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Garanzia auto usata

Garanzia auto usata | Pagina 3 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. drusus

    drusus

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    Esattamente, infatti già all'inizio della discussione, avevo consigliato all'utente che l'aveva aperta di rivolgersi esclusivamente al venditore, perché, (se non dico castronerie) lui e solo lui deve occuparsi di eventuali riparazioni, nonostante ciò che può sostenere. Troppo facile intascare i soldi della vendita, far pagare al cliente una polizza aggiuntiva e poi lavarsene le mani quando escono le grane....
     
  2. arnoldia

    arnoldia

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    Purtroppo non è così, firmando questa assicurazione, la concessionaria se ne lava completamente le mani, è scritto sul contratto, non so se questo sia lecito o no, ma questo è quello che risulta da quello che ho stupidamente firmato.
     
  3. drusus

    drusus

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    Non sono esperto, quindi quello che dico vale niente, ma secondo me non è comunque lecito. È come quando ti vendono una macchina vista e piaciuta, hanno bel dire, ma anche li la garanzia vale eccome... Aspettiamo se c'è qualche azzeccagargugli in linea...
     
  4. FAUST50

    FAUST50 Moderatore Membro dello Staff

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    certo che averli chiamati AZZECCAGARBUGLI ti risponderanno subito
     
    A U2511, ROVIGOLAW1 e arizona77 piace questo elemento.
  5. arizona77

    arizona77

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    I

    Il fatto e' che la gente ha paura di " infognarsi " in una causa
    per tempi e costi e i venditori poco seri ci vanno a nozze
     
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  6. drusus

    drusus

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    Loro sanno......
     
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  7. Ivan Invernizzi

    Ivan Invernizzi

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    Buongiorno,

    ho letto con interesse tutti i commenti nei quali ho riscontrato diverse verità. Lavoro nel mondo delle garanzie commerciali e del post vendita, in una di quelle società spesso indicate come "furbette". Perché darvi torto, esistono però aziende serie e trasparenti e alcune sono parte di gruppi internazionali; insomma come in tutti i settori la differenza viene fatta dalle persone che compongono ciascuna azienda e dalla loro politica aziendale.
    Mi permetto di accennare alcune considerazioni che confermeranno o meno le affermazioni fatte nei precedenti commenti:
    - è vero - la garanzia commerciale offerta gratuitamente o a fronte di un pagamento dal venditore è qualcosa di diverso e distinto dalla garanzia prevista dalla normativa;
    - la garanzia legale, ovvero quella prevista dalla normativa, tutela il consumatore per la non corretta informazione da parte del venditore, per eventuali difformità del bene rispetto a quanto è stato dichiarato in fase di vendita e nel contratto; è una tutela concernente il contratto di vendita e le promesse fatte dal venditore (non è detto un guasto sia una difformità); il codice civile prevede una tutela, seppur in termini differenti, anche per l'acquirente professionista;
    - i guasti imprevedibili, quelli non riconducibili al momento della vendita, quelli dovuti alla normale usura (ovvero considerati normali per un veicolo con una determinata anzianità e percorrenza complessiva) e/o quelli dovuti al normale utilizzo non sono previsti nella tutela di cui al punto precedente; ciò significa ad esempio che se un venditore consegna un veicolo conforme al contratto e alle promesse fatte e dopo un mese di normale utilizzo sopraggiunge un guasto alla centralina motore (caso di guasto che non poteva essere presente al momento dell'acquisto né previsto dal venditore), sarà il proprietario del veicolo a doversi fare carico della riparazione;
    - la garanzia convenzionale o commerciale è un servizio aggiuntivo a supporto della clientela che interviene secondo i criteri e i termini descritti nel certificato di garanzia; il servizio infatti può prevedere una lista di componenti coperti e di altri esclusi, una detrazione o franchigia sul costo dei ricambi, la fornitura diretta dei ricambi per attuare la riparazione del veicolo e quanto altro previsto nelle condizioni del servizio, purché sia espressamente e chiaramente descritto;
    - seppur esistono pareri divergenti, è previsto che in caso di controversia inerente l'attuazione della garanzia legale l'unico interlocutore del consumatore deve essere il venditore del veicolo e, in ogni caso, qualsiasi azione mirata alla limitazione dei diritti del consumatore è nulla.
    In conclusione, la ragione penso si trovi un po' in ciascun commento: affinché il sistema distributivo funzioni senza intoppi per il consumatore, occorrerebbe sicuramente avere venditori più responsabili e che attuino la normativa, delle società di servizi che operino in completa trasparenza e chiarezza, delle associazioni dei consumatori che non si allontanino troppo da quelli che dovrebbero essere i propri compiti e scopi istituzionali ed infine, ma non meno importante, dei consumatori più informati rispetto ai propri diritti ma anche ai propri doveri.
    Grazie
     
