Non paga lo straniero, titolò "Quattroruote" di luglio 2008 denunciando la prassi tutta italiana, soprattutto delle polizie municipali, di non sanzionare le violazioni commesse con vetture con targa estera. Tra qualche mese farla franca sarà più difficile. Dopo tre anni e mezzo di lavori, infatti, il Consiglio dell'Ue ha approvato definitivamente la direttiva sull'applicazione transfrontaliera delle multe. Il provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale europea, dopodiché gli stati membri (con l'eccezione di Regno unito, Irlanda e Danimarca), avranno 24 mesi di tempo per recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale.
Violazioni più gravi. Direttiva che, va detto, non si applicherà a tutte le violazioni ma solo alle otto più gravi e frequenti: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. E che, per il momento, non prevede sanzioni per chi ignorerà la comunicazione proveniente da un Paese diverso dal proprio, rinviandone la determinazione ad altra direttiva. Si vedrà.
Accesso ai registri. Sta di fatto che qualsiasi stato dell'Unione potrà facilmente accedere ai registri degli altri Paesi relativamente ai dati dei veicoli e degli intestatari e inviare al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione una "lettera d'informazione", nella lingua del Paese in cui è immatricolata l'auto, in cui sarà riportata "la natura dell'infrazione, il luogo, la data e l'ora in cui è stata accertata, il titolo della normativa nazionale violata, la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione".
Entro 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo potrà compilare e inviare un modulo di risposta già predisposto e allegato alla lettera d'informazione specificando i dati del trasgressore o, in alternativa, dichiarare di non riconoscere valido oppure ritenere illegittimo l'accertamento, indicandone i motivi.
Violazioni più gravi. Direttiva che, va detto, non si applicherà a tutte le violazioni ma solo alle otto più gravi e frequenti: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. E che, per il momento, non prevede sanzioni per chi ignorerà la comunicazione proveniente da un Paese diverso dal proprio, rinviandone la determinazione ad altra direttiva. Si vedrà.
Accesso ai registri. Sta di fatto che qualsiasi stato dell'Unione potrà facilmente accedere ai registri degli altri Paesi relativamente ai dati dei veicoli e degli intestatari e inviare al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione una "lettera d'informazione", nella lingua del Paese in cui è immatricolata l'auto, in cui sarà riportata "la natura dell'infrazione, il luogo, la data e l'ora in cui è stata accertata, il titolo della normativa nazionale violata, la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione".
Entro 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo potrà compilare e inviare un modulo di risposta già predisposto e allegato alla lettera d'informazione specificando i dati del trasgressore o, in alternativa, dichiarare di non riconoscere valido oppure ritenere illegittimo l'accertamento, indicandone i motivi.