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Tipologia dell'obbligo sottostante ad una riparazione

Tipologia dell'obbligo sottostante ad una riparazione - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. filipsnew

    filipsnew

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    Buonasera, vorrei capire se in un contratto stipulato con un'officina meccanica per la riparazione di autoveicoli, l'obbligazione sottesa da questo ha natura di mera obbligazione di mezzi oppure di obbligazione di risultato.

    Lo scenario di riferimento, dovrebbe essere il seguente: valutazione da parte del professionista di un'anomalia presente nel veicolo; accertamento da parte sua che il grosso della causa risiede in una determinata degenerazione di un componente meccanico.

    Grazie per eventuali delucidazioni.
     
  2. palets

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    Nelle obbligazioni di risultato la prestazione si identifica nella realizzazione di un certo risultato finale, al conseguimento del quale il debitore è vincolato con la conseguenza che l?adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore.
    In altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento.
    Naturalmente affidiamo al meccanico la macchina affinché venga riparata, possiamo quindi parlare di obbligazione di risultato.
    La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo l'impostazione tradizionale, ha riflessi, in particolar modo sul riparto dell'onere della prova relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
     
  3. belpietro

    belpietro

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    di risultato.
     
  4. Jambana

    Jambana

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    Ipotizziamo pero' il caso molto frequente in cui per avere una diagnosi precisa di un problema meccanico e' necessario smontare completamente, in modo oneroso -perche' cio' richiede tempo, competenze e attrezzature specifiche- componenti molto complesse (tipico il caso di un problema meccanico grave interno al motore, che prima deve essere smontato completamente per diagnosticare i guasto): possiamo dire che in questa fase di smontaggio e diagnosi del guasto il meccanico ha un'obbligazione di mezzi?

    Fra l'altro, in certi casi la riparazione puo' risultare talmente onerosa da non essere conveniente economicamente e far optare per la rottamazione del veicolo...quindi "rinunciare al risultato".

    Ci sono altri casi in cui si ipotizza un possibile guasto, ma durante la riparazione se ne scopre un'altro nascosto, impossibile da diagnosticare prima (usure anomale, etc), e molto oneroso da riparare...

    Forse possiemo dire che l'obbligazione di risultato parte dal momento in cui la diagnosi del guasto e' stata effettuata con certezza dal meccanico, e la soluzione e' stata accettata dal cliente insieme al preventivo di spesa.

    Penso che anche la scoperta di "imprevisti" durante lo smontaggio che facciano effettivamente lievitare il preventivo, ma necessari da riparare per fare un lavoro a regola d'arte, non sia cosi' semplice da gestire in caso di controversia...
     
  5. palets

    palets

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    Sono completamente d'accordo con jambana riguardo al fatto che un caso del genere non sia affatto semplice da gestire in caso di controversia. Basti osservare la nutrita giurisprudenza sulla responsabilità professionale del medico (obbligazione di mezzi).
    Ritornando al nostro caso, dire che l'obbligazione di risultato parte dal momento in cui la diagnosi del guasto è stata effettuata con certezza dal meccanico, e la soluzione è stata accettata dal cliente insieme al preventivo di spesa è a mio avviso corretto.
    La valutazione sull'economicità della riparazione porterà o meno alla conclusione del contratto, fonte dell'obbligazione di risultato.
    Nella fase precedente all'accordo tra il cliente ed il meccanico, entrambe le parti hanno l?obbligo di comportarsi secondo buona fede. Devono inoltre scambiarsi informazioni affinché la trattativa risulti trasparente. Ove la lealtà e correttezza vengano meno si avrà responsabilità della parte per violazione dell?art 1337 c.c., si avrà quindi responsabilità precontrattuale.
     
  6. filipsnew

    filipsnew

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    Convengo anch'io con Jambiana su quanto ha affermato. Le casistiche non sono così marcate da far rientrare obbligatoriamente nell'una o nell'altra categoria, per cui, a mio giudizio, si può dire che si è a mezza via tra le due. Il fatto, credo, è che, per certi versi, vi sia rassomiglianza con la prestazione del medico: questa, come noto, viene sempre citata quale classico esempio di obbligazione di mezzi; come a dire che vi sono mezzi ritenuti idonei alla cura del paziente, e tuttavia l'idoneità vale solo con un margine statistico (a volte anche prossimo alla certezza), per via dell'estrema complessità delle scienze mediche connessa anche all'imperscrutabilità delle cose oltre un certo limite.