    A Suby01 e smargia2002 piace questo messaggio.
  8. drusus

    drusus

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    Gentile Sig. Invernizzi
    La ringrazio per il suo intervento , completo ed esaustivo , ma che, a mio avviso, contiene un unico , ma fondamentale, errore: Lei con il termine Garanzia Commerciale , definisce un servizio offerto ( a pagamento o meno) che non è una garanzia, bensì un prodotto, nient'altro che un'assicurazione contro i guasti automobilistici, come potrebbe esserlo contro infortuni, danni da grandine ecc.
    E questo piccolo e temo non involontario (chiaramente non da parte sua) errore di definizione, induce molti ed inconsapevoli consumatori , ad affidarsi ciecamente alle vostre società , sicuri di essere protetti contro ogni evenienza, quando invece, nella realtà , hanno stipulato un normale contratto di assicurazione, con regole, norme e vizi di forma, occulti o meno.
    Cordiali Saluti
     
  9. Ivan Invernizzi

    Ivan Invernizzi

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    Sicuramente il termine Garanzia può indurre in errore da quando è stato utilizzato nel Codice del Consumo. A mio avviso il legislatore ha utilizzato questo termine impropriamente.

    Le garanzie commerciali, o convenzionali che dir si voglia, esistono da decenni, commercializzate dai costruttori come "estensioni di garanzia", ovvero garanzie sul buon funzionamento del veicolo, con alcune limitazioni rispetto ai primi due anni previsti di default.

    Le società di garanzia, siano esse di servizi o assicurative, giungono in Italia negli anni '90 per poi proliferare negli anni 2000.

    Poiché il termine garanzia è stato da sempre utilizzato per prevedere un intervento a fronte di un malfunzionamento del bene, l'utilizzo dello stesso termine per indicare una tutela su un vizio di forma induce all'errore.

    Le cosiddette garanzie commerciali o convenzionali, infatti, esistevano molto tempo prima dell'avvento del Codice del Consumo e della prevista Garanzia Legale di Conformità.

    Ecco perché oggi è necessario fare chiarezza.

    Grazie e a presto!
     
  10. mrzo81@ymail.com

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    Vorrei far evidenziare ad Arnoldia che più o meno ha avuto il mio stesso trattamento da parte della xxx xxxxxxx. I
    In pratica ci viene calcolata la somma con la quale dovremmo contribuire sul prezzo di listino del ricambio nuovo, e che devi pagare in anticipo ad una società con la quale non hai mai stipulato nessun contratto e che neppure conosci e che ti propone invece un ricambio usato, rigenerato o rimesso a nuovo. Loro lo considerano come nuovo perché funzionante come il nuovo, ma la legge dice una cosa diversa e identificando il ricambio nuovo in maniera diversa. Ovviamente iquello che ti voglio fornire avrà un valore commerciale molto più basso, circa la metà di quello nuovo. Francamente mi sembra una vera presa per i fondelli.

    Tutto questo con la benedizione dell'Unione Nazionale Consumatori che a me ha risposto testualmente " per prassi si paga, vista l'elevata esposizione" ecc. ecc.

    Bene, avendo risposto che per prassi non si paga nulla ma si paga solo se per legge previsto, attendo ancora risposta sia su questa ultima affermazione e sia sulla legittimità della procedura del calcolo del costo del ricambio.

    Finora silenzio assoluto, sarebbe interessante interloquire con loro in un tavolo dove presenti sono tutte le parti interessate, ma dubito che vorranno farlo.

    Lo stesso quesito vorrei proporlo anche al signor Invernizzi, come esperto del settore, se ritiene lecito questo modo di operare e di proporsi impedendo addirittura di usufruire delle officine dei marchi ma solo di quelle generiche, forse perché le officine specializzate si rifiutano di montare ricambi dei quali non si sa nulla della loro funzionalità? Figuriamoci se Audi, Volkswagen, Ford ecc montano ricambi provenienti forse dagli autodemolitori.

