<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fanali bicicletta | Page 2 | Il Forum di Quattroruote

Fanali bicicletta

marcoamedeo ha scritto:
Ho sentito della nuova riforma che consente di multare anche i ciclisti. Mi chiedo: utilizzando io la bici solo di giorno, devo per forza montare i fanali anteriori e posteriori? Posso incorrere in sanzioni se di giorno non sono montati? Il campanello è necessario?
Mi pongo tutte queste domande in quanto possiedo una mountain-bike che non è dotata di questi dispositivi di segnalazione e sarebbe anche difficile montarli.

Ma per ora non so. Tra qualche tempo sara' obbligatoria pure una trombetta e il casco (magari integrale per attivita' sportive e caschetto per attivita' amatoriali) la targa le luc e pure le frecce secondo me. Andranno avanti cisi' fino a quando la gente si scoccera' e levera' di mezzo pure le biciclette.

Regards,
The frog
 
marcoamedeo ha scritto:
Ho sentito della nuova riforma che consente di multare anche i ciclisti. Mi chiedo: utilizzando io la bici solo di giorno, devo per forza montare i fanali anteriori e posteriori? Posso incorrere in sanzioni se di giorno non sono montati? Il campanello è necessario?
Mi pongo tutte queste domande in quanto possiedo una mountain-bike che non è dotata di questi dispositivi di segnalazione e sarebbe anche difficile montarli.

finalmente una domanda intelligiente sulla quesione :D :D :D

comunque si' e' obbligatorio il campanello come fure i catarifrangenti nei pedali ( quindi se hai solo quelli con losgancio rapido devi mettere quelli misti )
per i fanali puoi mettere quelli a led fissando il posteriore allo stelo del sellino mentre davanti al manubrio avendo l'accortezza di fissarlo con delle fascette e un pezzo di gomma tra il fanalino e il manubrio in modo che quando tiri le fascette si blocca e non ti va' a zonzo per il manubrio
scegli di quelli amovibili in modo che il supporto rimanga attaccato e se vuoi togli il fanale cosi' non te lo rubano
se ti interessa tra le nuove norme e' proibito andare appaiati sulla strada a menin che di fianco tu non abbia un minore di anni 10
e credo che siano obbligatori anche i rifrangenti attorno ai raggi dei cerchi

P.S. non credere che siano un'umiliazione andare in bike con tutto l'armamentario giusto ieri ho visto una cannondale da 3000 euro gia' tutta equipaggiata cosi'

ciao madmax
 
Ultimo aggiornamento: ieri ho fermato una coppia di vigili molto gentili per chiedere loro quale fosse la norma esatta; mi hanno spiegato che ci sarebbe l'obbligo sia dei catarifrangenti che dei fanali, ma loro non farebbero mai una multa ad un ciclista che, di giorno, ne è sprovvisto.
Ho anche guardato il manuale della patente, il quale afferma che l'obbligo dei fari accesi su strade extraurbani è limitato ai veicoli a motore.
 
marcoamedeo ha scritto:
E i catarifrangenti, sono obbligatori? La mia bici non ne ha nemmeno uno, neanche ci sarebbe lo spazio per montarli
Sulle biciclette, le uniche cose obbligatorie sono le ruote, i pedali e il manubrio.
Non esiste nessuna normativa.
 
biasci ha scritto:
marcoamedeo ha scritto:
E i catarifrangenti, sono obbligatori? La mia bici non ne ha nemmeno uno, neanche ci sarebbe lo spazio per montarli
Sulle biciclette, le uniche cose obbligatorie sono le ruote, i pedali e il manubrio.
Non esiste nessuna normativa.

Sei sicuro di quello che dici?
 
Ehm le cose sono leggermente diverse. Articolo 68 del codice della strada.

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':

1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 .

