fabiologgia ha scritto:
La circolare parla di portabici e di portapacchi montati a sbalzo e non menzione minimamente il gancio traino. Questi sono legali e nessuno lo ha mai messo in dubbio.
Quel che è stato contestato ai due camperisti in Trentino NON è il portabici a sbalzo bensì l'uso del gancio traino in modo non conforme all'omologazione.
Se il portabici fosse stato fissato a sbalzo come nel 90% dei camper (ossia fissato alla parete) oppure con le cinghie al portellone come sulle SW, non avrebbero avuto da ridire.
Ripeto: il problema NON è il portabici o il portapacchi ma l'uso del gancio e su questo NON esiste alcuna norma che chiarisca le cose ma solo il CdS che definisce il gancio come "struttura per il traino di rimorchi".
Ovviamente in caso di buco legislativo l'Assicurazione avrebbe gioco facile a opporre le sue eccezioni in caso di sinistro.
Ad ogni modo, a tanti va bene ma sinché la legge non esiste......
Saluti
Non sono un avvocato e potrei sbagliare, ma la circolare parla proprio anche di gancio di traino usato come appoggio.
"Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio."
Poi se si debba andare ad interpretazione è un'altro discorso, ma (a meno che il testo che ho trovato non sia errato) la circolare lo cita espressamente come possibile appoggio, per cui...