<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Secondo me c'è la garanzia anche nella vendita tra privati.. | Il Forum di Quattroruote

Secondo me c'è la garanzia anche nella vendita tra privati..

Guardate un pò sul retro dei vostri certificati di proprietà..sul retro dei miei, nel riquadro "dichiarazione di vendita" c'è scritta la seguente frase:

-Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà numero (spazio vuoto) è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euro (spazio vuoto) con ogni garanzia di legge.

Io non so voi, ma quel "con ogni garanzia di legge" lo interpreto che anche tra privati c'è quell'anno di garanzia..
 
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172)
 
Tourillo ha scritto:
Guardate un pò sul retro dei vostri certificati di proprietà..sul retro dei miei, nel riquadro "dichiarazione di vendita" c'è scritta la seguente frase:

-Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà numero (spazio vuoto) è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euro (spazio vuoto) con ogni garanzia di legge.

Si riferirà al fatto che il passaggio di proprietà è avvenuto con ogni garanzia di legge.....

Ma figurati se devo dare la garanzia da privato a privato!
L'auto costa proprio meno di un uovo perchè è usata!
Vista e piaciuta nello stato in cui si trova firmato da entrambi.
Se poi il giorno dopo si rompe qualcosa, che ci posso fare! E' un usato.
 
Fancar_ ha scritto:
Si riferirà al fatto che il passaggio di proprietà è avvenuto con ogni garanzia di legge.....
Ma figurati se devo dare la garanzia da privato a privato!
L'auto costa proprio meno di un uovo perchè è usata!
Vista e piaciuta nello stato in cui si trova firmato da entrambi.
Se poi il giorno dopo si rompe qualcosa, che ci posso fare! E' un usato.

No, ti sbagli.
Ti faccio l'esempio della mia
Se parte la frizione, è usura compatibile con i km
Se il giorno dopo si accorge della pompa che perde, è vizio di prodotto che io ho dolosamente occultato
Questa la teoria, poi in pratica bisogna dimostrarlo (nel mio caso è molto facile)
Lo statto d'uso, se redatto, è una potente arma dell'acquirente se il venditore ha nascosto qualsiasi cosa
Gli articoli del c.c. di cui sopra si applicano a tutti, "privati" e non.
La garanzia di cui al d.l. del 2002 solo agli operatori professionali
 
|Mauro65| ha scritto:
Se il giorno dopo si accorge della pompa che perde, è vizio di prodotto che io ho dolosamente occultato

Certo.....ma la pompa non può anche lei iniziare a perdere da un giorno all'altro ?

Comunque sicuramente molto dipende dalla serietà del privato.

Se vendo un usato da 20 mila ? e il giorno dopo c'è qualcosa che non va e l'acquirente viene a suonarmi il campanello allora è un conto.
Ma se vendo un'auto usata da 5 mila ? o comunque un'auto con più di 5 anni che garanzia devo dare ?
 
Fancar_ ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Se il giorno dopo si accorge della pompa che perde, è vizio di prodotto che io ho dolosamente occultato

Certo.....ma la pompa non può anche lei iniziare a perdere da un giorno all'altro ?

Comunque sicuramente molto dipende dalla serietà del privato.

Se vendo un usato da 20 mila ? e il giorno dopo c'è qualcosa che non va e l'acquirente viene a suonarmi il campanello allora è un conto.
Ma se vendo un'auto usata da 5 mila ? o comunque un'auto con più di 5 anni che garanzia devo dare ?

Non è certo una garanzia del tipo di quelle che rilasciano i concessionari.
Si tratta di una norma atta ad evitare comportamenti fraudolenti. Un'auto da 5mila euro viene comperata perchè assolva alle sue funzioni, per cui, se dopo poco tempo si verificasse un guasto tale da renderla pericolosa o inutilizzabile, l'acquirente penserebbe immediatamente che il venditore fosse a conoscenza del difetto, e potrebbe fare causa, se non risarcito.
 
|Mauro65| ha scritto:
Fancar_ ha scritto:
Si riferirà al fatto che il passaggio di proprietà è avvenuto con ogni garanzia di legge.....
Ma figurati se devo dare la garanzia da privato a privato!
L'auto costa proprio meno di un uovo perchè è usata!
Vista e piaciuta nello stato in cui si trova firmato da entrambi.
Se poi il giorno dopo si rompe qualcosa, che ci posso fare! E' un usato.

