skid32
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giusto per precisare.....
non sono un giurista e forse non capisco quello che leggo ma non parlo senza aver letto
visto che il dibattito penso civile è stato interrotto...se volete chiudete anche questo
dal sito
http://www.diritto.it/materiali/commerciale/barone.html
... conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore a quella originariamente prevista (da un minimo di un anno di reclusione con un massimo di cinque si passa ad un minimo di 15 giorni di arresto fino ad un massimo di appena un anno e mezzo; in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);
....
La modifica legislativa in esame che trasforma il reato in questione da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall?esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), aggiunto alla riduzione delle pene e dei termini di prescrizione, di fatto sconvolge tutti i principi del diritto penale dell?economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo (V. codice del commercio del 1889 al codice civile del 1942).
non sono un giurista e forse non capisco quello che leggo ma non parlo senza aver letto
visto che il dibattito penso civile è stato interrotto...se volete chiudete anche questo
dal sito
http://www.diritto.it/materiali/commerciale/barone.html
... conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore a quella originariamente prevista (da un minimo di un anno di reclusione con un massimo di cinque si passa ad un minimo di 15 giorni di arresto fino ad un massimo di appena un anno e mezzo; in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);
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La modifica legislativa in esame che trasforma il reato in questione da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall?esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), aggiunto alla riduzione delle pene e dei termini di prescrizione, di fatto sconvolge tutti i principi del diritto penale dell?economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo (V. codice del commercio del 1889 al codice civile del 1942).