    E' lecito "partecipare" al pagamento di un prodotto che altri acquistano senza fornirci alcuna notizia sulla sua provenienza e approvvigionamento?

    Bene, signor Invernizzi lei che è un interno al settore, provi a spiegarci cosa dicono gli arti. 128-129-130 del c.d.s e quali diritti riconoscono al consumatore, siamo tutti curiosi.

    La congruità della tempistica delle riparazioni chi la decide L'UNC e la xxx xxxxxxx solamente o il consumatore ha il diritto di inserirsi e di avere voce in capitolo visto che ha acquistato un bene per utilizzarlo e non per tenerlo a disposizione di altri fino a che non hanno recuperato il pezzo da sostituire.

    Perche dovrei aspettare fino a 30 giorni quando posso averlo subito?

    Provate a darci qualche risposta più mirata e concreta senza dilungarci in altre discussioni sicuramente fuorvianti.
    Restiamo fiduciosi di avere risposte dagli esperti.
     
  11. lukkinen

    lukkinen

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    io farei 2 cose
    Riparazione economica con pezzo preso da sfasciacarrozze e meccanico sotto casa.
    Mi dimenticherei di sti personaggi, tanto ci smeni solo soldi, loro non escono nulla.....
    ....
    e la prossima volta rinuncia a ste pseudogaranzie e fatti fare uno sconto in cambio.
    Ma dimenticali.
     
  12. Ivan Invernizzi

    Ivan Invernizzi

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    Buonasera,

    lavoro da quindici anni nel settore e anche se non si finisce mai di imparare cercherò, per quanto possibile, di dare risposta ai quesiti che mi sono stati indirizzati, sperando di non dimenticarne alcuno e di essere sufficientemente chiaro - non è semplice esserlo nei post (in ogni caso resto a disposizione):

    "se ritiene lecito questo modo di operare e di proporsi impedendo addirittura di usufruire delle officine dei marchi ma solo di quelle generiche, forse perché le officine specializzate si rifiutano di montare ricambi dei quali non si sa nulla della loro funzionalità? Figuriamoci se Audi, Volkswagen, Ford ecc montano ricambi provenienti forse dagli autodemolitori."
    La società che offre il servizio di garanzia, essendo questo un servizio commerciale accessorio, può indicare (è una sua facoltà) eventuali centri convenzionati presso i quali occorre rivolgersi, se si vogliono attivare le prestazioni previste dal servizio medesimo. Ovviamente non è la norma, molte società suggeriscono i centri convenzionati ma lasciano libera scelta al proprietario del mezzo sul riparatore che dovrà intervenire. Aggiungo che le officine autorizzate dai costruttori, che possono essere di imprenditori privati o "dirette" della casa costruttrice, non sono tutte restie a lavorare con società terze, anche perché molte di loro utilizzano questo tipo di servizi, né tanto meno rifiutano di montare ricambi forniti dalle stesse società, piuttosto, sono giustamente attente alle condizioni eventualmente poste in merito alla modalità di pagamento, alla tipologia di ricambi forniti e alla garanzia sugli stessi. Ad esempio potrebbe con ragione rifiutarsi di installare un ricambio recuperato da un demolitore e al contrario accettare di montare un ricambio nuovo, di primo impianto (il medesimo installato dalla casa ma marchiato dal costruttore del pezzo ad es. Bosch) e/o di qualità corrispondente, o di rotazione (ricambio rigenerato con pari efficienza del nuovo).

    "E' lecito "partecipare" al pagamento di un prodotto che altri acquistano senza fornirci alcuna notizia sulla sua provenienza e approvvigionamento?"
    Come detto sopra il servizio può prevedere anche una detrazione (o franchigia nel caso di polizze assicurative) sul costo del ricambio e non solo. Deve essere però espressamente dichiarato nelle condizioni generali del servizio e deve essere rilasciata fattura o attestazione per il pagamento effettuato (nel caso in cui il ricambio venga fornito dal riparatore che interviene ovviamente sarà lui a rilasciare il documento). Sull'approvvigionamento dei ricambi sono pienamente d'accordo, si dovrebbe conoscere la provenienza ma soprattutto sarebbe bene utilizzare i ricambi nuovi, rigenerati o se possibile riparare quello guasto, poiché in questi casi si fruisce della garanzia da parte del fornitore.

