<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mini kasko , incidente con veicolo non assicurato | Il Forum di Quattroruote

Mini kasko , incidente con veicolo non assicurato

Visto che molto spesso qui girano veicoli non assicurati ( molti se ne vantano anche ) nel caso facessi un incidente con un'auto non assicurate, se stipulo una mini kasko sarei coperto almeno dalla mia assicurazione anche nel caso in cui avrei regione?
Per veicolo identificato intendono anche assicurato?
 
magari conviene dire che si ha torto anche se in effetti su ha ragione ma al meno ripagano il danno o sbaglio?
 
Allora...

Se fai un incidente con un altro veicolo le rispettive assicurazioni ripagano i danni dei veicoli per le percentuali di colpa riconosciute ai rispettivi proprietari. Es: se tu hai il 40% di colpa e l'altro il 60%, la tua compagnia risarcirà il 40% dei danni dell'altro veicolo e la compagnia dell'altro il 60% dei danni del tuo.
Le spese restanti sono a carico dei rispettivi proprietari (nel caso di prima a te resta il 40% dei danni del tuo veicolo, all'altro il 60% dei danni del suo).

Se hai la mini kasko, la TUA compagnia risarcisce ANCHE i danni del TUO veicolo per la percentuale di colpa A TE riconosciuta. Tornando all'esempio precedente, il 40% che sarebbe stato a tuo carico viene comunque pagato dalla tua compagnia, a condizione che i danni siano dovuti a uno scontro con un altro veicolo e che si conoscano targa del mezzo e generalità del conducente.

Se l'altro veicolo non è assicurato, l'unica cosa che cambia è che invece della sua assicurazione (che non c'è) sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a pagare i tuoi danni per la percentuale di colpa riconosciuta all'altro guidatore. La mini kasko, se ce l'hai, continua ad occuparsi della parte dei danni al tuo veicolo non coperti dal risarcimento per la tua percentuale di colpa.

http://www.consap.it/fondi-e-attivi...fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada

http://www.assicurazione.it/mini-kasko.html
 
Perciò in caso di incidente con auto non assicurata conviene assumerei il 100% della colpa per evitare di non veder pagato il danno
 
ibyza ha scritto:
Perciò in caso di incidente con auto non assicurata conviene assumerei il 100% della colpa per evitare di non veder pagato il danno
No.

Perché il danno non compreso nella tua percentuale di colpa viene pagato dal fondo di garanzia.

Perché assumerti tutta la colpa, o comunque la maggior parte, fa scattare il malus, perdere due classi di merito e rincarare la tua polizza.

Perché per la tua compagnia è una truffa, e se ti sgamano ti denunciano, passi i guai, spendi di avvocato e non becchi una lira.
 
Ma da quello che si legge in giro , il fondo garanzia quasi mai paga danni all'auto ma solo danni a persone.
 
ibyza ha scritto:
magari conviene dire che si ha torto anche se in effetti su ha ragione ma al meno ripagano il danno o sbaglio?

Conviene dire... Conviene fare... E intanto siamo arrivati a questo punto
http://www.quattroruote.it/notizie/assicurazioni/rc-auto-in-italia-l-assicurazione-piu-cara-d-europa
Anche se dall'articolo sembra che la colpa non sia tutta delle truffe ai danni delle assicurazioni, una buona parte di sicuro ce l'hanno! :rolleyes:
 
ibyza ha scritto:
Ma da quello che si legge in giro , il fondo garanzia quasi mai paga danni all'auto ma solo danni a persone.
Io i link ce li metto, ma se tu non li guardi...

http://www.consap.it/fondi-e-attivi...fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada

Tipologie di Sinistri

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 del 07/09/2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:

sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Massimali

L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 ? 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, ? 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall'11 dicembre 2009, ? 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed ? 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs. n.128/2007.
 
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