Dunque: facciamo un distinguo.....
art. 1490c.c.: garanzie per i vizi della cosa venduta: il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa
art. 1492: il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del cotnratto ovvero la riduzione del prezzo , etc etc...
art. 1497 c.c. quando la cosa venduta non ha le qualità promesse (mi sa che è qs la fattispecie di Biascino) ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento purchè (occhio!) il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi...
ex art. 1495 c.c. la denuncia va fatta entro 8 giorni dalla scoperta (con una lettera raccoamdnata r.r. ): in qs caso il tizio ha occultato, eccome....vendendoti un prodotto con un libretto di istruzioni farlocco indicante una caratteristica assente .....e te l'ha riconosciuto!!!! (...per sbaglio...tze!!): per cui non occorre fare la denuncia (ma io la farei lo stesso.......)
a qs punto, se non sono indiscreta, potrei sapere cosa hai accattato e quale caratteristica manca al prodotto, seppur indicata nel libretto di istruzioni?