Qualche tempo fa, in Skoda, abbiamo parlato di luci diurne: rileggere un po' di normativa può fugare qualche dubbio..
E' da notare che il dubbio espresso in quell'occasione era se con le diurne si accendessero anche le luci posteriori e, come si può evincere dal CdS la risposta è negativa. Così come è desumibile che se le luci di posizione vengono citate, esse debbano essere presenti.
Gli articoli del CdS ci dicono:
Se compri una macchina moderna già dotata di serie di due luci anteriori che s'accendono automaticamente all'avviamento del motore, luci il cui scopo non è illuminare, ma rendersi visibile a chi è di fronte a noi, vai con Dio e, OVVIAMENTE, accendi gli anabbaglianti in tutte le situazioni di scarsa visibilità, OVVERO di notte, con nebbia, pioggia forte e ovviamente in GALLERIA.
Se hai un'auto non dotata di luci diurne, devi accendere gli ana e, ovviamente con essi s'accende tutta l'illuminazione posteriore.
PS: la risposta alla domanda "posso montare le diurne su una macchina che non le ha?" è NO!
Nel dettaglio:
Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica (1) .
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(1) Articolo così modificato dall'art. 75, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
Art. 152. - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (1)
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note:
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
21. Interventi in materia di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli - Art. 152 C.d.S.
Con Ia modifica dell'art. 152 del c.d.s. si e esteso l'obbligo di usare Iuci anabbaglianti di giomo, nei centri abitati, a tutti i motoveicoli.
Inoltre, di giomo, in Iuogo delle Iuci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qual ora ne siano dotati, Ie Iuci di marcia diuma.
Per effetto della riformulazione della norma, che ha determinato l'abrogazione del comma 3 dell 'art. 152, non e pili possibile applicare la decurtazione dei punti della patente per 1'inosservanza dell' obbligo di tenere accesi Ie Iuci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all 'art. 126-bis, che per tale norma non ha subito modi fiche, la decurtazione di un punta si riferisce all 'art. 152, comma 3, che come si e detto, e stato soppresso.
LE NUOVE REGOLE
? La norma stabilisce che l?uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d?ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo ai motocicli ed ai ciclomotori, ma anche alle c.d. minicar. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico così definiti, senza più riferimento esplicito ai registri che ne contemplavano l?iscrizione. Rimane l?obbligo per i veicoli a motore di utilizzare i predetti dispositivi fuori dei centri abitati. Ad eccezione delle situazioni tipizzate dal codice, consistenti in fattispecie caratterizzate da scarsa visibilità, è possibile far ricorso alle luci di marcia diurna. Si tratta di dispositivi di illuminazione del veicolo che si accendono automaticamente all?avvio del motore aumentando notevolmente la visibilità dei veicoli. Nonostante siano state previste nell?attuale codice fin dal 2003, non tutti gli automobilisti ne sono a conoscenza. A differenza dei fari tradizionali, le luci di marcia diurna non aiutano il conducente a vedere la strada, bensì favoriscono gli altri utenti della strada a vedere il veicolo in avvicinamento.[/quote]