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

E

Art 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l?uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d?ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l?uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall?articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
 
Art. 182. Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 . La sanzione e' da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
 
marcoamedeo ha scritto:
Ho sentito della nuova riforma che consente di multare anche i ciclisti. Mi chiedo: utilizzando io la bici solo di giorno, devo per forza montare i fanali anteriori e posteriori? Posso incorrere in sanzioni se di giorno non sono montati? Il campanello è necessario?
Mi pongo tutte queste domande in quanto possiedo una mountain-bike che non è dotata di questi dispositivi di segnalazione e sarebbe anche difficile montarli.

non è così difficile basta usare la funzione Ricerca
http://forum.quattroruote.it/posts/list/9059.page :evil:
 
silverrain ha scritto:
Ehm le cose sono leggermente diverse. Articolo 68 del codice della strada.

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':

1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 .

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

E

Art 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l?uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d?ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l?uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall?articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

bravo :D
avevo cercato anche io

http://www.palermoinbicicletta.org/cosa%20dice%20il%20Codice%20della%20Strada.htm
 
ivanpg ha scritto:
E lo specchietto?
Ci faranno mettere anche la cartolina con una molletta dei panni per far rumore, così si sente quando arriva una bici :D :D :D
Grande ivan, avevo rimosso dalla mia memoria questa pratica che usavamo da bambini, io fermavo una carta da gioco con la molletta :D
 
Ok, va bene il codice della strada ma io mi chiedo:
Serve la patente per guidare una bicicletta? NO e quindi in questo caso L' IGNORANZA E' AMMESSA. Nessuno può multare chi viaggia in bicicletta. Equivale ad andare a piedi o con un monopattino. C'è discriminazione.
Avvocati !!!!!!! (belpi, kren, Luisella e.... non ricordo chi altro) Chi non è in ferie, può aiutarci a chiarire la cosa?? Grassssieeeeee
 
biasci ha scritto:
Ok, va bene il codice della strada ma io mi chiedo:
Serve la patente per guidare una bicicletta? NO e quindi in questo caso L' IGNORANZA E' AMMESSA. Nessuno può multare chi viaggia in bicicletta. Equivale ad andare a piedi o con un monopattino. C'è discriminazione.
Avvocati !!!!!!! (belpi, kren, Luisella e.... non ricordo chi altro) Chi non è in ferie, può aiutarci a chiarire la cosa?? Grassssieeeeee

Guarda che puoi essere multato anche a piedi se attraversi fuori dalle strisce... che sta addì???? :D
La legge non ammette ignoranza
 
Yahoo! ha scritto:
biasci ha scritto:
Ok, va bene il codice della strada ma io mi chiedo:
Serve la patente per guidare una bicicletta? NO e quindi in questo caso L' IGNORANZA E' AMMESSA. Nessuno può multare chi viaggia in bicicletta. Equivale ad andare a piedi o con un monopattino. C'è discriminazione.
Avvocati !!!!!!! (belpi, kren, Luisella e.... non ricordo chi altro) Chi non è in ferie, può aiutarci a chiarire la cosa?? Grassssieeeeee

Guarda che puoi essere multato anche a piedi se attraversi fuori dalle strisce... che sta addì???? :D
La legge non ammette ignoranza
Azzzz . . . . vuoi dire che prossimamente faranno una legge che proibisce l'uso dei cellulari ai pedoni mentre "pedonano"?
 
RicardoCometV ha scritto:
Yahoo! ha scritto:
biasci ha scritto:
Ok, va bene il codice della strada ma io mi chiedo:
Serve la patente per guidare una bicicletta? NO e quindi in questo caso L' IGNORANZA E' AMMESSA. Nessuno può multare chi viaggia in bicicletta. Equivale ad andare a piedi o con un monopattino. C'è discriminazione.
Avvocati !!!!!!! (belpi, kren, Luisella e.... non ricordo chi altro) Chi non è in ferie, può aiutarci a chiarire la cosa?? Grassssieeeeee

Guarda che puoi essere multato anche a piedi se attraversi fuori dalle strisce... che sta addì???? :D
La legge non ammette ignoranza
Azzzz . . . . vuoi dire che prossimamente faranno una legge che proibisce l'uso dei cellulari ai pedoni mentre "pedonano"?

Spero sia una battuta :D
Chiaramente telefonare a piedi è permesso, ma non attraversare fuori dalle strisce se ci sono a meno di 100 metri, attraversare con il rosso etc...
Chi dice "nessuno può multare chi viaggia in bicicletta" credo non sappia molto di cds
 
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