    E' qui, a mio parere, il punto d'intersezione con il caso che ho proposto: delle volte, capita che anche il meccanico, come il medico, faccia valutazioni in chiave *probabilistica* di un problema, suggerendo un rimedio ragionevole, ma non certo, in base alla diagnosi evidenziata. Se il cliente accetta, accetta anche il rischio. Il problema per il cliente diventa poi quantificare tale rischio (se non ha esperienza in materia) e soprattutto quanto correttamente abbia lavorato il tecnico (in caso di contenzioso).

    Vorrei approfondire un momento quanto detto da Jambana. Sono perfettamente d'accordo col fatto che nella fase proposta come esempio, l'obbligazione sia di mezzi. Attenzione: non solo il momento dello smontaggio deve avvenire diligentemente, ma anche quello diagnostico.

    Ebbene, ponendo il caso che ci si ritrovi nella spiacevole situazione in cui il meccanico (giocando sulle asimmetrie informative rispetto al cliente) cerchi di raggiungere un accordo economicamente molto vantaggioso per lui, prospettando una soluzione allettante in grado di risolvere quasi certamente il problema, salvo un eventuale strascico minimale del tutto trascurabile; ed al termine dei lavori il problema risulti tuttavia invariato; io credo che sia ragionevole agire contro l'officina per conseguire la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a causa del persistere dell'anomalia.

    Qui, per via dell'affermazione da parte del meccanico di indubbia soluzione, anche se non totale, del problema, applicando la procedura da lui proposta, viene a cadere l'aleatorietà - motivo che in effetti induce il cliente, trascinato magari anche emotivamente dalla volontà di risolvere al più presto la cosa, ad accettare di perfezionare il rapporto -; mi sembra pertanto, in base al discorso di palets, che in caso di controversia l'onere della prova spetti al meccanico.

    I fattori di rischio che intravedo sono:

    1) tempi ed oneri connessi all'azione legale

    2) dimostrabilità dei passaggi relativi alla fase precontrattuale (colloqui), non essendo questi stati formalizzati per iscritto, ma disponendo solo della quietanza di pagamento che evidenzia solo la prestazione inerente alla soluzione proposta (e non la causa - anomalia meccanica - che l'ha determinata e che avrebbe dovuto risolvere)

    3) labilità giuridica di mezzi di prova quali, per esempio, registrazione delle conversazioni intrattenute col riparatore

    Unico elemento che lascerebbe intravedere qualche spiraglio:

    il fatto che l'elemento addotto quale rimedio, certamente non presentava anomalia al di là delle indicazioni (mendaci) fornite dal meccanico, la cosa ulteriormente comprovata dal mancato conseguimento di quanto promesso.

    Infine, se vero quanto ipotizzato sopra, vi sarebbero anche gli estremi per una denuncia per reato di truffa, tuttavia la dimostrazione di questa fattispecie (che varrebbe da sola l'automatico risarcimento per il danno conseguente al persistere del difetto) la vedo più dura che mai, non riuscendo ad immaginare come comprovare l'intenzionalità del meccanico a rilasciare informazioni mendaci per ricavarne un indebito ritorno finanziario.
     
  7. belpietro

    belpietro

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    a parte il fatto che anche i "mezzi" del medico devono essere "mezzi idonei", la responsabilità medica non c'entra nulla.
    la responsabilità professionale medica è incardinata sulla prestazione d'opera intellettuale (2229 c.c. e seguenti), che genera obbligazione di mezzi;
    il contratto per la riparazione di un'automobile è incardinato sull'appalto (l'officina è una impresa), in cui l'appaltatore assume l'obbligo di compiere un'opera o un servizio (1655 c.c.)

    alla più, se andate da un cantinaro invece che in concessionaria, un contratto d'opera (2222 c.c.), ma resta l'obbligazione del compimento dell'opera.

    il tema che pone sulla diagnosi non riguarda l'inquadramento del contratto, ma l'oggetto.
    se l'oggetto dell'incarico sia la riparazione, oppure la "ricerca del guasto"
     
  8. filipsnew

    filipsnew

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    Se quanto affermi è corretto, allora mi sembra che il cliente sia ben tutelato dal rischio di eventuale inadempimento da parte dell'officina.

