MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
V Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture
ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli
provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli
immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici
provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario proce-
dere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la
installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1)
(sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della
categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l?obbligo della annotazione sulla
carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibi-
li, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari
del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l?obbligo di aggiornamento della carta
di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l?obbligo della corretta installazione delle
suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non
sussiste più l?obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell?interasse, di cui
alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizio-
ni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell?art. 164 del
Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l?esigenza di assicurare la completa visibilità dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso
l?esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l?applicazione di strutture
posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri
oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature
turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente
circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D?Ulisse
(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi