<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gancio di traino | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Gancio di traino

stone1958 ha scritto:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

Mi era suggito il post di Stone!

Bhè direi che posso metter da parte i timori...e passare alla seconda fase :D

Grazie mille!!!
 
stone1958 ha scritto:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
V Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture
ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli
provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli
immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici
provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario proce-
dere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la
installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1)
(sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della
categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l?obbligo della annotazione sulla
carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibi-
li, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari
del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l?obbligo di aggiornamento della carta
di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l?obbligo della corretta installazione delle
suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non
sussiste più l?obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell?interasse, di cui
alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizio-
ni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell?art. 164 del
Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l?esigenza di assicurare la completa visibilità dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso
l?esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l?applicazione di strutture
posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri
oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature

turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente
circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D?Ulisse
(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi

Ho evidenziato la parte che riguarda i portabici da montare sul gancio. Tutto il resto della legge riguarda quelli da installare non sul gancio ma sulla carrozzeria, come quelli dei camper e quelli da agganciare al portellone, che non si installano a sbalzo in quanto attaccati direttamente al veicolo.
Quelli da gancio invece sono sempre installazioni a sbalzo in quanto iniziano dopo la fine dell'autovettura o, in altre parole, non sono agganciati direttamente alla vettura ma ad una sovrastruttura applicata a quest'ultima (questo è il concetto di sbalzo).

Venendo al discorso della targa ripetitrice, questa è obbligatoria ogniqualvolta per qualsiasi motivo venga occlusa la visibilità di quella originale. Nel caso dei rimorchi deve essere gialla, retroriflettente, con caratteri neri (non necessariamente quella fornita dal DTT che costa un botto), ma il portabici NON è considerato un rimorchio quindi, in teoria, dovrebbe essere bianca con caratteri neri.
Il discorso delle canoe o dei carichi sporgenti sul tetto non c'entra nulla, rientra in un'altra normativa, appunto quella dei carichi sporgenti, che vanno segnalati con l'apposito pannello a strisce oblique bianche e rosse.
Il discorso dell'omologazione del solo gancio (nardins), anche questo è parziale, non basta che il gancio sia omologato, deve esserlo anche qualsiasi cosa ci attacchi sopra. I rimorchi che necessitano di immatricolazione separata (TATS, portabarca, caravan, trailer per cavalli, eccetera), sono omologati per forza (non verrebbero immatricolati sennò), quelli cosidetti appendice (i carrellini) devono subire la visita e prova presso il DTT e vengono associati univocamente a QUELLA auto, non possono essere trainati se non con quell'auto, in altre parole ne diventano parte integrante iscritta sulla carta di circolazione. E' ovviamente possibile trasferirli da un'auto all'altra in caso di vendita dell'auto o del carrellino ma sempre passando per il collaudo al DTT.

Sono camperista e rimorchiatore da anni ed anni, questa del portamoto estraibile (per me quello era il problema) è solo una delle tante angherie che ho subìto. Poi è vero che c'è un sacco di gente che se ne frega, alla revisione certe cose non le guardano neppure (se la fai in officina esterna), è anche vero che ci sono cause in corso perchè questi oggetti sono legali in quasi tutta Europa e quindi dovrebbero automaticamente esserlo anche in Italia, ma purtroppo, per ora, così non è, che ci piaccia o no.

A disposizone per ogni chiarimento.........

Saluti
 
Ciao,
se leggi tutto attentamente ti accorgerai che parla chiaramente di portapici che utilizzano il gancio di traino come appoggio e non come hai detto tu solo a sbalzo.
Pertanto credo che il tipo che lui vuole utilizzare sia perfettamente legale.

Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l?obbligo della corretta installazione delle
suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.


Lampeggi
 
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l?obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l?obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.


Perdonami Fabio, da quanto riportato sopra mi sembrava di capire che si facesse riferimento (suddette strutture) ai portabici anche qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio

ho capito male?
 
Personalmente non lo so, ma mio cugino usa per portare la sua Mountain Bike lo stesso tipo di supporto e non ha mai avuto problemi. Forse la parte che evidenziava Fabio si riferisce al trasporto di motocicli. :?:
 
stone1958 ha scritto:
Personalmente non lo so, ma mio cugino usa per portare la sua Mountain Bike lo stesso tipo di supporto e non ha mai avuto problemi. Forse la parte che evidenziava Fabio si riferisce al trasporto di motocicli. :?:

Ragazzi, non sono io che faccio le norme e tantomeno penso che la mia interpretazione faccia giurisprudenza.
Io so solo per certo che i portamoto estensibili che si montavano nei camper (e sui quali si potevano trasportare anche le bici, non credo che legge si basi sul tipo di mezzo trasportato), da un giorno all'altro non sono stati più tollerati, i mezzi che lo montavano after-market senza trascrizione sul libretto non venivano più revisionati dal DTT. Ce ne sono stati tantissimi che hanno by-passato l'ostacolo facendo la revisione presso officine private e ci sono riusciti, come ci sono officine che comunque respingono i mezzi che montano queste strutture.
C'è anche da considerare che il portamoto estraibile viene installato in modo fisso sul veicolo, mentre il portabici da gancio basta toglierlo al momento della revisione e via.
I sistemi da agganciare alla parete sui camper oppure quelli che si attaccano con cinghie al portellone sulle auto, non sono montati a sbalzo.
Il portabici su gancio è montato a sbalzo, su questo non ci piove. E proprio una questione lessicale.
Il discorso della responsabilità del conducente si riferisce ai dispositivi (anche quelli su gancio) di cui è permesso l'uso. Poi però, la stessa norma vieta espressamente qualsiasi struttura montata a sbalzo. Qualsiasi, quindi anche quelle montate su gancio.
E' una contraddizione se volete perchè le seconde sono comprese tra le prime.

Questa contraddizione può creare problemi anche in caso di incidenti perchè, ovviamente, le assicurazioni tenderanno ad essere molto talebane.

All'estero, dove il caravanning è molto diffuso e più o meno ogni auto ha il gancio, queste strutture sono diffusissime. In Italia sono rarissime.

Saluti
 
Quoto tutto, infatti l'anno scorso stavo facendo un mezzo pensiero a quest'affare e non c'erano vincoli in merito (in Bulgaria, dove risiedo) ...
http://www.ok4wd.com/index.php/catalog/product/thule_transporter_cargo_carrier
 
Primo preventivo alla Honda:

- 650? per gancio smontabile e contatti 13pin (comprese 3 ore di lavoro) + 100? alla motorizzazione

Tatale: circa 750?
Che ne dite?

PS. il meccanico mi ha detto che il paraurti deve esser tagliato, anche se in minima parte...dai video che ho trovato sulla rete non sembrerebbe:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5329028646594684725#

...al solito, il dubbio rimane :?
 
kurtz72 ha scritto:
Primo preventivo alla Honda:

- 650? per gancio smontabile e contatti 13pin (comprese 3 ore di lavoro) + 100? alla motorizzazione

Tatale: circa 750?
Che ne dite?

PS. il meccanico mi ha detto che il paraurti deve esser tagliato, anche se in minima parte...dai video che ho trovato sulla rete non sembrerebbe:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5329028646594684725#

...al solito, il dubbio rimane :?

Il prezzo è perfettamente in linea col mercato. Io ho speso praticamente la stessa cifra per montarlo sulla Focus SW, qualcosa in meno sulla Meriva ma ho un preventivo di 800 euro + spese per la Croma.

Il taglio del paraurti l'ho sempre visto, anche se normalmente è nella zona inferiore, invisibile dall'esterno senza chinarsi a guardare sotto.

Saluti
 
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