    Direi che, a parte il punto (1) che ho indicato (in particolare la tempistica dell'azione legale che è un leitmotiv), gli altri vengono a cadere. In pratica, mi stai dicendo che, una volta stabilito qual è il problema e accettato l'incarico, il meccanico / debitore, ha l'obbligo di realizzare quanto da lui dichiarato.

    Il fatto che il rapporto rientri nella tipologia del contratto d'appalto (o al più d'opera) indipendentemente da quale sia l'oggetto di riferimento, mi sembra indicare proprio questo.

    Purtroppo non ero riuscito a trovare (anche in rete) alcuna indicazione in merito, e francamente non pensavo che la cosa s'inquadrasse strettamente in termini di obbligazione di risultato. Quindi, sulle base della tua indicazione, ora approfondirò la cosa per vedere quello che si può fare (per esempio i tempi entro cui poter contestare l'operato dell'officina: non vorrei fossero già decaduti). Ottima risposta.
     
  9. albertomi77

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    Ciao a tutti. Tre settimana fa, la mia macchina mi ha lasciato in tangenziale Milano (immatricolata 2006 130.000 km, valore commerciale 3500 euro, poco, ma fino a quel giorno non mi ha mai dato problemi rilevanti o segnali di cedimento) fermandosi lentamente in maniera ?morbida?, cioè senza strattoni. Il carro attrezzi mi suggerisce e porta l?auto in un?officina, che non conosco ma convenzionata ACI. Sul foglio che mi rilascia c?è scritto ?il cliente richiede preventivo?.
    I giorni seguenti ricevo per email un preventivo, firmato, per riparazione ?ad opera d?arte? della mia auto, con ?diagnosi dettagliata computerizzata?. Secondo il meccanico devo sistemare la turbina (1000 euro); comunico per telefono l?intenzione a procedere. I pezzi vengono ordinati, ma successivamente l?officina mi chiama e mi dice che ci sono altri problemi, coppa dell?olio, pompa del vuoto, tubi vari .. il preventivo sale (2000 euro), garantendomi il perfetto funzionamento dell?auto dopo il lavoro, a voce.
    Dopo ancora l?officina mi chiama e mi dice che mi farà il lavoro, ma secondo loro le condizioni della mia auto solo tali per cui non se la sentono di darmi garanzia un anno sulla riparazione (faccio presente che fino a quel momento la mia auto era brillante! soprattutto nel motore). Comunque concordiamo a voce un prezzo (1300 euro), mi garantiscono che potrò girare con l?auto, ma con l?obiettivo poi di portarla presto ad un concessionario per permuta (il problema che presenterò di seguito non c?entra con la scrematura dei lavori convenuta).
    Dopo ancora mi chiamano, mi dicono che hanno fatto il lavoro, montato i pezzi, ma (solo a quel punto) mi dicono che il motore è fuso, e che non possono fare più niente ... La macchina praticamente si accende ma il motore è fuso.
    Possibile che si siano rotti contemporanemante turbina e motore? (ricordo che la macchina si è fermata ?morbidamente?) e che non se ne siano accorti prima? Mi hanno preso in giro finora? Hanno sbagliato loro nel montare i pezzi, per cui il motore si è ?fuso? (??) per causa loro?
    Adesso pretendono che io paghi per intero i 1300 euro quando la macchina a mala pena si accende, con motore fuso ... da rottamare (?!) (ricordo che nel preventivo è scritto ?diagnosi completa computerizzata? per ?riparazione ad opera d?arte? dell?auto).
    Hanno rifiutato la mia proposta di pagare solo la manodopera e riprendersi i pezzi. Mi hanno detto, quasi minacciosi, che io non porto via la mia macchina se non pago fino all?ultimo.
    Ma pagare per cosa ?????
    Purtroppo ho bisogno di trovare urgentemente una soluzione al problema (portare via la macchina da un concesisonario ufficiale). Mi potete dare una mano, anche indicandomi le azioni legali che posso intraprendere?
    Può servire coinvolgere le forze dell?ordine, per ottenere di portare via la macchina col carroattrezzi a fronte di emissione di fattura , che sarà poi al vaglio dei legali?
    Vi sarei davvero molto grato se riuscite a darmi un consiglio su come affrontare la situazione.
    Grazie
     
