no, nei rogiti c'è il punto che dice che l'edificio è conforme a quanto registrato a catasto, se non è così tutto l'atto è nullo.....e, la legge no, infatti l'opener conosce la legge, le modifiche fatte da altri sì...ma vallo a dimostrare..
La conformità catastale può essere verificata prima, vero, ma che taglia la testa al toro è la conformità urbanistica ed edilizia ( presenza di permesso di costruire o sanatoria). Infatti il DPR 380/2001 all'art. 46 richiama la nullità dell' atto o l' impossibilità di stipula quando non risultino, per dichiarazione dell' alienante, gli estremi del permesso di costruire.
Prima di acquistare (o mettere in vendita) un immobile, soprattutto in caso di dubbi, conviene pretendere un certificato di conformità urbanistica, che alla fine è una perizia di un tecnico abilitato che certifica, sotto la sua responsabilità (penale) la regolarità o meno dell'immobile, tramite accessi agli atti edilizi esistenti e verifiche dirette sull' immobile stesso.
La semplice dichiarazione di chi vende che l' immobile è a posto non tutela l' acquirente, come ribadito a Sezioni Unite dalla Cassazione, con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019. Risporto un riassunto esaustivo trovato in rete: "Le Sezioni Unite hanno infatti risolto il contrasto formatosi sul punto, nel senso per cui la nullità derivante dalla falsità della dichiarazione dell'alienante
ex artt. 17 o 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è solo "testuale", e quindi non assoluta e tale da invalidare il contratto senza bisogno di altre indagini (qualora, almeno secondo l'interpretazione che finora era prevalente, la falsità riguardasse elementi essenziali della legittimità urbanistica, e non soltanto irregolarità secondarie). Secondo la sentenza in esame, l'obbligo di comunicare sull'atto di vendita i titoli relativi alla costruzione e allo status urbanistico-edilizio dell'immobile, avrebbe in realtà una funzione semplicemente informativa, e non di garanzia dell'interesse pubblico sulla regolarità e l'assenza di abusi".