    "Bene, signor Invernizzi lei che è un interno al settore, provi a spiegarci cosa dicono gli arti. 128-129-130 del c.d.s e quali diritti riconoscono al consumatore, siamo tutti curiosi."
    Il Codice del Consumo è una materia che può apparire molto semplice ma non lo è affatto e soprattutto non si riduce ai soli articoli da lei indicati, anche se sono i più conosciuti e citati. Ci sono testi giuridici che si occupano esclusivamente di analizzare possibili interpretazioni e casi concreti. Cercherò quindi di ridurre ai minimi termini sottolineando che la tutela prevista negli articoli citati riguarda esclusivamente il contratto di vendita e le promesse fatte dal venditore durante la trattativa o la promozione. Ovvero il bene, nel nostro caso il veicolo, deve corrispondere esattamente a quanto dichiarato dal venditore e ad un bene dello stesso tipo, per marca-modello-percorrenza-anzianità- etc., per quanto non espressamente dichiarato (concetto di ragionevole aspettativa del cliente). Volendo fare due esempi banali ma concreti nel settore auto: se un venditore durante la compravendita di un auto o sul contratto di vendita della stessa dichiara che è provvista di sistema multimediale-navigatore e poi in realtà non lo è, si andrà a creare il cosiddetto difetto di conformità del bene al contratto e dovrà, su richiesta del consumatore, attuare una delle risoluzioni previste dalla normativa per ripristinare la conformità del bene al contratto di vendita (ripristinare il difetto); se invece l'auto è corrispondente alle promesse/dichiarazioni del venditore e dopo un mese sopraggiunge un guasto alla centralina motore (non a caso guasto imprevedibile e palesemente non presente al momento della consegna poiché contrariamente il veicolo sarebbe stato inutilizzabile) il venditore non è responsabile di quel guasto e, salvo l'esistenza di un servizio accessorio che preveda la prestazione nel caso indicato, la riparazione resterà a carico del proprietario.

    La differenza tra Garanzia Legale di Conformità e altri istituti della garanzia è più facilmente distinguibile nella vendita del nuovo, dove per consuetudine ai guasti provvede la garanzia del costruttore e al venditore si contestano, per l'appunto, solo i vizi contrattuali.

    "La congruità della tempistica delle riparazioni chi la decide L'UNC e la For dealer solamente o il consumatore ha il diritto di inserirsi e di avere voce in capitolo visto che ha acquistato un bene per utilizzarlo e non per tenerlo a disposizione di altri fino a che non hanno recuperato il pezzo da sostituire. "
    Quando si parla di tempistica si deve sempre tenere in considerazione che purtroppo esistono alcuni casi nei quali, per motivi diversi, i tempi di riparazione si possono allungare. Tolti questi casi, che ripeto non sono la consuetudine e che comunque dovrebbero essere oggetto di specifica e costante azione informativa nei confronti del proprietario del veicolo, i tempi di riparazione sono dati dalla somma dei tempari ufficiali dei costruttori (calcolati sempre con un minimo di flessibilità), dai tempi di consegna del materiale occorrente, da eventuali difficoltà di installazione e/o reperimento del materiale stesso e naturalmente dei tempi di verifica della natura del guasto. Questo tipo di informazioni normalmente si conoscono dopo aver diagnosticato con esattezza il problema e aver stilato un preventivo di riparazione e andrebbero comunicati preventivamente al proprietario. Il condizionale è d'obbligo poiché la differenza come dicevo la fanno le persone che compongono aziende e/o associazioni.

    Spero di aver risposto ad ogni quesito e concludo precisando che l'intento del mio intervento è esclusivamente quello di creare chiarezza poiché in mancanza non solo continueranno ad esserci consumatori confusi e in difficoltà ma potranno proliferare operatori professionali, venditori-garanzie-associazioni-etc., che di professionale han ben poco.

    A presto
     
  13. ROVIGOLAW1

    ROVIGOLAW1

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    Questo no.

