il "periodo di osservazione", ai fini dell'attestato di rischio, si "ferma" 2 mesi prima della scadenza della polizza RCA
Es. polizza scad. 31.7.2019, il periodo di osservazione va dal 31.5.2018 al 31.5.2019
Se la compagnia precedente, pur avendo avuto 2 mesi per elaborare l'attestato, non ha immesso i dati nel sistema informatico
A) la nuova compagnia, per attribuire la classe di merito, si basa sulla autocertificazione del contraente, salvo conguaglio all'esito dell'aggiornamento dei dati.
In caso di sinistro, diritto di rivalsa nei confronti del contraente che abbia fornito dati non veritieri.
Recentemente è stato previsto l'obbligo per la compagnia "precedente" di inserire in banca dati anche i sinistri avvenuti negli ultimi 2 mesi. Quindi gli "scherzi" possono costare cari.
I...furbacchioni, se il sinistro si verificava negli ultimi 2 mesi di efficacia della polizza, cambiavano compagnia per evitare la applicazione del malus. Adesso verranno...beccati.
B) per la mancata tempestiva messa a disposizione dell'attestato, sollecito all'ufficio reclami della compagnia e, dopo 30 gg, reclamo all'IVASS