<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Navigatore Garmin Nuvi: una grandissima delusione | Il Forum di Quattroruote

Navigatore Garmin Nuvi: una grandissima delusione

Qualche giorno prima di Natale ho visto da Media World il navigatore Garmin Nuvi 1350 con cartografia europea in offerta a 169 euro.
Io ho già due navigatori Garmin, il primo un E-trex Legend, non cartografico, per uso nautico e pedonale, il secondo uno Street Pilote 3600 acquistato ben 5 anni fa, rinnovato ogni anno con le cartografie aggiornate, eccellente sotto ogni punto di vista ma con un grosso difetto: la forma da TV a tubo catodico, ossia molto rigonfio dietro, cosa che non consente di metterlo in tasca ma rende necessario il ricorso alla borsetta della moglie.
Morale della favola, convinto dall'ottima riuscita del precedente e dalle insistenze di mia moglie, l'ho acquistato.
Ai primi di febbraio il navigatore ha smesso improvvisamente di funzionare. Morto. Non accende, non risponde ad alcun comando, inequivocabilmente defunto.
L'ho portato, ovviamente, all'assistenza o meglio, al Centro di raccolta e spedizione perchè la Garmin non ha centri assistenza ma solo centri di raccolta che per il loro servizio (ripeto di sola spedizione) vogliono essere pagati in anticipo ben 15 euro. Da notare che non è possibile altrimenti spedire direttamente il navigatore al Centro riparazione perchè l'indirizzo è top secret, peccato, perchè qualunque corriere espresso ed assicurato costerebbe meno del servizio imposto da Garmin,
Dopo alcuni giorni ecco il responso: uno sbalzo di tenzione avvenuto durante la ricarica del GPS tramite la presa accendisigari ha causato la bruciatura della batteria e di tutta l'elettronica. In altre parole non si può riparare, va sostituito e pure a spese mie perchè la colpa è di uno sbalzo di tensione e quindi dell'auto e non un difetto del navigatore.
Costo della sostituzione: 135 euro.
L'auto è una Focus del 2007, su quella presa ci ricarico anche da anni il vecchio navigatore (che funziona benissimo) e tanti altri apparecchi............
Ovviamente ho rifiutato l'offerta, con 135 euro trovo benissimo altri navigatori di altre marche.
So bene che potrei intentare le vie legali, ma loro sanno altrettanto bene che per cifre del genere non conviene nemmeno pensarci, anche solo una lettera scritta da un avvocato costerebbe di più.
Mi rimane la delusione per aver scelto una marca che credevo fosse il top e che invece ha dimostrato di essere di infimo livello.

Saluti
 
ciao
capitato anche a me
ecco come risolvere

devi portare il garmin a mediaworld dove lo hai preso perche' c' è la garanzia europea di due anni: loro devono cambiartelo o ripartelo GRATIS! se leggi sotto deve rispondere il venditore(poi ci pensa lui a spedirlo alla garmin)

stampati la garanzia europea che ora ti incollo leggila e fattela valere: io me medesimo da quando c'è mi sono fatto riparare e o sostituire senza sbborsare un euro (entro i 2 anni) i seguenti articoli: navigatore,cellulare,fotocamera,aereoplanino radiocomandato eccecc se vai li carta alla mano conscio dei tuoi diritti non ci provano neanche a fregarti

Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge: "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".

Art. 2. Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Garmin 265 W Europa, prima avevo il TT , il Garmin è un paio di spanne sopra come precisione e rapidità, anche la ventosa è fatta meglio.

Temo trattasi della solita sfiga che colpisce in "random mode"...
 
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio
 
Claudio b. ha scritto:
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio

esattissimo claudio

certo non ci deve essere un guasto dovuto ad incuria tipo una rottura da caduta....ma sui guasti interni ed elettronici ci vai col tango

tanto alla fine la mediaworld per non avere casini e vista l' incidenza della cosa tace e paga: quando si trovano una persona decisa incazzata e con 3 fogli di gazzetta ufficiale in mano ti assicuro che abbozzano :D
PS: io ci vado a nozze quando capita una cosa del genere mi diverto come un pazzo a mettere in difficolta' i commessi che provano a svicolare...a casa mia sono l'addetto reclami heheh :D

mi dicono che ho sbagliato carriera e che dovevo fare l' avvocato per quanto sono pistino e triturapalle :D
 
matteomatte1 ha scritto:
Garmin 265 W Europa, prima avevo il TT , il Garmin è un paio di spanne sopra come precisione e rapidità, anche la ventosa è fatta meglio.

Temo trattasi della solita sfiga che colpisce in "random mode"...

