economyrunner ha scritto:bumper morgan ha scritto:hpx ha scritto:Ecco il link
https://ilbroker.wordpress.com/2013/09/09/lavvocato-soave-risponde-validita-processuale-delle-immagini-di-una-dashcam/
nella risposta dell'avv. leggo:
"in assenza di una apposita informativa ad hoc........"
segue
Ciò vale a dire che se controparte non disconosce i contenuti digitali registrati dalla dash cam nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione degli stessi, tale prova si ha per riconosciuta ed il giudice potrà tenerne conto. Ovvero - secondo me - li puó disconoscere visto che non c'é apposita informativa.
in ogni caso visto che con un centone se ne puó comprare una, tanto vale farlo
Scusa ma chi lo sa che le riprese sono di una dash cam o di un cellulare?
Se in un procedimento si documenta un fatto in cui vengono riprese le persone interessate è legalissimo.
Questo per quanto riguarda l'uso delle registrazioni.
Per l'effettamento delle registrazioni invece se riprendi un luogo pubblico o un locale con accesso al pubblico devi mettere l'informativa non per la validità delle registrazioni ma per non incorrere in sanzione.
l'articolo riguardava le dash cam non i cellulari per cui, in questo caso, non so che dirti anche se la sostanza non cambia.
In ogni caso l'avv ha parlato chiaro, vedi le frasi riportate.
Tieni conto che l'intervista é del 2013 mentre il link da me postato é del 2014 e ancora ci sono dubbi.
Poi ognuno faccia quel che vuole