LADINS ha scritto:
idrispaesanti ha scritto:
salve amici, sono idris
volevo inserire questo argomento, per vedere se qualcuno riesce a darmi una drita.
nel 2008 ho comprato una fiat 500 L anno 1972,
l'ho restaurata in ogni sua parte, ora è pari al nuovo.
in questo momento per motivi economici, devo per forza sacrificarla.
cerco un acquirente e riusciamo ad accordarci su tutto,
se non che al momento tel trapasso mi accorgo che sull'atto di proprietà
esiste una ipoteca accesa per l'acquisto nel 1972 di lire 600.000
e terminata nel 1974.ora l'acquirente mi chiede la canellazione.
come devo fare?
grazie
IDRIS
Per gli immobili, ma ritengo che la stessa norma sia applicata agli autoveicoli, una volta effettuata l?iscrizione la durata standard dell?ipoteca è di 20 anni. Alla sua scadenza, se non si decide di procedere al rinnovo dell?ipoteca, essa viene considerata automaticamente estinta.
Pertanto, ancorchè iscritta, l'ipoteca non ha nessun valore.
Per conferma potresti rivolgerti ad un'agenzia automobilistica che, se del caso, può provvedere anche alla cancellazione.
Certo hai ragione. Ma, ritengo che, nonostante sia solo una formalità tecnica dopo i venti anni, la cancellazione deve farsi.
E' chiaro che dove non esiste una nuova iscrizione, la precedente deve ritenersi decaduta dopo il ventennio. Ma potrebbe, per causa sfortuita o altra bega giudiziale, insinuarsi un tizio (terzo) che vanta credito nei confronti dell'ipotecato.
Come ci si comporta in quel caso? Potrebbe insinuarsi nell'ipoteca anche se è scaduta e mai cancellata o si attaca al cosiddetto tram?
Visto che il bene (auto) non è considerato, per logica, durevole come un'immobile mi sa che il tempo di azione per un'iscrizione ipotecaria al PRA è decisamente inferiore. Per il solo fatto che quello che ora vale 100% dopo 3 anni val il 40% e non il contrario come gli immobili ai quali compete l'annotazione alla CRI di ogni circoscrizione nel quale è ubicato.
Ecco qua:
DIRITTI REALI DI GARANZIA: L'IPOTECA
ASPETTI GENERALI
Le ipoteche sono diritti reali di garanzia con i quali si costituiscono vincoli giuridici che
vengono posti sui beni del debitore a garanzia del soddisfacimento di un credito.
Sono diritti reali perché sono iscritti sul bene ( nel nostro caso, l'auto); sono diritti di garanzia
perché garantiscono la soddisfazione del credito.
L'ipoteca automobilistica si costituisce mediante iscrizione nel registro del PRA, Pubblico
Registro Automobilistico (c.d. pubblicità costitutiva).
L'ipoteca crea un vincolo sulla cosa senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione
del veicolo.
Questa particolare forma di ipoteca è stata disciplinata nel RDL n. 43611927 che definiva tale
diritto reale come privilegio; successivamente, con l'entrata in vigore del codice civile del
1942, è stata definita come ipoteca (art. 281 0 C.C. ultimo comma).
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: I'iscrizione deve avvenire per ogni singolo veicolo presso la
conservatoria e deve indicare la somma per cui essa è eseguita (art.2827-2809-2838 C.C.)
PRINCIPIO DI INDIVISIBILITA' : I'ipoteca sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati,sopra
ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (2809 C.C.)
DIRITTO DI SEQUELA L'ipoteca,una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del
credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà..
Effetto dell'iscrizione ipotecaria è il diritto per il creditore di espropriare'anche nei confronti del
terzo acquirente,il singolo bene vincolato a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 C.C.).
GRADO DELL' IPOTECA: Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a
garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da
un numero che prende il nome di grado corrispondente alla data di iscrizione dell'ipoteca e del
R.P. (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà
sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con
ipoteca di primo grado e, se c'è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852
~s.c.c.).
L'iscrizione conserva il suo effetto per cinque anni, trascorsi i quali I'ipoteca perde efficacia,
salvo che ad istanza del creditore l'iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art.
2847). 11 creditore può anche rinnovare I'ipoteca successivamente alla scadenza, ma in tal
caso non viene conservato il grado: la nuova iscrizione ha grado successivo a quello delle
altre ipoteche eventualmente iscritte sullo stesso bene.
L'ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo (art. 2808 C.C., comma 2), in
A cura dell'ufficio Normativa e Controllo - DSD Giugno 2010
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Ipoteca - Dossier informativo
questo caso però è necessario il consenso di quest'ultimo con la sottoscrizione dell'atto
costitutivo di ipoteca.
Si distinguono i seguenti tipi di ipoteca (art. 2808 C.C., art. 2 RDL n. 43611927):
Ipoteca legale;
Ipoteca volontaria o convenzionale;
Ipoteca giudiziale.