in Trentino NON è il portabici a sbalzo bensì l'uso del gancio traino in modo non conforme all'omologazione.
Se il portabici fosse stato fissato a sbalzo come nel 90% dei camper (ossia fissato alla parete) oppure con le cinghie al portellone come sulle SW, non avrebbero avuto da ridire.

Ripeto: il problema NON è il portabici o il portapacchi ma l'uso del gancio e su questo NON esiste alcuna norma che chiarisca le cose ma solo il CdS che definisce il gancio come "struttura per il traino di rimorchi".
Ovviamente in caso di buco legislativo l'Assicurazione avrebbe gioco facile a opporre le sue eccezioni in caso di sinistro.

Ad ogni modo, a tanti va bene ma sinché la legge non esiste......

Saluti
Non sono un avvocato e potrei sbagliare, ma la circolare parla proprio anche di gancio di traino usato come appoggio.

"Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio."

Poi se si debba andare ad interpretazione è un'altro discorso, ma (a meno che il testo che ho trovato non sia errato) la circolare lo cita espressamente come possibile appoggio, per cui...
 
rotagian ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
La circolare parla di portabici e di portapacchi montati a sbalzo e non menzione minimamente il gancio traino. Questi sono legali e nessuno lo ha mai messo in dubbio.
Quel che è stato contestato ai due camperisti in Trentino NON è il portabici a sbalzo bensì l'uso del gancio traino in modo non conforme all'omologazione.
Se il portabici fosse stato fissato a sbalzo come nel 90% dei camper (ossia fissato alla parete) oppure con le cinghie al portellone come sulle SW, non avrebbero avuto da ridire.

Ripeto: il problema NON è il portabici o il portapacchi ma l'uso del gancio e su questo NON esiste alcuna norma che chiarisca le cose ma solo il CdS che definisce il gancio come "struttura per il traino di rimorchi".
Ovviamente in caso di buco legislativo l'Assicurazione avrebbe gioco facile a opporre le sue eccezioni in caso di sinistro.

Ad ogni modo, a tanti va bene ma sinché la legge non esiste......

Saluti
Non sono un avvocato e potrei sbagliare, ma la circolare parla proprio anche di gancio di traino usato come appoggio.

"Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio."

Poi se si debba andare ad interpretazione è un'altro discorso, ma (a meno che il testo che ho trovato non sia errato) la circolare lo cita espressamente come possibile appoggio, per cui...

Mah guarda, nemmeno io sono avvocato e non sono uno di quelli ai quali è stata fatta contestazione, ma siccome anche io sono direttamente interessato in quanto camperista ho chiesto tramite l'Associazione un parere legale e così mi è stato spiegato.
Il problema cardine, che può generare interpretazioni diverse, è proprio la definizione del CdS del dispositivo di traino. Una circolare di chiarimento eliminerebbe il problema.

Saluti
 
Ma non è che ti serve per le moto? Perchè in quel caso ho trovato riferimenti che dicono che è vietato montarli a sbalzo.
Si, come al solito le norme sono confuse e hanno dei buchi, tentano di colmarli, ma in modo impreciso...
Solite cose all'italiana, insomma :evil: :evil: :evil:
 
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