Pavona
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Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni.
Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo.
La validità della garanzia è subordinata alla corretta esecuzione della manutenzione programmata, eseguita da officine autorizzate o nei termini prescritti dalla Casa.
La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell?interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell?acquisto e la compilazione dello stato d?uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell?auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti.
Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell?auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso.
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall?art. 1519 bis a nonies.
L?obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene.
Spero di essere stato utile ancora una volta.
Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo.
La validità della garanzia è subordinata alla corretta esecuzione della manutenzione programmata, eseguita da officine autorizzate o nei termini prescritti dalla Casa.
La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell?interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell?acquisto e la compilazione dello stato d?uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell?auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti.
Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell?auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso.
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall?art. 1519 bis a nonies.
L?obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene.
Spero di essere stato utile ancora una volta.