    In tema di garanzia di conformità, dovuta dal venditore "professionista", il guasto non prevedibile, non dovuto ad usura pregressa/vita utile attesa, resta a suo carico

    (Se il venditore pretende di escludere le componenti elettriche, meglio evitare l'acquisto)

    Se si tratta invece di polizza assicurativa, occorre leggere il contratto e, forse, un...leguleio -:) potrebbe essere utile (prima di procedere all'acquisto dell'auto)

    Quanto alle "garanzie commerciali", fornite da soc. terze, che non sono compagnie di assicurazione, abbiamo visto qui i termini della "copertura" offerta

    Le assicurazioni assumono un rischio e, ricorrendone le condizioni, pagano un indennizzo;

    il venditore risponde in base al codice del consumo.



    Chi non è né assicuratore né venditore offre un "servizio", sta a noi valutare se il servizio offerto è utile oppure no
     
    Ultima modifica: 27 Ottobre 2017
  14. mrzo81@ymail.com

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    Gent. mo Sig. Invernizzi, nel ringraziarla della sua disponibilità a interloquire con noi consumatori in considerazione della sua posizione di operatore "nel mondo delle garanzie commerciali e del post vendita, in una di quelle società spesso indicate come "furbette"", se mi consente vorrei esprimerle alcune considerazioni che sinceramente mi è difficile condividere.

    La prima considerazione riguarda la definizione di prodotto che deve essere utilizzato per il ripristino del bene.

    Il codice del consumo, all'art. 3 lett. a, definisce, ritengo chiaramente, la definizione della condizione di bene e cita: nuovo, usato o rimesso a nuovo.
    Quindi distingue e divide chiaramente la condizione di nuovo dalle altre, ovvero dovrebbe ritenersi un prodotto nuovo quando nella sua interezza non è mai stato utilizzato prime e invece usato e rimesso a nuovo quando un prodotto è stato già utilizzato oppure revisionato, riparato ecc.

    Se non chiariamo questa condizione tutto quello di cui si andrà a discutere potrà essere soggetto a interpretazioni confusionarie che certo non giovano ai consumatori ma potrebbero essere utilizzate a comodo da altri.
    Spero che su questo primo punto lei potrà illuminarci e/o condividere l'interpretazione predetta.

    Inoltre l'art. 130, ai commi 2 e 3 cita testualmente:

    2) In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9;

    3) Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.


    Ed anche qui credo ci sia poco da dire o interpretare perché è chiara la volontà del legislatore che vuole tutelare il consumatore ad avere ripristinato un bene senza spese, ed anche di consentirgli di scegliersi il tipo di riparazione visto che il bene è di sua proprietà.

    Ritengo pure che sia giusta la tutela che viene riconosciuta al venditore nella parte "salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro" e quindi prevede una partecipazione alla spesa da parte del consumatore per riparazioni che prevedono l'impiego di componenti nuovi che obbligherebbero il venditore ad affrontare spese eccessive destinate a ripristinare un bene in una condizione migliore di quella che era in origine al momento dell'acquisto.

    Quindi, fin qui, se queste interpretazioni sono esatte, la questione non dovrebbe porsi, concorda?

    Parliamo della tempistica ora.
    Il comma 5 cita:
    le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

    Se il consumatore, per farla corta altrimenti la casistica potrebbe essere molto varia, vuole avvalersi del comma 3, ovvero ricambio nuovo con la partecipazione alla spesa con il venditore ed avere una immediata riparazione del bene perché quest'ultimo dovrebbe rifiutarsi?

    E se si rifiuta non è comunque obbligato ad offrire un altro rimedio alternativo che prevede anche l'accettazione da parte del consumatore, o sbaglio? (V. stesso art. 130 comma 9 lett. b).

    Ci aiuti a capire visto che lei è nel mondo delle garanzie commerciali e del post vendita e queste cose sicuramente le tratta frequentemente, mentre per noi consumatori è un mondo nuovo e sconosciuto.

    Infine le sembra ragionevole, ed oserei dire "corretto" valutare un danno considerando il costo di listino di un ricambio nuovo individuando così una alta partecipazione alla spesa da parte del consumatore e poi pretendere di fornire un ricambio usato riparato?

    E se il prodotto che si fornisce non è nuovo è lecito pretendere la partecipazione alla spesa del consumatore.

    Ci aiuti a capire anche questo se può, sarebbe interessante.

