A chi interessa questi sono i criteri e i motivi necessari per avere delle anticipazioni sul T.F.R. nelle aziende PRIVATE, per il pubblico non so.
7. Anticipazioni del t.f.r.: aventi diritto
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè giustificata dalla necessità di effettuare:
- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, comma 8, lett. a), cod. civ.);
- l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli (art. 2120, comma 8, lett. b), cod. civ.);
- spese durante i congedi per maternità (art. 5, D.Lgs. n. 151/2001; art. 7, comma 1, L. n. 53/2000);
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, comma 1, L. n. 53/2000).
Numero massimo delle anticipazioni annue
Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).
Aziende escluse
Non sono tenute all'anticipazione - ex art. 4, comma 3, L. n. 297/1982 - le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.
8. (segue) Motivi della richiesta
Spese sanitarie
Con riferimento al primo motivo ed alla formulazione letterale della disposizione - che fa riferimento a "spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche" - la giurisprudenza ha precisato che:
- la straordinarietà degli interventi va intesa in senso relativo, in modo cioè da far ritenere insufficiente, ai fini dell'anticipazione, la sottoposizione a qualsiasi terapia o intervento, ma, al contrario, non necessaria la riferibilità a terapie ed interventi di notevole rilievo;
- è sufficiente che la documentazione che riconosce la sussistenza del requisito della "straordinarietà" della spesa, sia di sicura provenienza della competente struttura pubblica - desumibile dalla carta intestata e dal timbro - mentre non è necessaria la prova che la sigla di sottoscrizione sia stata posta da un medico.
Secondo la prevalente giurisprudenza non costituisce, invece, un presupposto necessario per il conseguimento del diritto all'anticipazione del t.f.r., la circostanza che il lavoratore potrebbe evitare la spesa affidandosi ai servizi forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.
Prima casa di abitazione
Per quanto concerne la nozione di "acquisto" la Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma 8, lettera b), cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto all'anticipazione del t.f.r. in caso di acquisto "non definitivo" della prima casa.
Per effetto di tale pronuncia si deve ormai ritenere che sussiste il diritto all'anticipazione anche in caso di acquisto "in itinere" come, ad esempio, la partecipazione a cooperativa edilizia, la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, l'inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 1991, n. 142, il diritto all'anticipazione sorge anche se documentato con mezzi diversi dall'atto notarile.
In particolare, può essere ritenuta sufficiente la prova della stipulazione di un contratto preliminare di vendita, della partecipazione a cooperativa edilizia, della costruzione dell'immobile sul proprio terreno, ecc.
Resta inteso che le valutazioni sulla serietà, effettività ed idoneità dell'operazione negoziale così documentata, è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Congedi per maternità e per formazione
Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 2120, comma 8, cod. civ., il trattamento di fine rapporto può essere anticipato, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione dal lavoro per maternità e paternità di cui all'art. 32, del D.Lgs. n. 151/2001, nonchè per i congedi per la formazione (art. 5, L. n. 53/2000) e per la formazione continua (art. 6, L. n. 53/2000). L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Al trattamento di fine rapporto sono equiparate, ai fini della domanda di anticipazione, le indennità equipollenti comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che a tali fattispecie si applicano i principi generali relativi alle altre forme di anticipazioni del t.f.r. con alcune specificazioni.
In particolare, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, il termine di 8 anni deve essere coordinato con quello di 5 anni previsto per la richiesta del congedo per la formazione: qualora il lavoratore abbia maturato detto periodo di servizio per ciò stesso può chiedere il congedo ex art. 5, mentre solo al compimento dell'ottavo anno di servizio matura il diritto alla relativa anticipazione.
Gli unici oneri a carico del lavoratore sembrano quelli di indicare all'atto della richiesta scritta la data di inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l'anticipo del t.f.r., e di presentare al datore di lavoro tale richiesta nei termini di legge, onde consentire l'anticipazione unitamente all'ultima retribuzione prima dell'inizio del congedo.
Infine, a parere del Ministero, la richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facoltà di richiedere un'anticipazione di entità superiore (sempre nel limite del 70% previsto dall'art. 2120 cod. civ.) fornendo la relativa documentazione probatoria (ML circ. 29 novembre 2000, n. 85).
Obbligo di utilizzare l'anticipazione per lo scopo previsto
Le somme anticipate debbono essere utilizzate per la finalità di cui alla richiesta