  10. belpietro

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    cosa intendi per "portare via la macchina a fronte di emissione di fattura"?
     
  11. economyrunner

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    Potresti postare il contenuto della mail del preventivo, omettendo ovviamente i dati personali?
     
  12. albertomi77

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    per "portare via la macchina" intendo dire che lui, a fronte di quello cha ritiene di aver fatto, emette fattura; io posso pagare un anticipo, il resto si vedrà per via legale (ricordo che non ha risolto quello che prometteva nel preventivo!! cioè la riparazione a regola d'arte dell'auto); in tal modo almeno riesco a portarla da un concessionario ufficiale per verificare i danni effettivi e/o darla in permuta o rottamazione.
    comunque io ho provato a ragionare, ma si è già rifiutato e minacciosamente ha dichiarato che non mi lascia prendere la macchina fino a che io non pago fino all'ultimo.
    ma .... la macchina non è comunque di mia proprietà??? cos'è cambia proprietà quando in officina si comincia un lavoro, tra l'altro con diagnosi sbagliata o con danni arrecati in fase di lavoro ???
    quindi l'unica strada percorribile ritengo sia quella legale.
    posto foto del secondo preventivo.
    Vi sarei davvero grati se mi date un'opinione e se mi sapete indirizzare sulla strada (legale a questo punto) meglio percorribile, se ritenete anche in mp. Grazie.

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  13. belpietro

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    no, non cambia proprietà, ma lui ha diritto di ritenzione.

    quindi se non andate d'accordo, lui può legittimamente opporsi al ritiro dell'auto se non viene pagato.
    e tu puoi legittimamente fargli causa per stabilire quanto vale il lavoro che ha fatto.

    in ogni caso escludi che emetta una fattura (anticipandocoi anche l'IVA) prima di essere pagato
     
  14. economyrunner

    economyrunner

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    Da questi pochi elementi, per me l'officina si è presa un preciso impegno ed ha attestato che il motore era in condizioni riparabili, non certo fuso, chi è che va a mettere olio nuovo in un motore fuso?
    Le ipotesi possibili sono due:

    1- il motore aveva solo i guasti preventivati e poi è capitato qualche patatrac dopo e ora il meccanico cerca di uscirsene senza rimetterci

    2- ha fatto un preventivo sommario senza smontare nulla, senza aprire nulla e poi si è trovato di fronte alla sorpresa. In questo caso mi chiedo che razza di diagnosi computerizzata fai su un motore se il motore non gira?

    In entrambi i casi lui ha preso un chiaro impegno, se tu devi rispettare il tuo di impegno, pagando il corrispettivo lui deve prima rispettare il suo di impegno e darti l'auto marciante, a regola d'arte.
    Il meccanico dopo aver eseguito l'intervento a regola d'arte può applicare il diritto di ritenzione.
    Se è lui invece inadempiente puoi revocargli l'incarico e citarlo per i danni. Belpietro sei d'accordo?

    edit: Belpietro non è d'accordo da quello che leggo sopra.
     
  15. belpietro

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    ti sbagli, io sono d'accordo.
    è il meccanico che deve provare di avere ottenuto il risultato, non l'opposto.

    solo che il meccanico non esercita il diritto di ritenzione "dopo avere eseguito l'intervento a regola d'arte"; lo esercita quando vuole.
    assumendosi le relative responsabilità.

    ma non è che l'amico albertomi77 si presenta con i carabinieri e ottiene la consegna dell'auto.
     

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