Per il guasto ti posso dar ragione, avendone io stesso altri due che funzionano egregiamente dopo molti anni (6 anni l'E-trex e 5 lo Street Pilote).
Difatti non è il guasto il motivo principale della mia delusione.
E' il servizio assistenza che mi ha deluso, il costringerti a rivolgerti a questo centri di raccolta che "ab initio" ti scuciscono 15 euro dicendo che se è in garanzia te li rimborsano, poi tanto sanno che un modo per non fartelo passare in garanzia lo trovano ed allora sei fregato.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
matteomatte1 ha scritto:
Garmin 265 W Europa, prima avevo il TT , il Garmin è un paio di spanne sopra come precisione e rapidità, anche la ventosa è fatta meglio.

Temo trattasi della solita sfiga che colpisce in "random mode"...

Per il guasto ti posso dar ragione, avendone io stesso altri due che funzionano egregiamente dopo molti anni (6 anni l'E-trex e 5 lo Street Pilote).
Difatti non è il guasto il motivo principale della mia delusione.
E' il servizio assistenza che mi ha deluso, il costringerti a rivolgerti a questo centri di raccolta che "ab initio" ti scuciscono 15 euro dicendo che se è in garanzia te li rimborsano, poi tanto sanno che un modo per non fartelo passare in garanzia lo trovano ed allora sei fregato.

Saluti

come scrittto sopra tu lo devi riportare dove lo hai comprato è scritto nero su bianco nel testo della garanzia
 
Claudio b. ha scritto:
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio

Il venditore risponde per i primi 8 giorni. Dopo tale termine per la garanzia di legge (i 2 anni) devi rivolgerti tu all'assistenza.

Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
Claudio b. ha scritto:
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio

Il venditore risponde per i primi 8 giorni. Dopo tale termine per la garanzia di legge (i 2 anni) devi rivolgerti tu all'assistenza.

Saluti

no caro leggi bene il testo

....1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.....
 
skid32 ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Claudio b. ha scritto:
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio

Il venditore risponde per i primi 8 giorni. Dopo tale termine per la garanzia di legge (i 2 anni) devi rivolgerti tu all'assistenza.

Saluti

no caro leggi bene il testo

....1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.....

OK, ci proverò, voglio vedere se al centro Assistenza (al quale devono spedirlo) cambiano idea.

Grazie e Saluti
 
fabiologgia ha scritto:
skid32 ha scritto:
fabiologgia ha scritto:
Claudio b. ha scritto:
Complimenti a Skid32 per le ottime informazioni.
Si porta sempre dal venditore, e non gli si dà una lira, sono affaracci loro se lo spediscono in assistenza col calesse.
Claudio

Il venditore risponde per i primi 8 giorni. Dopo tale termine per la garanzia di legge (i 2 anni) devi rivolgerti tu all'assistenza.

Saluti

no caro leggi bene il testo

....1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.....

OK, ci proverò, voglio vedere se al centro Assistenza (al quale devono spedirlo) cambiano idea.

Saluti

mi ripeto . non sono un avvocato ma so leggere

e da quando esiste 2002 la garanzia europea ho avuto modo do sfruttarla per acquisti di vari beni di consumo almeno una decina di volte e ti garantisco che l' esito è sempre stato positivo

tu non devi neanche parlarci col centro di assistenza: come specificato sopra della garanzia ne risponde il venditore:

TU VAI A MEDIAWORLD E CONSEGNI L' ARTICOLO POI SONO AFFARI LORO

TU NON DEVI PAGARE

poi sta a loro riparare o sostituire : NON ACCETTARE NESSUNA ALTRA IPOTESI!
 
Ma mediaworld non ti sostituisce l'oggetto solo dopo 10 giorni dall'acquisto? Dopo uno deve andare al centro assistenza...ne parlavo proprio ieri con alcuni colleghi e tutti la sapevano in questo modo...
 
GheddoStella ha scritto:
Ma mediaworld non ti sostituisce l'oggetto solo dopo 10 giorni dall'acquisto? Dopo uno deve andare al centro assistenza...ne parlavo proprio ieri con alcuni colleghi e tutti la sapevano in questo modo...

Anche io sapevo questo, ma sto avendo risposte diverse e, visto che tentare non mi costa nulla, proverò anche da Mediaworld nonostante siano passati ben più di 10 giorni.
Mi era successo anche per un televisore (nel 2007), ed avevo dovuto rivolgermi all'assistenza ufficiale in quanto mi dissero che loro ne rispondono solo per i primi giorni (non ricordo se 8 o 10) e se non esiste un Centro assistenza (per certe marche, in effetti, non esiste). Ma per Garmin si.

Spero proprio di aver torto...................

Saluti
 

Guide

  • Dossier Auto Usate

    I programmi ufficiali delle case - Come smacherare i trucchi - Che cosa controllare ...
  • Problemi con l'auto

    Avviamento - Climatizzazione - Freni - Frizione - Interni - Luce - Rumori auto - ...
  • Revisione

    La revisione periodica - Costi e sanzioni
  • Patenti Speciali

    Il centro protesi INAIL - Guida - Acquisto - Traposto - Domande frequenti
Back
Alto