    Può spiegarci perche il consumatore dovrebbe dare dei soldi ad una società con la quale non ha mai intrapreso alcun tipo di rapporto, non ha sottoscritto nessun contratto, quindi sconosciuta completamente, e che pretende di utilizzare i suoi soldi per acquistare, riparare, revisionare e fornire dei prodotti provenienti da soggetti e luoghi sconosciuti senza avere il diritto e la possibilità di decidere, valutare, scegliere e/o comunque sapere ed in che modo e con chi questi soldi verranno spesi?

    Quando ci si paga una cena non si ha anche il diritto anche di scegliersi il menù oppure si deve pagare solamente ed il menu lo scelgono altri?

    Che ne dice sig. Invernizzi, può calzare questo paragone?

    Perché chi si manifesta difensore dei consumatori da mesi non chiarisce e risponde a queste perplessità seppure espresse chiaramente?

    Se vuole può aiutarci a capire sig. Invernizzi?
     
    Ultima modifica: 29 Ottobre 2017
  15. AlexD1980

    AlexD1980

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    Faccio un intervento che potrà avere essere delucidante o creare ancora ombre in seguito alle domande poste da mrzo81...

    Andiamo in ordine:

    L'art 3 identifica il bene al momento della vendita (non penso ci siano dubbi)

    Andiamo all'art. 130 comma 2: effettuare il ripristino, senza spese il consumatore dove possibile a volte può risultare inapplicabile o a dir poco rischioso, mi spiego meglio facendo un esempio : volano.
    Il ripristino vorrebbe dire la riparazione del volano (forse in fabbrica, o in alternativa montare un volano usato con gli stessi km di quello smontato, che con la manodopera necessaria per la verifica diventa sicuramente non conveniente).
    In questi casi è scontato per tutta la filiera il montaggio di un volano nuovo con annessa un nuovo kit frizione.....
    La domanda da farsi secondo me è un altra: quando dura in km un volano? Dipende da chi risponde... Per un venditore al momento di concludere la trattativa dura almeno 200.000 km, per lo stesso venditore dopo 2 mesi è usura, per il cliente è un difetto di conformità che và sanato con uno nuovo senza pagare niente, per gli addetti ai lavori dovrebbe durare tra i 120.000 ed i 180.000 km.

    Se sei venditore sei un camaleonte ...
    Se sei acquirente hai un difetto di conformità e lo vorresti nuovo senza pagare niente.
    Per gli addetti ai lavori ...ogni volta la stessa storia...

    Ricordo anche se non espresso che l'art 130 comma 3 fà riferimento alla sostituzione con un bene ti uguale anno , km , ecc....

    Poi mi dite chi vi dà un volano da 130.000 che ve lo garantisce e non dà problemi....

    Il comma 5 , il termine congruo è un fatto soggettivo se non indicato nei termini contrattuali della garanzia.(che nella maggior parte dei casi non è assicurazione), Quindi per farla breve, se non sono indicati termini ritenuti congrui nel contratto , doppiamente firmati tra le clausole ritenute vessatorie, il termine congruo è legato all'aspettativa del cliente , 2 giorni per un motorino di avviamento, piuttosto che 10 o 30.... Sappiate che lo deciderà un giudice in quanto non ci sono parametri legislativi.

    E' giusto chiedere un contributo se il bene non è nuovo?

    La risposta dipende sempre dall'aspettativa del bene utilizzato.

    Se vi viene proposto un bene ricondizionato / revisionato dove con il contributo avete ulteriori 24 mesi di garanzia su quel bene allora la risposta è affermativa.

    Se il bene comunque ha una vita dimostrabile inferiore a quella sostituita anche qui la risposta è affermativa (esempio un motore da 50.000 km in sostituzione di uno da 200.000 km).

    tutto quello che non può essere dimostrato che abbia una aspettativa di vita migliore rispetto a quello che si cambia non ha diritto ad alcun contributo. (esempio un alternatore usato non si può sapere quanti km /ore di lavoro abbia rispetto a quello sostituito)

    Ricordatevi , contributo versato (anche per il montaggio) = 24 mesi di garanzia per i clienti privati , 12 mesi per P.I.

    Rimango a vs. disposizione per qualsiasi ulteriori delucidazioni, sperando di avervi chiarito qualcosa in più ....

    Buonaserata
     

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