No, ti sbagli.
Ti faccio l'esempio della mia
Se parte la frizione, è usura compatibile con i km
Se il giorno dopo si accorge della pompa che perde, è vizio di prodotto che io ho dolosamente occultato
Questa la teoria, poi in pratica bisogna dimostrarlo (nel mio caso è molto facile)
Lo statto d'uso, se redatto, è una potente arma dell'acquirente se il venditore ha nascosto qualsiasi cosa
Gli articoli del c.c. di cui sopra si applicano a tutti, "privati" e non.
La garanzia di cui al d.l. del 2002 solo agli operatori professionali

Mah, in linea teorica hai ragione... ma questo lo dici perchè tu sai che la tua pompa ha un problema oggi. Ma tu potresti aver venduto la tua auto 6 mesi fa, ed ora, dopo 6 mesi, comincerebbe a pisciare olio in mano al nuovo poprietario. Potrebbe essere benissimo un problema di usura. Anzi lo è: perchè la tua pompa, ancorchè malprogettata, ha comunque cominciato a cedere dopo 100.000km.

E' l'usura la chiave di volta del discorso.

Il bene deve ovviamente essere privo di vizi, a meno che non siano debitamente comunicati ed accettati dall'acquirente. Ma non si può evitare che una componente domani si rompa per vecchiaia, pur non avendo avuto vizi fino a ieri. Dopodichè il vizio preesistente credo vada anche dimostrato.

Credo che lo si possa pretendere solo da un concessionario ( che infatti deve prestare la garanzia di legge per un anno ). Ma solo perchè si presuppone che lui, diversamente da noi, sventri la macchina e la controlli pezzo per pezzo, prima di rimetterla in vendita, con tutti i costi correlati.

Poi ovviamente non lo fa, ma la responsabilità è sua.
 
BelliCapelli3 ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Sempre nel caso di specie: con il motore allagato d'olio e evidenti tracce di pulitura ...
Ovvio. Ma se l'auto fosse già in mano ad un successivo proprietario, ti sentiresti tenuto ad intervenire?
No, chiaro che è usura. Anticipata se vuoi ma sempre usura.
Tuttavia, essendosi verifcata prima della vendita, o lo notifichi all'acquirente o ne rispondi. Poi lo so che devi dimostrare etc etc, ma io in ogni caso, legge a parte, mi vergognerei profondamente di me stesso a nasconderlo all'acquirente privato.
 
|Mauro65| ha scritto:
BelliCapelli3 ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Sempre nel caso di specie: con il motore allagato d'olio e evidenti tracce di pulitura ...
Ovvio. Ma se l'auto fosse già in mano ad un successivo proprietario, ti sentiresti tenuto ad intervenire?
No, chiaro che è usura. Anticipata se vuoi ma sempre usura.
Tuttavia, essendosi verifcata prima della vendita, o lo notifichi all'acquirente o ne rispondi. Poi lo so che devi dimostrare etc etc, ma io in ogni caso, legge a parte, mi vergognerei profondamente di me stesso a nasconderlo all'acquirente privato.

Ovvio. Il nodo è il vizio occulto. Di cui tu sei informato, e per colpa del quale magari ti sei deciso a sbarazzarti del rottame.
 
BelliCapelli3 ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
BelliCapelli3 ha scritto:
|Mauro65| ha scritto:
Sempre nel caso di specie: con il motore allagato d'olio e evidenti tracce di pulitura ...
Ovvio. Ma se l'auto fosse già in mano ad un successivo proprietario, ti sentiresti tenuto ad intervenire?
No, chiaro che è usura. Anticipata se vuoi ma sempre usura.
Tuttavia, essendosi verifcata prima della vendita, o lo notifichi all'acquirente o ne rispondi. Poi lo so che devi dimostrare etc etc, ma io in ogni caso, legge a parte, mi vergognerei profondamente di me stesso a nasconderlo all'acquirente privato.

Ovvio. Il nodo è il vizio occulto. Di cui tu sei informato, e per colpa del quale magari ti sei deciso a sbarazzarti del rottame.

Questo é il motivo percui evito di vendere l'auto a privati. L'ideale sarebbe avere un soggetto terzo che si assumesse la responsabilità di redarre lo stato d'uso della vettura.
Non essendo io un operatore professionale, potrei non essere in grado di riconoscere e/o soppesare adeguatamente i sintomi di un problema in incubazione. Quindi, potrei trovarmi ad alienare una vettura con un difetto occulto anche a me stesso.
Qualora il nuovo proprietario si sentisse legittimato a richiedere un mio contributo é vero che l'onere della prova ricadrebbe su di lui, ma sapete che perdita di tempo e denaro? Conoscendomi finirei per contribuire a priori, onde evitare di finire per vie legali.

Mi domando invece, se il potenziale acquirente si fa accompagnare da un presunto esperto, ci si puó ritenere esclusi da ogni responsabilità?
 
Vista e piaciuta nello stato in cui si trova.

Per tutto il resto una bella auto nuova o un usato in un concessionario il cui prezzo più alto copre già in partenza eventuali anomalie.
 
AndreaFlanaghan ha scritto:
Quindi, potrei trovarmi ad alienare una vettura con un difetto occulto anche a me stesso.

Se si è delle persone oneste si ridece al minimo la probabilità che si verifichino dei vizi occulti.
 

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